Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 30700
CASS
Sentenza 12 aprile 2013

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In tema di querela, la volontà di chiedere la punizione del colpevole, se non deve estrinsecarsi in formule rituali o sacramentali e se può essere desunta dal complessivo comportamento della persona offesa, anche successivo al fatto, deve in ogni caso risultare in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso potesse considerarsi querela una dichiarazione orale della persona offesa di "aver contattato le forze di Polizia per il più a procedere").

Commentari2

  • 1Quando viene proposta querela, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole deve emergere chiaramente
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2020

    (Annullamento senza rinvio) Il fatto La Corte di appello di Perugia, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7, aveva parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città – con conseguente riduzione di pena – nei confronti di persona accusata di essersi impossessata, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, di un telefono cellulare. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questo provvedimento ricorreva il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui si deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 529 c.p.p. in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità nonché mancanza di …

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  • 2Querela, basta la parola (Cass. 42994/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2013, n. 30700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30700
Data del deposito : 12 aprile 2013

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