Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2010, n. 19465
CASS
Sentenza 16 febbraio 2010

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Al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 cod. pen., non occorre una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che, nei congrui casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2010, n. 19465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19465
    Data del deposito : 16 febbraio 2010

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