Sentenza 11 giugno 2003
Massime • 1
In tema di appello proposto contro un sequestro preventivo, il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del riesame, mentre in sede di appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura. Ne consegue che la proposizione per la prima volta in sede d'appello di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 cod. proc. pen., si traduce nell'inammissibilità del gravame.
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La mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: Cod. proc. pen. artt. 299, c. 1; 321, c. 3) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di M. D. e M. F., quali amministratori della società E. N. G., per i delitti di cui agli art. 4, 10-ter e 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, era stata accolta dal Giudice dell'udienza preliminare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2003, n. 29234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29234 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SC TORIELLO Presidente
Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
Dott. Vincenzo TARDINO "
Dott. Luigi PICCIALLI "
Dott. Mario GENTILE "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RA, n. il 24.1.1943 a Napoli, ivi res., dif. dall'avv. Antonio D'Amato, del foro di Napoli;
avverso l'ordinanza in data 13.11.2002 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. Dott. G. IZZO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
SC RE ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stato rigettato il suo appello ex art. 322 bis c.p.p avverso il provvedimento in data 24/9/2002 del G.I.P. del Tribunale di Napoli, di reiezione dell'istanza di dissequestro di opere edili, sottoposte al vincolo preventivo, perché ritenute abusive ai sensi dell'art. 20 L. 47/85. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché insufficienza ed illogicità della motivazione, lamentando che i giudici di merito avrebbero indebitamente ravvisata l'abusività dei lavori, da lui intrapresi al solo fine di porre rimedio ad una situazione di pericolo per crollo parziale dei solai, constatata a verbale il 10/7/2002, con contestuale diffida all'eliminazione dei dissesti, dagli stessi vigili urbani, i quali avevano successivamente ed inspiegabilmente proceduto al sequestro, poi convalidato dal G.I.P.
Il ricorso è inammissibile, perché propone censure relative alla motivazione, indeducibili in materia cautelare reale ex art. 325 co. 1 c.p.p, e comunque di mero fatto, ribadendo le esimenti dello stato di necessità e dell'ottemperanza all'obbligo derivante da provvedimento amministrativo, che il Tribunale ha motivatamente respinto, sul rilievo essenziale, derivante dalle risultanze d'indagine non confutabili nella presente sede, che le opere realizzate nel vecchio immobile erano palesemente eccedenti le dimensioni delle strutture precedenti, tanto da richiedere la concessione.
D'altra parte il riscontro del fumus delicti è materia riservata alla fase del riesame, impugnativa che nella presente vicenda non risulta se sia stata esperita, mentre invece in sede di appello ex art. 322 bis c.p.p., gravame residuale in materia di sequestro preventivo, possono essere solo dedotte questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura;
la proposizione, per la prima volta in sede di appello, o riproposizione (nei casi in cui il riesame sia stato esperito con esito negativo), di soli motivi attinenti alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni di cui all'art. 321 c.p.p., si traduce nell'inammissibilità del gravame.
Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese ed alla sanzione di legge, che si determina nella misura adeguata di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 LUGLIO 2003.