Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Valorzi, Andrea Antolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Valorzi in Trento, via Calepina, n. 65;
contro
Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
Questura di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova n. 9;
per l'annullamento
del decreto del Commissario del Governo prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stata respinta l’istanza d.d. 28.05.2025 del ricorrente di rimessione in termini ai fini dell’alienazione del suo compendio di armi a soggetto idoneo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento e della Questura di Trento - Ministero dell'Interno;
visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il cons. OM AR e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato titolare di diverse licenze di porto d’armi rilasciate dalla Questura di Trento ancora a partire dall’anno -OMISSIS-(rilascio di primo porto d’armi per uso caccia).
In conseguenza di un procedimento penale in cui l’odierno ricorrente fu coinvolto nel -OMISSIS- per fatti asseritamente accaduti in -OMISSIS- - rinviato a giudizio per i reati previsti e puniti dagli artt. 582 e 585 c.p. - avrebbe -OMISSIS- (si annota peraltro che il relativo procedimento penale si concluse con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-di non doversi procedere in assenza di aggravanti, riqualificazione del reato ascritto in -OMISSIS-).
Alla luce di detto accadimento, con decreto del -OMISSIS- - non impugnato - il Questore di Trento ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS- la sospensione della licenza di porto d’armi e il contestuale divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria fino alla definizione del procedimento penale allora in corso a suo carico.
Il -OMISSIS-, l’Autorità ha eseguito il ritiro cautelare delle armi, delle munizioni e degli esplosivi detenuti, così come dei titoli autorizzativi alla detenzione e al porto, ex art. 39 R.D. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.).
Definita la vicenda penale, come sopra accennato con la sentenza di non doversi procedere, il Questore, col decreto del -OMISSIS-, ha disposto nei confronti del ricorrente la revoca della licenza del porto d’armi per uso caccia e la conferma del divieto di detenzione armi, munizioni e esplosivi di qualsiasi tipo e categoria, ritenendo “ che il comportamento di cui -OMISSIS- -OMISSIS- si è reso responsabile, in ogni caso confermato anche nella sentenza che ha disposto il non doversi procedere nei suoi confronti, dimostra chiaramente il venir meno delle condizioni soggettive di affidabilità e buona condotta alle quali l’autorizzazione de qua è subordinata, rendendo perciò necessaria l’adozione di provvedimenti inibitori che impediscano, secondo un giudizio prognostico, la commissione di ulteriori illeciti che possano compromettere l’incolumità pubblica ”.
Il decreto disponeva altresì che, ai sensi dell’art. 39 t.u.l.p.s.: “ L’interessato potrà alienare le armi a persona munita di titolo, purché non convivente, entro -OMISSIS- giorni dalla notifica del presente decreto (avvenuta in data -OMISSIS-, nd.r.) . Decorsi tali termini, l’organo che ha in carico le armi procederà alla confisca dei materiali ritirati, ai sensi dell’art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152 ”.
Per inciso, sia il decreto del -OMISSIS-, che il decreto del -OMISSIS- sono divenuti inoppugnabili.
Afferma il ricorrente di essersi attivato con sollecitudine, onde poter trovare una soluzione per la dismissione delle armi, ma invano, pur avendo notiziato di ciò la Questura che, dunque, era a conoscenza di quanto il ricorrente cercasse fattivamente un possibile acquirente.
Il ricorrente, in data -OMISSIS-, richiedeva un incontro “ presso il dirigente responsabile, al fine di poter conferire in via diretta per l’individuazione di una possibile soluzione logistico-organizzativa alternativa alla conservazione delle armi ”.
A tale richiesta non vi è stato riscontro.
Indi, con provvedimento del -OMISSIS- (ovvero -OMISSIS- giorni dopo il decreto di revoca della licenza di porto e detenzione armi, con il contestuale avviso di procedere alla cessione delle stesse entro -OMISSIS- giorni, pena la confisca), il Questore ha disposto la confisca delle armi e munizioni e quant’altro era già stato ritirato in precedenza in via cautelativa.
