Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di querela, la volontà di chiedere la punizione del colpevole, se non deve estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali e se può essere desunta dal complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo al fatto, deve in ogni caso risultare in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse considerarsi querela una dichiarazione orale della persona offesa di "aver contattato le forze di Polizia per il più a procedere").
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- 1. Quando viene proposta querela, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole deve emergere chiaramenteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2020
(Annullamento senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Perugia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, aveva parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città – con conseguente riduzione di pena – nei confronti di persona accusata di essersi impossessata, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, di un telefono cellulare. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questo provvedimento ricorreva il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui si deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 529 c.p.p. in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità nonché mancanza di …
Leggi di più… - 2. Querela, basta la parola (Cass. 42994/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 30700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30700 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 12/04/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 885
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 50209/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De EO AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 5 ottobre 2012, con cui il Tribunale di Torino, sez. del Riesame, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torino in data 21 settembre 2012;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
De EO AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 5 ottobre 2012, con cui il Tribunale di Torino, sez. del Riesame, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torino in data 21 settembre 2012. A sostegno del ricorso il ricorrente deduce:
a) Inosservanza dell'art. 381 c.p.p., comma 3. Inosservanza dell'art.120 c.p.. Manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Il ricorrente censura l'ordinanza del TDL in quanto, erroneamente, ha ritenuto corretta l'ordinanza della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torino in data 21 settembre 2012sul presupposto che, in realtà, al momento dell'arresto facoltativo per il reato di truffa operato nei confronti dell'indagato, non era stata sporta una valida querela da parte della persona offesa. Tale infatti non potrebbe essere ritenuta l'espressione verbale manifestata dalla parte offesa alle forze dell'ordine di "aver contattato la Polizia per il più a procedere".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva la Corte che costituisce giurisprudenza costante il principio che la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, idonea a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non deve estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali (Sez. 5, n. 10543 del 24/01/2001, Altomare, Rv. 218329). È infatti sufficiente, però anche necessario, che essa risulti in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale. A tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo alla dichiarazione stessa (Sez. 6, n. 11386 del 22/01/2003 - dep. 11/03/2003, Crimi, Rv. 223950).
2. Il TDL, nel risolvere la questione proposta, ha dato conto degli elementi qualificabili come indicatori significativi della volontà della parte, e in ciò limitandosi a fare riferimento alla frase sopra ricordata, riferita oralmente dalla parte offesa nel verbale di s.i.t..
A parere della Corte tale elemento, seppur invocato all'interno di un episodio in cui le Forze di Polizia sono state chiamate perché era stato commesso un fatto costituente reato, non può essere ritenuto dimostrativo in modo esaustivo della volontà di perseguire l'autore del fatto denunciato.
Nella ordinanza impugnata la ricorrenza di tale presupposto è stata motivata solo con il riferimento alla dichiarazione orale riferita dalla parte offesa, di "aver contattato le forze di Polizia per il più a procedere". Tale valutazione non può essere ritenuta, a parere della Corte, sufficiente per una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di una valida condizione di procedibilità. Tale espressione, infatti, non appare essere indicativa dell'intento che si procedesse penalmente nei confronti del soggetto responsabile del fatto criminoso. La frase infatti può essere manifestazione della volontà della parte offesa di ritornare in possesso del televisore, che era stato sequestrato, come è infatti poi è immediatamente avvenuto, ovvero di formalizzare l'arresto provvisorio eseguito dal privato nella contestualità del fatto. E ciò, pertanto, a prescindere dalla manifestazione di volontà di esercitare l'azione penale nei confronti dell'indagato, che, significativamente non ha visto la sua formalizzazione scritta. Pertanto, nel caso in esame, la deduzione del TDL, ha valorizzato in modo non coerente con i parametri normativi, l'aspetto congetturale, comportando, circostanza in contrasto con la volontà del legislatore, l'annullamento della distinzione tra reati perseguibili d'ufficio e reati perseguibili a querela di parte.
3. L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinvio con conseguente necessario annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
A ciò consegue l'immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza a norma dell'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e l'ordinanza applicativa della misura cautelare perché il reato non è perseguibile per difetto di querela. Dispone l'immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza a norma dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2013