Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/04/2026, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01072/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2023, proposto da
“Centro Guarracino sas di A. DE & C.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Vincenzo Simonelli e dall’avv. Vincenzo Chianese, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Azienda sanitaria locale di NA 3 Sud, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota della ASL NA 3 Sud, prot. 0159595 del 23/12/2022, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in data 23 dicembre 2023, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2016 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”;
b) della nota della ASL NA 3 Sud, prot. 0150546 del 07/12/2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento” ed avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2016 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”;
c) della nota pec della ASL NA 3 Sud del 30/12/2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”;
d) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale ASL NA 3 n. 1070 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 8.8.2016 – definizione regressione tariffaria unica anno 2016 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale”;
e) ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/2021; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’SL 108 - NA 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. EL AS Di NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Con ricorso iscritto al n. 1072 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere una struttura accreditata con il servizio sanitario regionale campano nella branca di Laboratorio Analisi;
- che, con gli atti impugnati, la SL NA 3 dichiarava di avere accertato nei confronti della società ricorrente un presunto credito per un importo pari a € 33.562,71 afferente all’applicazione della RTU anni 2011-2016.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
TT
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) carenza di motivazione; il provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo da ultimo notificato è motivato per relationem attraverso il riferimento alla precedente nota del 30/12/2021, ma questa non mette il centro ricorrente in grado di comprendere a che titolo la somma indicata sia chiesta in restituzione; 2) la pretesa è illegittima anche perché la SL ha iniziato e concluso il procedimento di recupero a distanza di 6-7 anni dall’esercizio di riferimento, sebbene i dati adoperati dal Tavolo Tecnico fossero già nella disponibilità dell’Ente sanitario.
L'SL eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a., per omessa notifica ad almeno un controinteressato, per sottoscrizione della clausola di salvaguardia.
La ricorrente, in memoria depositata in data 16.03.2026, si rimetteva alla valutazione del Collegio adito quanto alla sussistenza delle condizioni per dichiarare, anche nel caso di specie, il difetto di giurisdizione, con conseguente rimessione della controversia al giudice ordinario e compensazione delle spese di giudizio.
Come eccepito dalla SL resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti della Sezione vertente su analoga fattispecie (cfr. TAR Campania - NA, Sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a.).
Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate (ex multis, T.A.R. Campania, NA, Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti aslini relativi alla RTU 2018 (oggetto della odierna impugnativa) sono comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente SL (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questo Tribunale) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali ”.
Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “proprio in materia di regressione tariffaria”, la controversia concerne “soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, da un lato, l’SL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011).
Alla luce di quanto sopra non è rilevante la circostanza che sia stata impugnata la Deliberazione del Direttore Generale ASL NA 3 n. 1070 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Presa d’atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 8.8.2016 – definizione regressione tariffaria unica anno 2016 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale”, in quanto le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano comunque la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria.
Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione.
Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Sussistono nondimeno, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
RI UZ, Presidente
EL AS Di NA, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| EL AS Di NA | RI UZ |
IL SEGRETARIO