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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/11/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR LA Presidente
Valeria Monti Giudice
TT AR Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2865/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PEVERADA MAURIZIO
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1)I coniugi vivranno separatamente, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dandone comunicazione reciproca.
2)Il signor cederà alla signora la propria quota Parte_1 Controparte_1 (50%) dell'immobile sito in Marcaria (MN), Via Don Giuseppe Tosi n. 28. La signora si farà interamente carico del mutuo residuo, liberando Controparte_1 il signor da ogni obbligo. Parte_1 3)Ogni spesa notarile relativa alla cessione sarà a carico della signora
[...]
CP_1
4)I figli minori e vengono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambe i genitori e resteranno a vivere con la madre presso la residenza familiare, la quale viene quindi assegnata alla signora Il Controparte_1 signor dichiara di aver già reperito diversa abitazione e Parte_1 provvederà quanto prima al cambio di residenza.
5)Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti dei figli minori previo accordo con la madre.
6)Il signor contribuirà al mantenimento dei figli minori versando, Parte_1 a favore della signora la somma di Euro 200,00 (duecento/00) Controparte_1 mensili per ciascun figlio e così complessivamente € 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate da quest'ultima.
7)Le spese straordinarie relative a figli minori saranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo lo schema adottato dal Protocollo del Tribunale di Mantova.
8)L'assegno unico unico per i figli minori verrà percepito interamente dalla signora quale genitore affidatario e convivente con i figli. Controparte_1
9)I veicoli intestati a ciascun coniuge restano di proprietà esclusiva del rispettivo intestatario.
10)Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano entrambi alla richiesta di corresponsione di somme a titolo di concorso al mantenimento personale ovvero alimentare
11)I coniugi danno atto di aver regolato, senza riserve né eccezioni, ogni ulteriore rapporto patrimoniale esistente tra loro mediante separato accordo.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in INDIA in data 03/02/2008 hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marcaria (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
TT AR
Il Presidente
OR LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
OR LA Presidente
Valeria Monti Giudice
TT AR Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2865/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PEVERADA MAURIZIO
E
rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SPAGNOLI SEBASTIANO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
1)I coniugi vivranno separatamente, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dandone comunicazione reciproca.
2)Il signor cederà alla signora la propria quota Parte_1 Controparte_1 (50%) dell'immobile sito in Marcaria (MN), Via Don Giuseppe Tosi n. 28. La signora si farà interamente carico del mutuo residuo, liberando Controparte_1 il signor da ogni obbligo. Parte_1 3)Ogni spesa notarile relativa alla cessione sarà a carico della signora
[...]
CP_1
4)I figli minori e vengono affidati congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambe i genitori e resteranno a vivere con la madre presso la residenza familiare, la quale viene quindi assegnata alla signora Il Controparte_1 signor dichiara di aver già reperito diversa abitazione e Parte_1 provvederà quanto prima al cambio di residenza.
5)Il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti dei figli minori previo accordo con la madre.
6)Il signor contribuirà al mantenimento dei figli minori versando, Parte_1 a favore della signora la somma di Euro 200,00 (duecento/00) Controparte_1 mensili per ciascun figlio e così complessivamente € 400,00 (quattrocento/00), entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno indicate da quest'ultima.
7)Le spese straordinarie relative a figli minori saranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo lo schema adottato dal Protocollo del Tribunale di Mantova.
8)L'assegno unico unico per i figli minori verrà percepito interamente dalla signora quale genitore affidatario e convivente con i figli. Controparte_1
9)I veicoli intestati a ciascun coniuge restano di proprietà esclusiva del rispettivo intestatario.
10)Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano entrambi alla richiesta di corresponsione di somme a titolo di concorso al mantenimento personale ovvero alimentare
11)I coniugi danno atto di aver regolato, senza riserve né eccezioni, ogni ulteriore rapporto patrimoniale esistente tra loro mediante separato accordo.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in INDIA in data 03/02/2008 hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Marcaria (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 13.11.2025
La Giudice relatrice
TT AR
Il Presidente
OR LA
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