Sentenza 14 aprile 2000
Massime • 1
In tema di spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata di cui all'art.455 cod.pen., l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede. Ne consegue che non può dirsi illogica la motivazione che valorizza il numero (nella specie: oltre cento, con valore di circa dieci milioni di lire italiane) delle false banconote, oltre che il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, circa la provenienza ed un qualunque diverso e lecito fine della detenzione. Tali elementi vanno ritenuti sintomatici e convergenti a riconoscere il dolo proprio del reato in esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. US Consoli Presidente del 14.4.2000
1. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. " UN TI " N. 743
3. " Gennaro Marasca " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo IO NO " N. 43553/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZO CA, nato a [...] il [...];
FR EL, nato a [...] il [...];
La RA US, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 13.4.1999 dalla Corte di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO Germano Abbate che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore avv.to Mario Murgo (difensore del ricorrente FR EL), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Palermo in data 7.2.1985 - ed appellata dagli imputati - con la quale, per la parte che qui interessa, OZ CA, FR EL e La RA US sono stati condannati, il primo ad anni 2 di reclusione e L. 20.000.000 di multa per detenzione continuata di modica quantità di eroina a fini di spaccio, il secondo ad anni 6, mesi 4 di reclusione e L. 60.000.000 per acquisto, trasporto e vendita continuata di ingenti quantitativi di eroina, ed il terzo ad anni 10, mesi 8 di reclusione e L. 200.000.000 di multa per il reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, aggravato ai sensi del co.1 dell'art. 74 DPR 309/1990, oltre che per il reato di cui all'art. 455 C.P. Gli imputati, a mezzo dei difensori, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, della quale hanno chiesto l'annullamento deducendo:
- il OZ, la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui al co.5 dell'art. 73 DPR 309/1990, atteso che la pronuncia aveva riconosciuto lo stato di tossicodipendenza dello imputato e la modicità delle quantità di stupefacente acquistato, sicché in termini di manifesta illogicità era stata contrapposta la non episodicità dei contatti con il fornitore, così omesso di considerare che gli stessi si giustificavano in ragione del personale bisogno dell'imputato stesso;
- il FR: a) erronea applicazione ed interpretazione della legge penale, nonché motivazione manifestamente illogica, in ordine al giudizio di responsabilità per partecipazione ad associazione a delinquere ex art. 75 L. 22.12.1975 n. 685, espresso con unico riferimento alla reiterazione delle condotte specifiche ed al dato delle notevoli quantità di stupefacente affidate allo imputato, dati dimostrativi di un concorso nei distinti episodi illeciti, ma non anche di una effettiva e stabile adesione al più vasto programma criminoso associativo, non certamente riferita dai coimputati associati (AN - ZA); b) difetto di motivazione ovvero manifesta illogicità della medesima, in ordine al giudizio di responsabilità per violazione dell'art. 71 della legge sopra citata, espresso sulla base di dichiarazioni di collaboratori per le quali sarebbe mancata la valutazione di affidabilità e la verifica dei necessari riscontri;
c) difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'aggravante specifica della ingente quantità di stupefacente trattato (art. 74 co. 2 legge citata), riconosciuta senza considerare - in difetto di più specifica contestazione e di sequestro della sostanza - il principio attivo, la qualità e l'idoneità della sostanza a soddisfare un numero elevato di consumatori;
d) manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza della legge penale, in relazione al diniego delle circostanza attenuanti generiche, unicamente fondato sul giudizio di gravità dei fatti accertati e alle condotte pregresse;
e) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, determinato con richiamo ripetitivo ai parametri già utilizzati per la negazione delle attenuanti generiche e la valutazione complessiva del fatto;
- il La RA, la manifesta illogicità della motivazione in ordine 1) al giudizio di attendibilità dei collaboratori AN (che aveva certamente reso un mendacio) ed ZA, non assistito da una reale operazione verificatoria in tal senso e non oggettivamente riscontrato, ed all'attribuzione all'imputato di un ruolo "direttivo" nell'associazione, ricavato dal mero dato di plurime forniture;
b) all'individuazione del dolo proprio del reato di cui all'art. 455 C.P. I ricorsi debbono essere rigettati.