Il signor -OMISSIS- ha così proposto, in data -OMISSIS-, ricorso gerarchico avverso il decreto di confisca innanzi al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, onde poter ottenere la “ rimessione in termini ” (rispetto al termine dei -OMISSIS- giorni) per l’alienazione delle armi.
Il Commissariato del Governo con decreto del Commissario del Governo, prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, respingeva il ricorso amministrativo proposto per via gerarchica.
Il sig. -OMISSIS- impugna dunque innanzi a questo Tribunale il prefato rigetto, affidando la propria difesa ad un unico motivo (“ Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e/o difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta. Carenza ed erroneità della motivazione. Violazione dei principi generali di ragionevolezza e proporzionalità, di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1 comma 2 bis l. 241/1990. Falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, TULPS ”).
Lamenta sostanzialmente il ricorrente che il Commissario del Governo non ha tenuto in alcun conto la dispiegata attività per arrivare ad individuare una soluzione positiva per la cessione delle armi e che ciò si è reso di fatto assai arduo attesa la mole del compendio di beni da allocare e che il primo soggetto individuato, assai affidabile, non è stato ritenuto idoneo per non avere la disponibilità di locali atti al ricovero di tutte le armi da acquisire, ciò dunque non dipendendo, di fatto, dalla volontà del ricorrente stesso.
Inoltre, la difesa del sig. -OMISSIS- ritiene che il termine di -OMISSIS- giorni (come poi ribadito in sede di replica) non sia previsto come inderogabile e che il riferimento svolto dal Commissario all’art. 37 c.p.a. - che tratta dell’errore scusabile per la rimessione in termini nel processo amministrativo - non sia pertinente alla fattispecie.
Contesta altresì la indebita rigidità con cui è stata data applicazione all’esecuzione della confisca una volta decorsi i -OMISSIS- giorni, in spregio, a detta del ricorrente, ai principi di buona amministrazione e di doverosa leale collaborazione, anche in ordine ai profili della proporzionalità e ragionevolezza dell’agire dell’Amministrazione.
Rileva infine la difesa del ricorrente che è stata proposta istanza per la revoca del divieto di detenzione, su cui al momento non vi è alcun pronunciamento.
Chiede dunque l’annullamento del provvedimento impugnato.
Si è costituita l’Amministrazione, dapprima con memoria formale del 14 novembre 2025 ed indi con memoria difensiva del 22 gennaio 2026.
Stigmatizza la difesa erariale che prima di dare corso alla confisca sono trascorsi “ ben -OMISSIS- giorni tra la revoca della licenza e il divieto di detenzione (-OMISSIS-) e la confisca delle armi (-OMISSIS-) ” e che le difficoltà invocate dal ricorrente per fondare la “ rimessione in termini ” (locali non ritenuti idonei dall’Autorità, valore ingente del complesso, numero assai elevato di armi da vendere tale da rendere assai difficile la vendita in blocco ed a maggiori ragione in più tranche o singolarmente per il numero di soggetti che si dovrebbero coinvolgere, etc.) non possono costituire in alcun modo una giusta causa, un impedimento oggettivo e tanto meno un errore scusabile tali da poterlo “rimettere in termini”.
Sostiene l’Amministrazione che, una volta decorso il termine di -OMISSIS- giorni, la confisca diventi atto necessario ed imprescindibile, che operi ipso iure , non ammettendo alcuna discrezionalità in capo all’Autorità disponente, atteso anche che le norme dettate in materia di armi sono poste indubitabilmente a presidio dell’ordine pubblico e che a nulla rilevano i procedimenti amministrativi in corso proposti dal ricorrente per la revoca del divieto di detenzione, ad oggi peraltro senza alcun riscontro.
Replica il ricorrente, ribadendo sostanzialmente quanto al ricorso ed in particolare che l’art. 39 t.u.l.p.s. non fa inferire alcuna ragione ostativa ad una possibile rimessione in termini e che il termine di -OMISSIS- giorni sia inderogabile.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, chiamata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Occorre preliminarmente perimetrare il thema decidendum tenuto conto che il ricorrente ha agito dapprima con il rimedio giustiziale amministrativo avverso il decreto questorile e, successivamente, ha adito l'intestato Tribunale contestando il decreto di rigetto del Commissario del Governo in epigrafe indicato.
