Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 5617
CASS
Sentenza 14 aprile 2000

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In tema di spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata di cui all'art.455 cod.pen., l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede. Ne consegue che non può dirsi illogica la motivazione che valorizza il numero (nella specie: oltre cento, con valore di circa dieci milioni di lire italiane) delle false banconote, oltre che il difetto di una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, circa la provenienza ed un qualunque diverso e lecito fine della detenzione. Tali elementi vanno ritenuti sintomatici e convergenti a riconoscere il dolo proprio del reato in esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/04/2000, n. 5617
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5617
    Data del deposito : 14 aprile 2000

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