Quanto al motivo del OZ, infatti, l'accertata modicità della quantità di stupefacente acquistato ha pienamente giustificato la concessione dell'attenuante di cui all'art. 72 della Legge 22.12.1975 n. 685 - normativa vigente all'epoca del fatto - e, però, non è
stata ritenuta sufficiente all'applicazione della "sopravvenuta," attenuante di cui all'art. 73 co.5 DPR 9.10.1990 n. 309, posto che tale disposizione, introducendo l'ipotesi del "fatto di lieve entità", fa riferimento all'intero fatto di spaccio, di cui debbono essere prese in considerazione i plurimi parametri dati dai mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la quantità e qualità delle sostanze;
tale normativa, che in realtà, per trattare fattispecie non omologabile a quella configurata all'art. 72 della Legge 22.12.1975 n. 685 non pone neppure un problema di applicazione della legge più favorevole ai sensi dell'art. 2 co.3 C.P. (Cass. Sez. VI, 31.10.1997 n. 4266, Sorzi), è stata quindi correttamente esclusa in una fattispecie in cui la lieve entità è risultata contraddetta dalla particolare gravità del fatto, caratterizzato dalla reiterazione della condotta e dai plurimi contatti con i soggetti interessati allo stupefacente - descritti in sentenza di primo grado come "frenetica reiterazione di appuntamenti e relative consegne" - facendosi così corretta applicazione del principio che, perché possa configurarsi l'attenuante in parola, occorre non solo che la quantità dello stupefacente non superi la soglia della modica quantità, ma anche che il fatto, nel suo insieme, ed in una valutazione globale della vicenda, presenti connotati tali da potere essere definito di lieve entità, ovvero di offensività trascurabile per la collettività (Cass. Sez. VI, 11.6.1997, Spagnol;
Cass. Sez. IV, 18.10.1996, Villani;
Cass. Sez. VI, 5.12.1996, Bernardini). Quanto al ricorso del FR, è certamente infondato il primo motivo.
Premesso che la pronuncia di primo grado (pienamente condivisa dalla sentenza impugnata) ha riconosciuto l'operatività di una vera associazione criminosa (organizzata stabilmente e strutturata con predisposizione dei mezzi, con particolare riguardo alle forme di finanziamento, e ripartizione, sia pur non rigida, dei compiti, oltre che dandosi regole interne necessarie al miglior funzionamento), la consapevole adesione del ricorrente al comune programma criminoso indeterminato (indefinita "alimentazione" della piazza di Genova, mediante introduzione di massicci quantitativi di stupefacenti da Gela), e dunque l'effettiva sua intraneità all'associazione, risulta motivata con richiamo ai dati acquisiti della pluralità degli incarichi acquisiti presso i referenti siciliani ("corriere" sia dello stupefacente che del danaro), della periodicità e sistematicità dei trasporti, della indiscriminata disponibilità all'assolvimento del compito, della stessa delicatezza del ruolo assunto (venendogli affidate volta a volta ingenti quantità di droga).
Trattasi di elementi che ben si prestano all'attribuzione al FR del fatto partecipativo denunciato, sotto il profilo oggettivo, dal contributo al sodalizio (peraltro "svelato" dalla stessa importanza del ruolo) affatto occasionale ed episodico e, sotto il profilo soggettivo, dall'accertata conoscenza dei principali esponenti dell'associazione (i fratelli TT, fornitori della droga da Gela), onde è che nessuna cattiva interpretazione della normativa applicata e, tanto meno, alcun vizio motivazionale è riconoscibile. Infondato è, del pari, il secondo motivo del FR.
Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni, invero, risulta compiutamente motivato già nella pronuncia di primo grado - che, totalmente confermata da quella della Corte territoriale, induce precisi effetti integrativi sul punto - con richiamo alle caratteristiche di genuinità, fermezza, specificità e logicità interna del narrato, riferibili ai collaboratori AN ed ZA, non inficiate dal sospetto di rancorosità od ostilità verso il ricorrente, ed esclusa ogni ipotesi di collusione, e riscontrate (anche su specifiche modalità dei singoli episodi criminosi) dalle indagini di polizia nonché dalle confessioni dei plurimi chiamati in correità; a fronte di ciò, il ricorrente niente più "oppone" che una personale valutazione di inaffidabilità di tali fonti informative sol perché i collaboratori avrebbero reso le dichiarazioni accusatorie "in un secondo tempo", però dimentico che tale aspetto ha unicamente giustificato il criterio di una particolare prudenza valutativa cui, per quanto detto, il giudice del merito non ha sicuramente abdicato valutando ogni singole elemento offerto dagli atti.
Infondato è, parimenti, il terzo motivo.
L'aggravante di cui all'art. 74 co.2 della Legge 685/5, infatti, è stata addebitata al FR in relazione ai trasporti di eroina, per conto dell'associazione, che non hanno riguardato unicamente dosi di 50 o 100 grammi, ma si anche, ed ogni quindici giorni, 1 Kg. circa della stessa sostanza.
Non è censurabile, quindi, la valutazione della "ingente quantità", considerata l'attività di spaccio protrattasi per un apprezzabile lasso di tempo (marzo - giugno 1986, come ricavabile dalla pronuncia di primo grado) ed avente ad oggetto quantitativi di droga capaci di soddisfare il fabbisogno di un numero molto elevato di consumatori per un periodo prolungato, ed è quindi infondato il motivo che fa leva sul difetto di accertamento della percentuale di sostanza pura contenuta nella merce in tal modo spacciata (Cass. Sez. VI, 18.2.1989, Alberici); va rilevato, del resto, che la sentenza "imputa" i reiterati trasporti di stupefacente al più vasto ed ambizioso programma associativo di stabile subentro sull'intera piazza di Genova ad altra associazione smantellata e, infine, richiama anche circostanze che denunciano un impegno economico degli acquirenti (prezzo) sintomatico della buona qualità della merce trattata.