Sul punto va ribadito l'orientamento recentemente espresso dal T.R.G.A. di Trento con la sentenza n. 48 del 26 febbraio 2025, a cui il Collegio intende dare seguito, secondo cui:
"(…) Infatti, come chiarito in giurisprudenza, non sussiste l'onere dell'impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto questa non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria. Oggetto del ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è solamente il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, in quanto la decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce un atto ad effetto confermativo dell'originario provvedimento impugnato con il ricorso gerarchico (ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 aprile 2024, n. 3588; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 24 luglio 2024, n. 1575) ".
Nello stesso senso si era già pronunciato, del resto, il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3588 del 22 aprile 2024, richiamata nella succitata sentenza di questo Tribunale, nella quale si legge che:
"[L] a decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce un atto amministrativo non confermativo, ma ad effetto confermativo dell'originario provvedimento, impugnato con il ricorso gerarchico; non è, dunque, una rinnovazione del provvedimento iniziale, ma un accertamento della sua validità. Corollario obbligato di tale premessa è che oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, non sussistendo l'onere dell'impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria, non modificando l'oggetto del giudizio e pertanto consente all'interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico ".
Ciò posto, le critiche sollevate in ricorso sono sostanzialmente rivolte al decreto questorile che ha, in tesi del ricorrente, applicato rigidamente il termine di -OMISSIS- giorni, senza tenere in alcun conto le iniziative assunte dallo stesso per potere cedere le armi, ovvero applicando detto termine in maniera del tutto irrazionale, sproporzionata ed in spregio ai doveri di leale collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione.
L’art. 39 del t.u.l.p.s. prevede che: “ Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di -OMISSIS- giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ”.
La legittimità del potere esercitato dal Questore con il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia e la conferma del divieto di detenzione armi, munizioni e esplosivi di qualsiasi tipo e categoria non è stata posta in discussione dal ricorrente non avendo egli impugnato il relativo provvedimento e dunque non può essere qui oggetto di (ri)esame nei suoi presupposti sia in fatto, che in diritto, a nulla peraltro potendo qui incidere la proposta istanza di revoca del divieto di detenzione delle armi, su cui ad oggi non vi è alcun pronunciamento dell’Amministrazione.
Del pari nessuna rilevanza può avere la licenza ottenuta dal ricorrente quale “ addetto ai servizi di controllo delle attività e intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico ”, atteso altresì che nel provvedimento stesso è chiarito che il decreto “ relativo alla revoca della licenza di porto d’armi uso caccia e contestuale divieto di detenzione armi e munizioni di qualsiasi tipo e categoria permane a carico del nominato in oggetto [il ricorrente, n.d.r.]”.
La materia oggetto di ricorso verte senza dubbio alcuno su questioni attinenti all’incolumità pubblica ed all’ordine pubblico, per cui ritiene il Collegio che le norme dettate in proposito debbano essere lette ed interpretate con particolare rigore, volto alla certezza dei rapporti involgenti per l’appunto l’uso delle armi.
Dalla lettura della norma non pare potersi desumere in alcun modo che il termine di -OMISSIS- giorni, entro cui il soggetto destinatario del provvedimento di revoca debba procedere alla cessione delle armi, possa essere oggetto di deroga/proroga; invero “ il prefetto assegna ” il termine e con il provvedimento di divieto “ dispone, in caso di mancata cessione, la confisca ”.
Linguaggio e verbi di natura certamente perentoria, che non lasciano spazi a discrezionalità alcuna, nel momento in cui venga accertata la vana perenzione del termine assegnato (cfr. T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 10/01/2023, n. 22, in cui si definisce il termine de quo , come perentorio).
