Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2019, n. 8745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8745 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
08745-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/11/2019 SENTENZA 2976 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: MIRELLA CERVADORO - Presidente - ALFREDO MANTOVANO REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere N.30398/2019 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sui ricorsi proposti da: VO NI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] visti gli atti, il provvedimento, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Uditi i difesori avv.ti: Marchese Francesco, anche in sostituzione dell'avv.to Costantino, che insiste nei ricorsi, avv.to Romano GI Pio che si riporta ai motivi di ricorso ed avv.to Bianchi Alberto il quale chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 19 luglio 2018, la corte di appello di Venezia, confermava la sentenza emessa in data 10 novembre 2017 dal G.U.P. presso il tribunale di Venezia che aveva condannato alle pene di legge SE TO, SE GI, AU DA, TT AZ e RT NI, in quanto tutti ritenuti colpevoli del delitto di concorso in rapina aggravata.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati;
AU DA 1 1 deduceva, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione agli artt. 599 bis e 602 comma 1 bis cod.proc.pen. quanto all'omessa motivazione della corte di appello in ordine al rigetto della richiesta di concordato.
1.3 TT AZ deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante della recidiva avuto riguardo anche alla lontananza nel tempo del precedente penale valorizzato dalla pronuncia di appello ed alla regolare attività lavorativa svolta dall'imputato; con il secondo motivo lamentava violazione dell'art.606 lett. b) cod.proc.pen. e carenza di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio posto che TT era estraneo a tutti gli altri episodi di rapine in trasferta portate a termine da altri soggetti.
1.4 SE TO lamentava, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in ordine alla determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale;
con un secondo motivo di doglianza, deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 599 bis cod.proc.pen. per contrasto con il principio di ragionevolezza dettato dall'art. 3 Costituzione nella parte in cui non si prevede un obbligo di motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di concordato in appello da parte del giudice di secondo grado nonché un obbligo di astensione dal prosieguo del procedimento in caso di rigetto.
1.5 SE GI lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato a titolo di concorso e travisamento della prova, posto che secondo la stessa motivazione di appello egli non aveva partecipato quale autore materiale alla rapina, la cui fase esecutiva veniva ripercorsa senza individuare alcun contributo causale del ricorrente, mentre, era stata travisata la circostanza del suo rinvenimento all'interno dell'abitazione dopo la consumazione del delitto. In ogni caso, non appariva rilevante la partecipazione a meri atti preparatori che non avevano alcuna efficacia causale rispetto alla consumazione del delitto ed alcun rilievo aveva l'omessa collaborazione con l'autorità. Con un secondo motivo, si deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto alla determinazione della pena in misura superiore alla sanzione base e,con un terzo motivo, analogo vizio in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche.
1.6 RT NI lamentava manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen. nella parte in cui aveva ritenuto il ricorrente consapevole dell'attività illecita dei coimputati posto che lo stesso aveva fornito ripetutamente ampia spiegazione delle ragioni della presenza degli stessi all'interno del suo appartamento, da ricondurre al rapporto di amicizia con SE ID, senza che potesse darsi rilievo al prestito della scheda SIM né al rinvenimento dello stesso RT all'interno dell'abitazione al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine. Peraltro, dovevano essere valorizzate le dichiarazioni del teste Meattini che aveva escluso il coinvolgimento del RT nelle attività di divisione del bottino. Con un secondo motivo, deduceva mancanza di motivazione o manifesta illogicità della stessa nella parte in cui non si erano ritenute concedibili le circostanze attenuanti generiche non sussistendo i presupposti per 2 parificare la posizione del ricorrente a quella degli altri coimputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Tutti motivi di doglianza proposti nell'interesse degli imputati SE GI, TT AZ e RT NI appaiono manifestamente non fondati, ovvero puramente reiterativi di questioni già devolute ed adeguatamente affrontate dalla corte di merito, sicchè i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Quanto al ricorso RT, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità attraverso una ricostruzione alternativa di circostanze di puro fatto non proponibile nella presente sede di legittimità, va ricordato come ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Orbene, nel caso di specie i giudici di merito, con valutazione pienamente concorde, sono pervenuti all'affermazione di responsabilità del ricorrente predetto, valutando la univoca significatività della condotta tenuta dallo stesso il quale ospitava ben cinque differenti soggetti provenienti da una lontana regione dediti alla consumazione di rapine all'interno di agenzie bancarie, fornendo ad uno di essi anche una scheda SIM a sé intestata evidentemente per impedire la localizzazione dell'SE. E se a ciò si aggiunge che il RT era presente all'interno dell'appartamento al rientro dei correi dalla rapina e quando gli stessi stavano dividendosi il bottino, appare evidente che le conclusioni dei giudici di merito circa il concorso dello stesso nei fatti appaiono prive di illogicità, tanto più nella forma manifesta che è l'unico vizio deducibile ex art. 606 lett. e) cod. proc.pen.. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In relazione al secondo motivo, la negazione delle attenuanti generiche è giustificata da motivazione priva dei lamentati vizi poiché anche per RT la corte di merito segnala l'assenza di elementi positivi senza che rilevi un suo supposto differente ruolo, così come pure dedotto in ricorso.