La valutazione operata dal giudice di merito, congruamente motivata, sfugge dunque al sindacato di legittimità della Corte (Cass. Sez. VI, 13.12.1992, De Vitis). È parimenti infondato il quarto motivo di ricorso del FR. Le attenuanti generiche, infatti, risultano già concesse in primo grado in ragione della incensuratezza dell'imputato, e la Corte territoriale, chiamata a rispondere al motivo di impugnazione con il quale se ne domandava la prevalenza sulle contestate aggravanti, ha considerato negativamente non soltanto il parametro della gravità dei reati e della reiterazione delle condotte, ma anche quello della "pericolosità manifestata dal prevenuto"; tale valutazione (peraltro evidentemente integrata da quella di primo grado in cui si è considerato il periodo di latitanza dell'imputato), non è ripetitiva di quella che riguarda la gravità del fatto e, ritenuto "decisivo" il giudizio di pericolosità, si giustifica la reiezione dell'istanza di una più favorevole comparazione delle circostanze. Si rivela infondato anche il quinto motivo del FR: il giudizio di congruità della pena inflitta in primo grado, già fondato sul ruolo sicuramente non marginale all'interno dell'associazione criminosa, trae dalla complessiva gravità dei fatti e, dunque, utilizza criteri valutativi espressamente previsti (art. 133 C.P.), ne' può dirsi violata la regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole, poiché quello stesso, per quanto già detto in ordine al giudizio di bilanciamento, non è stato ritenuto l'unico rilevabile dagli atti e prevalente. Deve ritenersi infondato, infine, anche il ricorso del La RA. Quanto al motivo che censura come manifestamente illogico il giudizio di attendibilità dei collaboratori, occorre anzitutto richiamare quanto già detto in risposta al secondo motivo del FR e, quindi, rilevare che il ricorrente introduce due rilievi che - per vero al limite dell'ammissibilità per la prospettazione di una diversa valutazione in fatto del materiale probatorio nonché per una notevole dose di ripetitività - vanno comunque respinti. Ed infatti, l'assunto di mendacio del collaboratore AN - colto dal ricorrente nella di lui dichiarazione di non aver conosciuto il nome del La RA US, pure già ammesso di averlo ricercato presso il suo negozio di Palermo per ritirare stupefacente - non rende illogica l'affermazione di credibilità del dichiarante, posto che la sentenza ha escluso in radice il mendacio, considerando che l'imputato era noto nell'ambiente dei trafficanti come "R ovvero con il nomignolo di "architetto", onde per tale ben poteva averlo conosciuto anche il AN, confidando di rintracciarlo sulla base di tale semplice indicazione.
Del tutto priva di pregio, poi, è la deduzione che l'invio di stupefacente, da parte del La RA, anche ad altre "piazze" denuncerebbe un "inevitabile conflitto di interessi" con l'associazione e, quindi, escluderebbe il fatto partecipativo:
puntuale e corretta è la risposta fornita dalla sentenza impugnata, laddove si sottolinea come in alcun modo sia emerso che l'imputato non potesse operare anche su altre piazze, ovvero non potesse essere contemporaneamente associato ad altri sodalizi criminali operativi sulle medesime, che anzi la descrizione dell'ampia disponibilità di stupefacente e di finanziamento rende circostanza "non illogicamente" credibile.
Va altresì disatteso l'assunto di motivazione illogica circa il ruolo "direttivo" attribuito in sentenza al ricorrente, risultando compiuta indicazione degli elementi rivelatori in tal senso apprezzati, e cioè l'assunta funzione di finanziatore "fisso" del traffico illecito (mediante anticipazione delle somme di danaro onde reperire lo stupefacente) e di coordinatore dell'attività degli associati (effettuando convocazioni, curando la rete di distribuzioni, intervenendo come "compositore" in momenti di difficoltà interne, così da assicurare la continuità degli acquisti).
Non ricorre, infine, il denunciato vizio motivazionale in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 455 C.P.. Poiché l'elemento psicologico del reato in questione consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede (integrata anche dal semplice dubbio: Cass. Sez. V, 19.3.1985 n. 2552, Vandone) non può dirsi illogica la motivazione che ha valorizzato il numero (oltre cento) ed il valore (circa dieci milioni di lire italiane) delle false banconote, oltre che il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, circa la provenienza ed un qualunque diverso e lecito fine della detenzione (già ex se strumentale alla spendita), elementi tutti ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità sintomatici e convergenti a riconoscere il dolo proprio del reato in esame (Cass. Sez. V, 29.12.1999 n. 14659, Oliva;
Cass. Sez. V, 4.2.1982 n. 1040, Pecchiai).
I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati ed i ricorrenti sono solidalmente tenuti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000