Sentenza 20 aprile 2016
Massime • 1
La notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il difensore domiciliatario è valida anche nel caso in cui questi sia stato sospeso dall'albo professionale, essendo onere della parte scegliere un professionista valido e vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/04/2016, n. 19172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19172 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2016 |
Testo completo
ASR 19 17 2 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 807/2016 Francesco Maria CIAMPI - Presidente - UP - 20/04/2016 Salvatore DOVERE Pasquale GIANNITI R.G.N. 35636/2015 Gabriella CAPPELLO Antonio Leonardo TANGA - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EN NG, nato il [...] avverso la sentenza n.4069/15 del 25/05/2015, della Corte di Appello di Milano. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n.4069/15 del 25/05/2015, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza n.2499/14 del Tribunale di Monza in data 11/07/2014, emessa nei confronti di ZH NG, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di arresto ed € 7.500,00 di ammenda e alla sospensione della patente di guida per anni 2, con confisca del veicolo BMW 530 targato CM879RR in sequestro, in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 7, 2-bis e 2-sexies D.Lgs. 285/92 perché, colto alla guida del veicolo tg. CM879RR in stato di ebbrezza (sintomatica), si rifiutava di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. Con l'aggravante di aver provocato un incidente stradale e di aver commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore ore 07,00. In Desio, il 22/05/2011. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione ZH NG, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.): I) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 96, 97, 178, 179, 552 c.p.p. ed in relazione alla violazione degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU. Deduce la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio poiché effettuata presso l'allora difensore fiduciario e domiciliatario, avv. Antonio Pinto, il quale, all'epoca della notifica risultava già cautelarmente sospeso dall'albo degli avvocati;
II) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art 143 c.p.p. e all'illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e all'assenza in capo al predetto del diritto alla traduzione degli atti del processo. Deduce che l'imputato, di nazionalità Cinese, come emerge dalla carta d'identità, aveva espressamente dichiarato di non comprendere e non parlare la lingua italiana, tanto che in sede di appello veniva nominato un interprete;
conseguentemente tutti gli atti precedenti venivano assunti in violazione dell'art. 143 c.p.p., che prescrive che l'autorità giudiziaria, in caso di imputato che non parla la lingua italiana, debba disporre la traduzione scritta di tutti gli atti (orali e scritti) entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa;
III) illogicità e mancanza della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art 186, commi 7, 2-bis e 2-sexies D.Lgs. 285/92. Deduce che dalla mancata conoscenza della lingua italiana si desume l'impossibilità da parte dell'imputato di comprendere la 2 richiesta che gli veniva avanzata dalle forze dell'ordine e le possibili conseguenze del rifiuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I motivi del ricorso sono infondati e vanno rigettati.
4. In ordine alla doglianza sub I) si osserva:
4.1. Dalla giurisprudenza di questa Corte è possibile trarre il principio generale secondo cui deve pretendersi dalla parte che si rivolga ad un difensore un minimo di diligenza nell'accertarsi che lo stesso possa effettivamente esercitare lo ius postulandi sino a revoca del mandato. Né integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito. Incombe, infatti, su quest'ultimo, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli (Sez. 1, Ordinanza n. 21222 del 25/05/2006, Rv. 233865). In altri termini la parte ha l'onere di provvedere ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia deceduto o radiato o sospeso dall'albo. Già da tanto deriva che, qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità per difetto di citazione (cfr. sul punto Sez. 5, Sentenza n. 7038 del 2011; Sez. 6, Ordinanza n. 18992 del 30/03/2006).
4.2. A maggior ragione, nella specie, nessuna nullità è apprezzabile perchè nessun pregiudizio è derivato alla difesa dell'imputato dalla nomina del difensore di ufficio solo ex art. 97 c.p.p., comma 4. Vale, del resto, l'assorbente rilievo della correttezza della determinazione del primo giudice il quale, non a conoscenza, a quanto consta, del provvedimento cautelare che riguardava il difensore di fiducia, ha comunque correttamente provveduto con la nomina del difensore di ufficio ex art. 97 c.p.p., comma 4, senza la sostituzione definitiva del difensore originario. Infatti, in tal modo, il giudicante ha rispettato il principio di continuità della difesa, che si riflette anche nel principio di effettività della stessa, secondo cui l'intervento del sostituto del difensore ha natura episodica ed è mu quindi consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio. Pertanto, solo quando l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (cfr. Sezione 5, 17 gennaio 2011, Giaffreda, rv. 250164). Mentre nel caso di impedimento temporaneo (qual è quello della sospensione cautelare) 3 corretto è stato il ricorso all'art. 97 c.p.p., comma 4 (sez. 4, n. 6396 del 18/01/2012).
