Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
Il reato di detenzione di denaro falso è configurabile solo se vi sia l'intenzione del soggetto agente di mettere in circolazione le banconote contraffatte ricevute in malafede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2007, n. 25500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25500 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/04/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI IG - Consigliere - N. 599
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 10699/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AR IG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 18 gennaio 2005 dalla Corte di appello di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell'imputato, avv. PORTA Francesco Pio di Napoli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di IG AR per avere illegalmente detenuto 990 grammi di cocaina (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1: capo A) e per avere detenuto sei banconote contraffatte da 50,00 Euro (art. 455 c.p., così diversamente qualificato il fatto rispetto al giudizio di primo grado: capo B), reati accertati in POMIGLIANO d'ARCO il 4 novembre 2003; riconosceva, peraltro, all'imputato le circostanze attenuanti generiche e, di riflesso, riduceva le pene ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui al capo A) e ad anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di cui al capo B).
Nel merito, la Corte territoriale osservava:
in relazione al delitto di cui al capo A):
- che l'imputato era stato sottoposto a controlli, in località Pomigliano d'Arco, da parte di ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza mentre, alla guida di un'autovettura PEUGEOT, stava percorrendo l'autostrada Napoli - Bari;
- che al suo fianco sedeva il padre IO, persona mutilata dell'arto inferiore sinistro e priva di autonomia di deambulazione;
- che i militari, avendo percepito un "certo nervosismo" dei controllati, avevano proceduto a perquisizione;
- che si era così accertato che l'imputato deteneva le sei banconote contraffatte e che il padre IO celava, sotto il maglione indossato, un panetto di cocaina;
- che, peraltro, l'illegale detenzione della cocaina andava addebitata anche all'imputato sia perché non era ipotizzabile che i soggetti interessati al trasporto avessero affidato il ruolo di corriere a persona non dotata di autonomia di deambulazione, sia perché "le modalità dell'occultamento dello stupefacente" presentavano "i caratteri dell'improvvisazione";
- che, in altre parole, era ragionevole ritenere che l'involucro fosse stato, in una prima fase, occultato all'interno del veicolo e che, soltanto nel momento in cui i militari avevano invitato il conducente a seguirli fino al casello autostradale, fosse stato nascosto sotto il maglione del padre nella speranza che il medesimo, data la menomazione fisica, non fosse sottoposto a perquisizione;
- che, in ogni caso, era verosimile che il trasporto fosse stato effettuato da padre e figlio di comune accordo;
- che l'imputato aveva addotto giustificazioni generiche e non riscontrabili, essendosi limitato ad asserire che stava accompagnando il padre ad un "pellegrinaggio";
in relazione al delitto di cui al capo B):
che, anche in relazione alle banconote contraffatte detenute, l'imputato aveva addotto generiche giustificazioni, affermando di averle ricevute da un non meglio precisato "amico", che aveva incontrato sul luogo di lavoro, al quale aveva venduto uno "stereo";
- che detta "reticenza" induceva a ritenere che fosse consapevole della falsità delle banconote già al momento della ricezione delle medesime;
- che il fatto integrava, pertanto, la fattispecie delittuosa di cui all'art. 455 c.p.p. (non quella, contestata, di cui all'art. 453 c.p., mancando la prova che le avesse ricevute dal falsario o da un intermediario, ne' quella di minore gravità, invocata dalla difesa, di cui all'art. 457 c.p.);
- che tra i reati accertati non sussisteva ne' concorso formale ne' continuazione.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore.
2.1. Con il primo motivo il difensore deduce la mancanza o la manifesta illogicità della sentenza impugnata "in relazione all'omessa assoluzione... dal delitto di cui al capo a) ... per non aver commesso il fatto", rilevando che i fatti accertati, segnatamente:
- la detenzione dello stupefacente da parte di un soggetto (il padre) presente nello stesso luogo (l'autovettura) dove si trovava l'imputato;
- la rilevanza del quantitativo della cocaina;
- il "nervosismo" degli occupanti l'autovettura percepito dagli agenti di polizia giudiziaria all'atto del controllo;
- il carattere di improvvisazione delle modalità di occultamento della sostanza (sotto un maglione), non potevano escludere, se presi in considerazione unitamente alle giustificazioni addotte, una lettura alternativa delle risultanze;
non potevano escludere, in particolare, che lo stupefacente fosse in possesso del solo AR IO e che l'imputato non ne fosse consapevole.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la mancanza o la manifesta illogicità della sentenza impugnata "in relazione all'omessa assoluzione... dal delitto di cui al capo a) ... per mancanza dell'elemento psicologico", lamentando che la Corte di appello avesse aprioristicamente giudicato "inipotizzabile" la finalità del pellegrinaggio.
2.3. Con il terzo motivo il difensore denuncia la erronea applicazione della legge penale (art. 453 c.p., comma 1, n. 4 e art.455 c.p.) e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata "in ordine alla configurabilità ... del tentativo".
La Corte, che "pur meritoriamente" aveva escluso che il fatto integrasse la più grave fattispecie di cui all'art. 453 c.p., aveva tuttavia ritenuto sussistere il delitto di cui all'art. 455 c.p. soltanto perché l'imputato era stato "reticente" in ordine alla "persona che gli aveva dato le banconote".
Il vizio risiederebbe dunque nella scelta aprioristica di valorizzare il dato della mancata identificazione dell'autore della cessione delle banconote all'imputato "senza agganciarla al dato processuale costituito dalla assoluta carenza di indagini" sul punto da parte del pubblico ministero.