2.2 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al ricorso di SE GI che deduce, con il primo motivo i vizi di violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità che devono ritenersi del tutto insussistenti;
anche 3 r in relazione alla posizione di detto imputato va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico di SE GI è costituito dalla inequivocabile valenza probatoria della condotta da questi tenuta in occasione della lunga trasferta a bordo di una vettura che aveva quale unico scopo l'attuazione della rapina, dal noleggio della macchina utilizzata per il viaggio da Catania a Mestre, dalla presenza del ricorrente al momento dell'irruzione delle forze di polizia all'interno dell'appartamento del RT intento alla divisione del bottino. Si tratta, con evidenza, di elementi di prova del tutto significativi della piena compartecipazione al piano criminoso da parte del suddetto ricorrente che nell'atto di impugnazione procede ad una valutazione frazionata ed illegittima degli stessi benchè la corte abbia voluto stigmatizzare come, anche per detto imputato, il concorso nel reato veniva affermato non sulla base della sua partecipazione alla fase materiale di suddivisione del denaro sottratto da altri all'interno dell'agenzia bancaria, bensì in forza dell'accertata partecipazione alle fasi di preparazione e successive esecuzione del piano criminoso con piena condivisione dello stesso. Peraltro in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. 4 Con le specifiche considerazioni svolte dalla corte di appello a pagina 18 della motivazione della impugnata sentenza viene, poi, data corretta giustificazione sia della determinazione della pena base in misura appena superiore al minimo edittale sia della negazione delle generiche, in assenza di qualsiasi comportamento e fatto positivo valutabile, senza che possa ritenersi marginale la sua partecipazione, così come prospettato nel ricorso, essendosi incaricato di attività essenziali per l'attuazione del programma criminoso.
2.3 Anche i motivi proposti nel ricorso del TT AZ paiono manifestamente non fondati e reiterativi;
invero, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 14 della sentenza, la corte di appello ha giustificato, in ragione della gravità del fatto, sia il riconoscimento della recidiva poiché evidentemente a tale gravità si agganciava un giudizio di elevata pericolosità, sia l'irrogazione della pena in misura superiore al minimo, proprio in considerazione della oggettiva entità della condotta criminale, con valutazioni del tutto esenti dai lamentati vizi. Né, ai fini dell'art. 62 bis cod.pen., può rilevare la mancata partecipazione del predetto ricorrente ad altri episodi di rapine in trasferta, in cui sono pure risultati coinvolti altri coimputati, poiché il riconoscimento delle attenuanti generiche deve basarsi su comportamenti positivi, anche post factum, e non sulla mancata esecuzione di altre fattispecie delittuose. In conclusione, le predette impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00 ciascuno.
2.4 Quanto ai ricorsi SE TO e AU DA, va ricordato come, secondo l'orientamento di questa corte di cassazione, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Rv. 275581). Si tratta di un orientamento che ha ripreso e condiviso quanto già affermato nella vigenza del precedente patteggiamento in appello al cui proposito si era già affermato che qualora il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., non è necessaria l'adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 2223869). Quest'ultima pronuncia aveva precisato in motivazione che "il c.d. patteggiamento in appello è un procedimento semplificato che non modifica in nulla la funzione del giudice, il quale è tenuto ad accogliere la richiesta solo se ritiene fondato il motivo di appello 5 che ne forma oggetto e a dare conto nella sentenza delle ragioni della decisione. Se non ritiene di accogliere la richiesta il giudice, a norma dell'art. 602 comma 2 c.p.p., "dispone per la prosecuzione del dibattimento" e alla fine emette la decisione sul motivo oggetto dell'accordo ed eventualmente sugli altri ai quali l'imputato aveva rinunciato, dato che secondo l'art. 602 comma 2^ c.p.p. la rinuncia non ha "effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo". Nelle nuove previsioni normative introdotte dalla legge n. 103 del 2017, l'assenza di obbligo motivazionale per il giudice di appello che rigetti la richiesta trova fondamento proprio nella lettera delle disposizioni dettate dall'art. 599 bis comma 3 e 602 comma 1 bis cod. proc.pen. nelle quali viene espressamente riferito che il giudice di appello, ove ritenga di non dovere accogliere la richiesta di concordato ordina la citazione dell'imputato ovvero dispone la prosecuzione del dibattimento, a seconda della fase nella quale viene formulata la richiesta ed ottenuto il consenso del P.G.. Pertanto la lettura delle norme è assolutamente chiara nella parte in cui esclude l'obbligo di motivare il rigetto della richiesta di concordato formulata dalle parti da parte del giudice di secondo grado potendosi limitare lo stesso a disporre di procedere oltre in ragione della non congruità della sanzione stabilita dalle parti. Reintrodotto dalla legge n.103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto dello stesso anno l'istituto del patteggiamento in appello attribuisce all'imputato la facoltà di ottenere con il consenso del procuratore generale un accoglimento dei motivi di appello, normalmente parziale perché riferito all'entità della pena costituendo un evidente beneficio per lo stesso;
