Sentenza 3 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - è configurabile l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta qualora il giudice abbia utilizzato i parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative. (Conf. 47282, 47284, 47292 e 47294 del 2014, non mass.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/10/2014, n. 47280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47280 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 03/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - N. 1798
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 791/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA CA N. IL 16.04.1975;
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA in data 1 marzo 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza in data 1 marzo 2012 la Corte d'Appello di Roma, per quel che rileva in questa sede, confermava l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 13 novembre 2007 dell'odierno ricorrente. Il CA era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa - riconosciuta l'ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e la diminuzione per la scelta del rito - per rispondere in concorso con RA JI (assolta dalla Corte territoriale) di detenzione al fine di spaccio di gr. 0,485 di cocaina.
2. Avverso tale decisione ricorre personalmente il CA deducendo la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), nonché la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'apparente destinazione ad uso diverso da quello personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I proposti motivi di ricorso appaiono infondati.
Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte territoriale che ha ritenuto che la sostanza stupefacente fosse dallo stesso detenuta per finalità diversa dall'uso esclusivamente personale. La sentenza sul punto ha motivato sulla base del rinvenimento di più involucri di sostanza stupefacente, di materiale per il confezionamento, di denaro ed assegni, nonché dell'atteggiamento tenuto dal CA all'atto dell'arrivo dei carabinieri mentre era intento ad incontrarsi con un interlocutore del quale non aveva voluto fornire le generalità ed infine per la mancanza di capacità economica per la costituzione di "scorte", sia pure modeste di stupefacente
I Trattasi di motivazione niente affatto illogica e contraddittoria che non si basa sul (solo dato quantitativo, ma su un complesso di elementi idonei a superare il dedotto assunto dell'uso personale. Vanno comunque affrontate le questioni concernenti il novum normativo, rilevante ai fini della presente fattispecie, costituito dalla novellazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 1014 - nonché degli interventi normativi ad essa seguiti, introdotti per porre rimedio alle criticità conseguenti alla pronuncia del giudice delle leggi ed a ripristinare sostanzialmente, nel solco di tale pronuncia, la normativa in vigore alla data di pubblicazione della decisione stessa. In particolare l'art. 73, comma 5 era stato già modificato dal D.L. n. 146 del 2013 convertito nella L. 21 febbraio 2014, n. 10;
un'ulteriore modifica è stata poi apportata dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, consistita nella mitigazione della risposta sanzionatoria
(reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da Euro 1032,00 ad Euro 10.329,00), senza alcuna distinzione tra "droghe leggere" e "droghe pesanti", distinzione, invece, ormai tornata in vigore per i fatti non lievi, a seguito del richiamato intervento del giudice delle leggi e che, nell'originaria formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, connotava anche il trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità. Tale ultima disciplina - a differenza di quella di cui alla L. n. 10 del 2014 - deve indubbiamente ritenersi più favorevole rispetto a quella vigente all'epoca del commesso reato (che prevedeva una pena edittale maggiore sia nel minimo che nel massimo) e che ha comportato per il caso di specie l'irrogazione di una sanzione sulla base di parametri oggi non più "legali".
4. La gravata sentenza va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio - ferma nel resto, quanto all'affermazione di penale responsabilità - e con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Roma, dovendosi effettuare una nuova globale valutazione del fatto, in maniera tale da adeguarlo alla entità della pena da infliggere in ragione dei nuovi limiti edittali più favorevoli (valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; in questo senso tra le altre, Sez. 6, n. 12707 del 2009, Rv 243685).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014