Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2003, n. 29234
CASS
Sentenza 11 giugno 2003

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In tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede d'appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 cod. proc. pen., si traduce nell'inammissibilità del gravame.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2003, n. 29234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29234
Data del deposito : 11 giugno 2003

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