invero l'imputato dopo il giudizio di primo grado svoltosi con l'assicurazione delle garanzie del contraddittorio, e solo ove risulti condannato, può ottenere una riduzione di pena rinunciando agli altri motivi. Appare così evidente che l'effetto deflattivo sul carico delle corti di appello viene a garantirgli un vantaggio pur nella fase di secondo grado che dovrebbe essere, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 581 cod.proc.pen., limitata alla sola analisi dei motivi di impugnazione specifici rispetto alla sentenza di primo grado. A fronte di tale previsione deve perciò giustificarsi il potere di rigetto da parte del giudice di appello anche in assenza di motivazione perché la valutazione di congruità della sanzione, stabilita in forma ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado, non può sottrarsi al giudice di appello chiamato a sancire la definitività dell'accordo delle parti. Così come già segnalato dalla pronuncia 29896/2002 per effetto della proposizione del concordato il giudice di appello non perde il proprio ruolo che rimane svolto nell'ambito dell'esame dei motivi;
sicchè solo ove il motivo sulla pena o sulle statuizioni accessorie ad essa abbia qualche fondamento il giudice accede al concordato altrimenti dovendo limitarsi a rigettarlo. E tale previsione così come interpretata non appare in alcun modo violare i canoni costituzionali posto che il rigetto non motivato riguarda pur sempre una fase anticipata che non preclude l'onere del giudice di secondo grado di procedere all'analisi dei singoli motivi specifici nella fase della deliberazione finale attraverso un corretto procedimento motivazionale sindacabile attraverso il successivo ricorso per cassazione. Così che il potere di rigetto del concordato senza obbligo di motivazione va strettamente connesso al momento anticipato in cui viene espresso e non costituisce violazione di principi fondamentali poiché non esclude l'onere del giudice di secondo grado di analizzare e rispondere a ciascuno dei motivi specifici proposti, anche in punto pena, nella motivazione della deliberazione finale. Manifestamente infondata appare anche l'eccezione di illegittimità costituzionale avanzata nel ricorso SE TO riferito alla mancata previsione di un obbligo di astensione del giudice di appello che rigetti la richiesta di concordato, posto che tale evenienza non costituisce in alcun modo anticipazione di giudizio né sui motivi attinenti l'affermazione di responsabilità, che lo stesso giudice di secondo grado è chiamato ugualmente a vagliare compiutamente, con possibilità di accoglimento dei medesimi pur a fronte di un iniziale rigetto della richiesta di concordato, né analogamente sui motivi proposti sulla pena sui quali deve essere svolto all'esito del giudizio di secondo grado e pure ove sia stata respinta la richiesta di concordato uguale analisi specifica. Peraltro, occorre rilevare, che il profilo è stato affrontato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 448/95 che, nel rigettare la questione si è così espressa: "La questione ora sottoposta all'esame della Corte riguarda la compatibilità a giudicare il merito dell'impugnazione da parte del giudice che non ha accolto la richiesta dell'imputato e del pubblico ministero, i quali, concordando sull'accoglimento di uno o più motivi d'appello, con rinuncia agli altri motivi eventualmente proposti, hanno indicato la pena da applicare. Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod, proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruità della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non è idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilità per il giudizio di merito, giacchè "patteggiamento" in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt, 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni.... L'adesione o meno alla richiesta concorde di accoglimento di motivi di appello, con determinazione della pena in conformità alle indicazioni delle parti, costituisce sempre una valutazione propria espressa dal giudice, già investito del 7 V merito del giudizio di impugnazione e che deve pronunciarsi sulla stessa al termine del dibattimento o, se in conformità della richiesta delle parti, anticipatamente. La questione di legittimità costituzionale non è, pertanto, fondata". Occorre pertanto ribadire che, anche nella nuova previsione dettata dall'art. 599 bis comma 3 e 602 comma 1 bis cod. proc.pen., il rigetto della richiesta di concordato in appello formulata dall'imputato non è soggetta a motivazione e tale previsione è priva di profili di illegittimità costituzionale. E ciò sia perché trattandosi di valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame non esime il giudice di appello all'esito del giudizio di secondo grado da fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione della sentenza di secondo grado;
sia perché non accedendo ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, come invece avviene nel patteggiamento di primo grado, non vi è anticipazione di giudizio. Quanto agli ulteriori motivi sulla pena, avanzati sempre nel ricorso di SE TO, le argomentazioni espressamente riferite dalla corte di appello a pagina 12 della motivazione escludono ogni denunciato vizio essendosi fatto espresso riferimento a precise circostanze di fatto che giustificano l'irrogazione di una sanzione superiore al minimo edittale ed impediscono la concessione delle generiche ex art. 62 bis cod.pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di SE TO e AU DA che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di SE GI, TT AZ e RT NI e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Roma, 22 novembre 2019 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio PRESIDENTE Mlewat Dott. Mirella Cervadoro DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 4 MAR. 2020 IL CANCELLERI Claudia Pianel