Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2003, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA- REGISTRAZIONE ee 71385 AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219 0 09 80 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 1.v.a. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni R.G.N. 17036/00Presidente PAOLINI ODDO Consigliere Cron. 2108 Dott. Massimo Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Nino FICO el. Consigliere Ud. 03/06/02 Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere C.C. LIRE 1500 ha pronunciato la seguente CANCELLER S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO MI, elettivamente domiciliato in ROMA A106119 VIA BARNABA ORIANI 91 ROMA, presso lo studio ROSSOTTO, A106120 difeso dall'avvocato ESTER PERIFANO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF IVA BENEVENTO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrente CAMPIONE CIVILE 2400 N. 41385 -1- avversO la sentenza n. 151/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 28/06/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2~ Svolgimento del processo Con avviso di irrogazione di sanzioni e recupero di imposta L'Ufficio IVA di Benevento ha ingiunto a LE Di IO, con riferimento all'anno 1989, e in relazione all'acquisto di attrezzature dal Consorzio Agrario Provinciale di Benevento, il pagamento della somma di lire 14.914.000 per maggiori imposte, pene pecuniarie ed interessi. Il Di IO ha impugnato l'avviso deducendo l'esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art.8, quarto comma, del D.L. n.474/87, convertito nella legge n.12/88, degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980. پاتو La Commissione Tributaria di primo grado di Benevento ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la materia fosse regolata dall'art.5, primo comma, lett. d), del D.L. n.799/80 e che l'esenzione prevista da tale norma fosse venuta a cessare, in mancanza di proroga, alla prevista scadenza del 31 dicembre 1988. Avverso quest'ultima decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art.8, co.4, D.L. n.474/87, convertito in legge n.12/88, dell'art.5, co.1, D.L. n.799/80, dell'art. 13 legge n.48/89 e dell'art.74 T.U. n.76/90. Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. Motivi della decisione -E' giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di agevolazioni tributarie l'art.8, co.4, del D.L. 20 novembre 1987, n.474 (convertito nella legge 21 gennaio 1988, n.12), il quale prevede l'esenzione dall'IVA degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980, non ha natura interpretativa dell'art.5, co.1, lett.d), del D.L. 5 dicembre 1980, n.799 (convertito nella legge 22 dicembre 1980, n.875) concernente l'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, dirette a ripristinare le scorte distrutte o danneggiate dall'evento sismico ma introduce un beneficio autonomo. Ne consegue che, mentre l'esenzione relativa al ripristino delle scorte, di cui al citato art.5, 1° co., lett.d), del D.L. n.799 del 1980, cessa al 31 dicembre 1988 - poiché l'art. 13 della legge n.48 del 1989 proroga al 31 dicembre 1989 il medesimo art.5, ma limitatamente alle lettere c) ed f), il beneficio per gli acquisti delle attrezzature di cui all'art.8, co.4, del D.L. n.474/87 perdura fini all'entrata in vigore del D.lgs. 30 marzo 1990, n.76, il quale prevede l'esenzione soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art.74), con abrogazione delle disposizioni incompatibili (Cass.29 marzo 2002, n.4585; nonché Cass. n.10660, 15372 e 16209 del 2001). L'Amministrazione resistente non ha addotto nuove argomentazioni che possano indurre ad un riesame della questione e pertanto il ricorso va accolto per manifesta fondatezza, con cassazione della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il Ministero delle Finanze al pagamento delle di cui euro 700,00 per onorari. Roma, 3.6.2002 il cons. est. Two Vice IL CANCELLIERE C1 SV NI spese che liquida in euro 750,00, Bolipresidente 涨 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 SV NI P ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE 14-5-1981 N. 219