4.3. Va rammentato, ancora, che il domicilio elettivo è il luogo specialmente indicato per riguardo a un determinato rapporto giuridico: questo speciale domicilio è volontario e determina il luogo di notificazione degli atti relativi all'affare per cui vi fu l'elezione. Domiciliatario, dunque, può essere chiunque (non solo il difensore) purché non rifiuti tale funzione. Ne deriva che, nel caso che occupa, l'avvocato Pinto non cessò la propria veste di domiciliatario sol perchè sospeso dall'albo degli avvocati. In vero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato sospeso o cancellato dall'albo professionale, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore 0 che l'abbia (anche solo temporaneamente) perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (sez. 6, n. 26287 del 28/05/2013; sez. 1 n. 48741 del 25/11/2004 Rv. 230518); le notifiche all'odierno ricorrente andavano dunque effettuate presso il domicilio eletto, non potendosi al fine utilizzare quale riferimento il difensore nominato d'ufficio ex art.97, comma 4, c.p.p.. 4.4. Si soggiunga, nella specie, che l'imputato ben sapeva dell'esistenza del procedimento penale in parola tanto che in data 04/01/2012 aveva conferito all'allora difensore (poi sospeso con decorrenza 27/02/2012) anche la procura speciale per richiedere l'applicazione della pena ex artt.444 e ss. c.p.p. (poi non acconsentita dal p.m.) e, malgrado ciò, omise di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferito.
5. Quanto alla doglianza sub II) si osserva:
5.1. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l'imputato è in Italia almeno dall'anno 2005, poiché risultano dal certificato del Casellario giudiziale ben due condanne per violazioni della stessa specie di quella ora in esame, commesse il 19/04/2005 e il 09/08/2008. Egli, inoltre, risiede regolarmente in Seregno, come da relativo certificato di residenza versato in atti, ed è titolare di regolare carta di identità, allegata alla dichiarazione di mutamento di domicilio unita all'atto di appello, dalla quale risulta che esercita la professione di cuoco. Trattasi pertanto di soggetto pienamente inserito nel contesto sociale e da parecchi anni in terra italiana, e che, per avere altresì : superato gli esami di guida (certo non svolti nella lingua dei mandarini o dei cantonesi), avendo ottenuto la relativa patente (il cui numero è stato annotato dagli operanti al momento dell'intervento), doveva conoscere la lingua nazionale. 4 Talché l'imputato non necessitava, né necessita d'alcuna traduzione degli atti nella sua lingua madre.
5.1.1. Del resto né la procura speciale conferita all'allora difensore (per richiedere il "patteggiamento" poi non acconsentito dal p.m.) né quella sottoscritta in favore dell'odierno difensore danno contezza della previa necessità di una traduzione dal cinese né della presenza di un interprete.
5.1.2. Nè, infine, la nomina dell'interprete effettuata dal giudice dell'appello depone per la sussistenza del motivo posto che lo stesso giudice precisa "La Certe ritiene pretestuosa la censura difensiva sull'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato, cittadino cinese. La nomina dell'interprete all'odierna udienza, cui l'imputato è comparso dopo essere rimasto contumace nel giudizio di primo grado, è stata disposta in via preliminare e cautelare in esordio all'udienza stessa, essendo ancora impregiudicata ovviamente la decisione sullo specifico motivo di impugnazione" (poi correttamente e congruamente rigettato).
6. Quanto alla doglianza sub III) si osserva:
6.1. Risolta, come sopra riportato, la questione della comprensione della lingua italiana, il motivo in parola si appalesa del tutto inconsistente e, come tale, va, come i precedenti, rigettato.
7. Nondimeno dagli atti emerge che la sentenza impugnata contiene una condanna conseguente al reato di cui all'art. 186, commi 7, 2-bis e 2-sexies D.Lgs. 285/92. 7.1. Orbene le Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia del 24 novembre 2015, n. 46625, hanno stabilito che la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la + diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza.
7.2. Tale principio non può non essere esteso all'aggravante di cui al comma 2-sexies D.Lgs. 285/92. ми 7.3. Ne deriva l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo alle aggravanti con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art.620, lett. L), c.p.p., in mesi otto di arresto ed € 3.000,00 di ammenda.
P.Q.M.
5 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi otto di arresto ed € 3.000,00 di ammenda. Rigetta nel resto. Così deciso il 20/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Antonio Leonardo Tanga Lomp CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA -9 MAG. 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr Gabriell amelza • 9