La necessaria ed ineluttabile conseguenza della confisca, una volta decorso il criticato termine, può essere colta anche in T.A.R. Torino Piemonte sez. II, 11/10/2021, n. 902, in cui si legge: “ Il termine di -OMISSIS- giorni invocato dal ricorrente, invero, è assegnato solo per consentire al soggetto di procedere all'eventuale cessione a terzi delle armi, munizioni e materie esplodenti, al fine di evitare la confisca degli stessi. Non si tratta, pertanto, di un limite di durata della misura in sé, ma piuttosto di un arco di tempo concesso al privato per evitare, attivandosi, le radicali conseguenze connesse alla confisca dei beni in questione ”.
“ Radicali ” ed indefettibili conseguenze, e ciò a prescindere dal lamentato richiamo all’art. 37 c.p.a. nel decreto gravato.
Non pare altresì pertinente, o comunque rilevante, il richiamo da parte del ricorrente al precedente giurisprudenziale di Cassazione penale sez. I, 20/02/-OMISSIS- n. 12175, ritenendo, per contro, questo Giudice, che esso avvalori la misura disposta, poiché: “[ che ] l'art. 39 del t.u.l.p.s. consente al Prefetto di vietare, per quanto qui interessa, la detenzione di armi denunciate ai termini del precedente art. 38 "alle persone capaci di abusarne" (comma 1); prevede che con il decreto dispositivo del divieto venga assegnato al destinatario termine di -OMISSIS- giorni dalla notificazione dell'atto per cedere a terzi le armi che del divieto costituiscono oggetto con ordine di confisca delle stesse, "ai sensi della L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, comma 5", per il caso di mancata cessione a terzi di tali beni; che la confisca amministrativa prevista da tale norma ha un presupposto (la capacità da parte della persona di abusare della detenzione di armi denunciate) diverso da quello della confisca disciplinata dalla L. n. 152 del 1975, art. 6, comma 1 e art. 240 c.p. (l'accertamento di un fatto previsto come reato dalla disciplina legale relativa al controllo delle armi riferibile al proprietario delle stesse anche nel caso in cui non sia pronunciata condanna); che, in ragione della diversità dei fatti costitutivi fondanti le due misure ablative, la confisca penale e quella amministrativa della proprietà di armi ben possono coesistere senza che ciò costituisca violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (diritto a non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato) per come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (cfr. Corte giustizia, sentenze del 20 marzo 2018, rispettivamente: nelle cause riunite C-596/16 e C-597/16, Di Puma; nella causa C-524/15, Menci; nella causa C-537/16, Garlsson) ” (Cass. penale cit.). Da ciò non può argomentarsi alcuna derogabilità del termine assegnato, ovvero la possibilità di valorizzare elementi che permettano di “ considerare <<rigido>> e non prorogabile il termine di -OMISSIS- giorni ”; anzi, si conferma come la confisca amministrativa agisca su di un piano del tutto indipendente da quello penale, come peraltro motivato nel decreto di revoca.
Non può nemmeno essere accolto quanto si adombra nel ricorso, ovverosia che l’Amministrazione debba essere onerata “ per individuare una <<soluzione logistico organizzativa alternativa per la conservazione delle armi>> ”, essendo l’onere di alienazione delle armi posto a carico esclusivo dell’interessato.
In ogni caso, rileva questo Giudice, è smentito in concreto che il termine “ assegnato ” al ricorrente per la cessione delle armi sia stato applicato dalla Questura in maniera rigida, dato che la confisca è stata attuata (il -OMISSIS-) ben -OMISSIS- giorni dopo la revoca (il -OMISSIS-) della licenza e il divieto di detenzione di armi con il contestuale avviso di procedere all’alienazione delle stesse nei -OMISSIS- giorni.
Peraltro qui si evidenzia che non è data notizia alcuna di quant’altro - e se - il ricorrente abbia posto in essere in tutto questo lungo periodo di tempo (dopo l’ultimo suo intervento presso la Questura per avere un incontro col dirigente) per addivenire alla cessione delle armi.
In definitiva, per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Per l’effetto, condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio in favore del Ministero intimato nella misura qui liquidata di euro 1.500,00, oltre accessori ed oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
OM AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM AR | AN RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.