Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2724 n. 1 cod. civ., possono costituire principio di prova scritta anche le risposte rese dalla controparte nel corso dell'interrogatorio e consacrate nel relativo verbale, il quale da la certezza con la sottoscrizione, che l'ammissione proviene dalla stessa parte contro la quale è stata proposta la domanda.
Commentario • 1
- 1. Il valore del documento nel diritto e nel processo civileRedazione · https://www.diritto.it/ · 4 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
BE PI PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. BELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO SMURRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 851/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 27/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Forlì con sentenza del 31 marzo 1994 rigettò la domanda di DI PI PA proposta
contro
RI TO, per il pagamento di "originarie forniture di merci, successive dilazioni, prestiti richiesti e rapporti vari interni" tra le parti. Su gravame del DI, la Corte di appello di Bologna con sentenza del 27 giugno 1996 ha confermato la precedente decisione. Ha osservato la corte bolognese che, come avevano ritenuto i giudici di primo grado, erano inammissibili i mezzi istruttori invocati dall'appellante: a) la prova per testi, perché, trattandosi di rapporti di rilevante valore economico (nove milioni circa), non si poteva superare il limite di cui all'art. 2721 cod. civ., anche perché l'appellante si era limitato a rappresentare una situazione creditoria generica, priva di qualsiasi documentazione anche unilaterale (come fatture, estratti - conto, appunti et similia); ne' poteva essere utile il richiamo all'art. 2724, n. 1, cod. civ., perché non poteva essere ritenuto un principio di prova scritta la comparsa di costituzione dell'appellato in primo grado, dal momento che era sottoscritta soltanto dal difensore e non conteneva affermazioni tali da rendere verosimili i fatti da provarsi per testimoni;
b) il giuramento decisorio deferito con la formula "giuro di non essere debitore nei confronti di DI PI PA ne' dell'importo richiestomi ne' di alcuna altra cifra", perché il giuramento può avere per oggetto solo fatti (e non l'esistenza o l'inesistenza di rapporti giuridici) e, per essere ammissibile nel caso in esame, avrebbe dovuto vertere su fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito azionato. La stessa sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal DI, affidato a quattro motivi: 1) con il primo, denunciando falsa applicazione dell'art. 2721 cod. civ., ha dedotto che i giudici del merito hanno erroneamente negato la prova per testi, perché si trattava di più rapporti (riconosciuti dal RI) ed aventi ad oggetto non i relativi contratti, ma bensì promesse di pagamento;
2) con il secondo, denunciando erronea e falsa applicazione dell'art.2724 cod. civ., ha dedotto che, ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio (e richiamandosi alla precedente comparsa conclusionale), esistevano, come principio di prova scritta, oltre gli atti processuali (richiamando sul punto Cass. 24 gennaio 1992 n. 802), altri documenti (come la comparsa di costituzione del RI), nonché la circostanza che esso ricorrente si era trovato nell'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta, per i rapporti di amicizia e regolarità dei pagamenti precedenti;
3) con il terzo, denunciando falsa applicazione dell'art. 2739 cod. civ., ha dedotto che erroneamente è stato negato il giuramento decisorio, dal momento che con il termine "debitore" nella relativa formula si è fatto riferimento al significato comune del termine;
4) con il quarto, denunciando violazione degli art. 111 Cost. e 112 e 132 cod. proc. civ. , ha dedotto che, ai fini della ammissibilità della prova per testi, la corte non si è pronunciata sulla impossibilità morale di procurarsi una prova scritta (art. 2724 n.2 cod. civ.). Il RI non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che le censure del ricorrente non meritano accoglimento, per le seguenti ragioni:
1) correttamente è stata ritenuta inammissibile la prova per testi, perché (come è stato accertato dalla corte territoriale) non è stata articolata su fatti specifici (art. 244 cod. proc. civ.), ma soltanto con riferimento ad una pretesa creditoria, assolutamente generica (perciò, irrilevante ed inconferente); ne', tenuto anche conto del limite di valore della controversia (lire 9.000.000 circa), la stessa corte è stata messa in condizione di esercitare il potere derogatorio, di cui all'art. 2721 comma secondo, cod. civ. (mancanza di riferimenti concreti e specifici, a persone e cose, tali da consentire l'esercizio del potere di ammettere la prova orale, al di sopra del limite quantitativo, stabilito dall'art. 2721, comma primo, cit.);
2) correttamente la corte territoriale ha escluso, ai sensi dell'art. 2724 cod. civ., un principio di prova scritta nel materiale probatorio acquisito (e sempre ai fini della ammissibilità della prova orale), perché, per costante giurisprudenza (tra cui Cass. 24 gennaio 1992 n. 8092, invocata dal ricorrente), per principio di prova per iscritto (ai fini indicati) si intendono soltanto le dichiarazioni o risposte consacrate in verbale (come nel caso di interrogatorio formale) e provenienti dal soggetto contro cui è rivolta la domanda o da un suo rappresentante (per procura di natura sostanziale), essendo irrilevanti le dichiarazioni provenienti da qualsiasi altro soggetto processuale (Cass. 22 marzo 1990 n. 2401;
Cass. 17 dicembre 1969 n. 3999; Cass. 802 del 1992 cit.);
3) ne' può valere al ricorrente la dichiarazione di essersi trovato nella impossibilità morale di procurarsi una prova scritta (art. 2724, n. 2, cod. civ.), sempre ai fini della prova orale, perché non è sufficiente una mera affermazione sul punto, essendo necessario che la parte interessata offra la prova della impossibilità in discorso e non potendo il giudice rilevarla di ufficio (Cass. 16 giugno 1981 n. 3904; Cass. 26 luglio 1960 n. 2153);
4) infine (senza tralasciare che il ricorrente, a pena di inammissibilità, non ha neppure indicato e ripetuto i capitoli di prova, del cui rigetto si duole), per quanto concerne la inammissibilità del giuramento decisorio dichiarata dai giudici del merito, correttamente questi ultimi hanno colpito la relativa istanza con la indicata sanzione di inammissibilità, perché il mezzo istruttorio non verteva su fatti (come è prescritto per legge) , ma su rapporti giuridici (tra le altre Cass. 4 maggio 1993 n. 5163), peraltro solo genericamente indicati (art. 233 cod. proc. civ.). Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nessun provvedimento sulle spese, perché il RI non ha svolto attività difensive in sede di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999