Avrebbe, per contro, dovuto ritenere la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 457 c.p. tenendo conto:
dell'assenza di elementi "significativi" della "preventiva coscienza" della falsità delle banconote;
dell'inutilizzabilità "come elemento contrario di valutazione" delle dichiarazioni dell'imputato;
- della necessità di applicare, in presenza del dato di per sè neutro del possesso delle banconote, il principio del favor rei. In ogni caso, la sentenza violerebbe la legge penale perché, pur essendo emerso come unico dato oggettivo quello della detenzione delle banconote, in assenza, in altre parole, di alcun atto di spendita delle medesime, aveva omesso di valutare la configurabilità del tentativo nel reato, del tutto trascurando la "specifica doglianza difensiva".
2.4. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al negato riconoscimento del concorso formale o della continuazione di reati.
La Corte si sarebbe, invero, limitata ad affermare che il concorso formale non sussisteva perché non si era in presenza di unicità di azione.
Sostiene, per contro, il ricorrente che "la contestuale presenza di due beni, nello stesso luogo, in capo alla stessa persona... accompagnata dalla parallela... consapevolezza dell'illiceità di tale rapporto con le cose" impone di considerare unica la condotta di detenzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1. I primi due motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché contestano l'attribuzione all'imputato della detenzione della cocaina e, in subordine, l'affermata sussistenza dell'elemento psicologico del reato, sono infondati. Il ricorrente contesta l'apprezzamento del contenuto e della rilevanza del compendio indiziario operato dal giudice di merito, senza tenere conto che la Corte di appello:
- ha attentamente valutato le risultanze istruttorie per dedurne la responsabilità dell'imputato in relazione all'illegale detenzione della cocaina;
- ha correttamente applicato la disciplina fissata dall'art. 192 c.p.p. relativamente ai requisiti richiesti per la rilevanza della prova logica certa di responsabilità: molteplicità, gravità e convergenza nell'univocità dell'indicazione degli indizi acquisiti muovendo da circostanze accertate);
- ha dato conto dell'iter argomentativo seguito in una motivazione adeguata ed immune da vizi logici, che, come tale, si sottrae a censure in sede di controllo di legittimità.
Le percezioni (nervosismo dei controllati) registrate dagli operanti nella fase del controllo, le sopra indicate modalità del medesimo, la grave menomazione del padre dell'imputato, l'improbabile luogo di occultamento e ritrovamento della droga, l'"importanza" del carico sono stati giustamente considerati indizi gravi (consistenti e resistenti alle generiche affermazioni difensive rese dall'imputato), precisi (certi nella loro oggettività, privi di equivocità ed indiscutibili, in particolare non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile) e concordanti (non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi) dell'esistenza di una comunanza di intenti tra padre e figlio e di una diretta e consapevole partecipazione dell'imputato alla realizzazione dell'illecita attività.
3.2. Il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Come si è detto, la Corte di merito ha ritenuto, in relazione alle banconote contraffatte trovate in possesso dell'imputato, sussistere il delitto di cui all'art. 455 c.p., affermando che AR aveva ricevuto le banconote nella consapevolezza della loro falsità. L'art. 455 c.p. punisce il fatto di detenere, senza concerto, banconote contraffatte al fine di metterle in circolazione. La condotta consiste, dunque, nell'avere di fatto una disponibilità, anche momentanea a qualsiasi titolo, della banconota contraffatta, ma, perché la detenzione sia punibile, occorre inoltre che sia accompagnata dal fine di mettere in circolazione la banconota ricevuta in malafede.
Ciò premesso, non può ritenersi illogica la motivazione che valorizzi il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza della banconota, sia di un qualunque diverso e lecito fine della detenzione (in questo senso, v. Cass. 5^, 14 aprile 2000, Bozzo, RV 216305). Detti elementi sono, invero, sintomatici del dolo specifico che caratterizza il delitto accertato.
Prive di pregio sono, inoltre, le considerazioni svolte dal ricorrente sulla configurabilità del tentativo, atteso che la detenzione, se sorretta dal dolo specifico di cui si è detto, integra già di per sè fattispecie consumata;
il reato previsto dall'art. 455 c.p. si consuma, invero, con la detenzione al fine della messa in circolazione della banconota (cfr. Cass. 5, 18 maggio 1984, Foti, RV 156590). Considerazioni in relazione al tentativo avrebbero potuto rivelarsi pertinenti soltanto qualora la Corte di merito avesse riconosciuto la sussistenza della diversa e meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 457 c.p., caratterizzata dal fatto che la scienza della falsità delle banconote deve sussistere nel colpevole non all'atto della ricezione ma in un momento successivo (v. Cass. 5, 24 aprile 1990, Morabito, RV 185113; conforme Cass. 6, 5.2.1988, Ceron, RV 178714). In tale ultimo caso, invero, la mera detenzione di banconote ricevute in buona fede non integrerebbe reato alcuno, se non, sussistendone i requisiti, l'ipotesi tentata del delitto di cui all'art. 457 c.p.. 3.3. L'ultimo motivo del ricorso è infondato nella parte in cui invoca l'applicazione della disciplina del concorso formale di reati ed è inammissibile con riferimento al preteso riconoscimento della continuazione.
Quanto al concorso formale di reati, la pluralità ed eterogeneità dei beni giuridici offesi è sintomatica della pluralità di condotte e quindi della pluralità di reati.
È da escludersi, pertanto, l'invocato concorso, caratterizzato da unicità della condotta.
Quanto alla continuazione, i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007