Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
Al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 cod. pen., non occorre una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che, nei congrui casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2010, n. 19465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19465 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/02/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 401
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 27901/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SP RA N. IL 24/08/1958;
avverso la sentenza n. 1754/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 23/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS Silvana;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Nappa che chiede l'accoglimento dei motivi di impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23-10-2008 la corte di Appello di Reggio Calabria pronunziava la riforma della sentenza emessa dal GUP del tribunale di Locri nei confronti di SP FR, che era stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 455 c.p. in relazione all'art. 453 c.p. per aver detenuto presso l'abitazione una banconota falsificata, del valore apparente di L. centomila. (fatto accertato in Palazzi il 31-1-1998) - riducendo la pena per concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, a mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - in primo luogo - la mancata valutazione della eccezione formulata per l'assenza della banconota corpo di reato tra gli atti del fascicolo dibattimentale, in ciò ravvisandosi la violazione di un obbligo da parte del PM.
Inoltre rilevava la carenza di motivazione sul dolo e sulla richiesta dell'appellante di derubricare il reato nell'ipotesi prevista dall'art. 457 c.p.. Rilevava anche la erronea e carente motivazione per elementi che la difesa aveva menzionato sostenendo la tesi del falso grossolano. In conclusione si riteneva che la motivazione fosse incompleta e che restasse generica la valenza degli indizi a carico dell'imputato, stante l'assenza del corpo di reato. Pertanto il difensore chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva che i motivi di ricorso risultano privi di fondamento.
In primo luogo non ricorre alcuna ipotesi di nullità per la mancata acquisizione della banconota di cui alla contestazione, atteso che risulta accertata attraverso un accertamento tecnico la falsità della stessa, sulla quale la difesa ha potuto svolgere le proprie deduzioni, e va altresì evidenziato che trattandosi di procedimento svolto con il rito abbreviato, erano da utilizzare tutti gli atti dai quali emergeva l'accertamento fatto ad opera della polizia Scientifica.
In riferimento alle doglianze della difesa inerenti alla pretesa carenza di motivazione sull'elemento psicologico del reato e la corretta qualificazione giuridica del fatto, resta da evidenziare sia che la sentenza impugnata da conto della impossibilità di ritenere nella specie l'ipotesi di un cd. falso grossolano, poiché fa riferimento alla falsità accertata tramite la Polizia Scientifica, onde rileva che la falsità non risultava del tutto evidente. In secondo luogo il Giudice ha fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità con correttezza, e dunque resta privo di fondamento tale motivo di ricorso. Tali considerazioni valgono altresì per l'inquadramento giuridico del fatto nell'ambito delle ipotesi contemplate dall'art. 455 c.p. atteso che nella specie si è esclusa la ipotesi che l'imputato si sia avveduto della falsificazione della banconota solo successivamente alla sua ricezione da terzi, date le modalità di occultamento della banconota di cui si tratta che la sentenza richiama, evidenziando l'assenza di elementi che potessero dimostrare che l'imputato avesse percepito la falsità della banconota solo successivamente alla sua apprensione. A tali rilievi va aggiunta la citazione dell'indirizzo giurisprudenziale inerente all'art. 455 c.p. - per cui "Al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall'art. 455 c.p., non occorre una assoluta conoscenza della falsità nel momento in cui sono ricevute, essendo sufficiente anche il dubbio per escludere quella buona fede nella ricezione, che, nei congrui casi, trasferisce il fatto sotto il titolo meno grave dell'art. 457 c.p. v. Cass. Sez. 5 - 19/3/1985, n. 2552. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, ritenendosi la sentenza esaurientemente motivata sui punti dedotti nei motivi di gravame.
Il ricorrente deve pertanto essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010