CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2023, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ST IN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PE Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. PA AR Cupo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2192 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IN ST per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di IN ST, avv. PA AR Cupo, deducendo tre motivi attinenti al profilo dei gravi indizi di colpevolezza di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo anziché del concorso di persone nei singoli reati di spaccio. Sotto tale profilo si censura innanzitutto il ruolo di NC, che, al pari di MA, sarebbe esclusivamente un fornitore e non un sodale;
si censura, inoltre, il ruolo di EL MB, NO D'SO e TO De ON quali "pusher del gruppo", avendo questi operato per brevi periodi di tempo senza per lo più rapportarsi con altri componenti del sodalizio. Con riferimento al reato associativo, si deduce, inoltre, la mancanza dell'elemento organizzativo in considerazione dei seguenti elementi di fatto: -la mancanza di capacità finanziaria del gruppo, emergente anche dai debiti della ricorrente;
- la mancanza di uno stipendio fisso per gli indagati;
- la mancanza di una base logistica del gruppo in quanto la sostanza veniva tagliata e ceduta in diversi luoghi;
- la mancanza del controllo di una piazza specifica di spaccio;
- l'interscambiabilità dei ruoli dei partecipi. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata riqualificazione del reato associativo in quello di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si evidenzia al riguardo la modica quantità delle dosi di volta in volta cedute e la circostanza che il debito della ST, seppure ingente, era frutto di plurimi rifornimenti di sostanza stupefacente. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73 comma 5. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, 2 convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 202.2, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3. Così delimitati i termini del controllo della motivazione esperibile in questa Sede, si può procedere all'esame del primo motivo di ricorso con il quale si censura il percorso argomentativo relativo al ritenuto quadro indiziario relativo al delitto associativo. 3 Tale motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure già sollevate in sede di riesame e, oltre ad omettere il dovuto confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato, ha un contenuto in fatto e di carattere confutativo, volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione degli elementi indiziari analizzati dal Tribunale. Giova, innanzitutto ribadire che seconda l'orientamento consolidato di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, ai fini della configura bilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). 3.1 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha posto l'accento sui seguenti elementi sintomatici dell'esistenza di una struttura organizzativa, desunti dalle informative di reato, dai verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro, dai servizi di o.c.p. e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali: - l'esistenza di una base logistica rappresentata dal negozio di alimentari gestito dalla ricorrente e dal marito, utilizzato non solo come luogo di custodia della sostanza stupefacente (unitamente ad altri luoghi tra cui l'abitazione di ER DI) ma anche come "schermo" dell'attività di spaccio, tanto che, si sottolinea a p. 21 dell'ordinanza, ivi si recavano i clienti per "ordinare" la droga e pagarla servendosi del P.O.S. del negozio;
- i consolidati rapporti di reciproca conoscenza tra i sodali e tra i pusher ed i clienti;
- le costanti forniture di cocaina assicurate al sodalizio da due canali principali facenti capo ad MA NC (creditore nei confronti dei due coniugi Ausiello- ST di una cospicua somma di denaro) e Marco MA, forniture che venivano assicurate con cadenza quasi quotidiana e secondo modalità collaudate volte, soprattutto, ad evitare, in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, ingenti sequestri di sostanza stupefacente;
- l'organizzazione dell'attività di spaccio secondo uno schema piramidale con al vertice la ricorrente ed il marito e, in posizione subordinata, i sodali cui venivano affidati i ruoli di custodia della sostanza stupefacente, di preparazione delle dosi secondo precise caratteristiche di peso e di prezzo (dose "singola", del peso variabile 4 da gr. 0,32 a gr. 0,37, del valore di 50 euro o dose "doppia", contenente circa gr. 0,70-0,75 di sostanza, del valore di 100 euro), e di cessione. Risulta, ad esempio, dall'ordinanza impugnata che la custodia della sostanza stupefacente era affidata, oltre che a DI, anche ad altri sodali quali, ad esempio, NO D'SO, TA MB, PE BA e AU PI;
la preparazione ed il confezionamento delle dosi veniva, invece, eseguita o dai custodi o dai pusher più affidabili (si citano, tra gli altri, CO De EO, TA MB e EL MB); le cessioni a terzi erano principalmente affidate a NO D'SO e EL MB i quali, peraltro, operavano dietro compenso, secondo turni di reperibilità predisposti dalla ST, ed utilizzando telefoni cellulari e schede s.i.m. fornite dalla ST e "riservate" ai contatti tra i sodali ed all'attività di spaccio. Risulta, inoltre, che, tale attività, soprattutto a seguito dell'arresto dell'Ausiello, era diretta dalla ricorrente la quale, oltre a dettare le misure organizzative dell'attività di spaccio, veniva contattata direttamente dai "clienti" e solo dopo avere autorizzato la cessione, eventualmente anche a credito, li metteva in contatto con il pusher, fissando il prezzo. 4. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico ed aspecifico. Va, innanzitutto rammentato il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte, qui ribadito, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 'Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli Rv. 278098; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287 - 02; Sez. 3 n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). In applicazione di tale principio di diritto, l'ipotesi in esame è stata esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, Rv. 270803). Sono stati, inoltre, considerati quali fattori ostativi al riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, il quantitativo di sostanza stupefacente trattata e offerta in vendita dai partecipanti all'associazione 5 (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo, Rv. 256289) o, ancora, la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità c1,1 approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali criteri ermeneutici e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi, ha escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve della fattispecie associativa in considerazione dei quantitativi rilevanti di sostanza ceduta, emergenti dal sequestro di oltre 100 grammi di cocaina, dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese da PE BA il quale ha riferito che i rifornimenti settimanali del sodalizio non erano inferiori a 100 grammi di cocaina e raggiungevano in estate i 300 grammi. 5. Parimenti inammissibile è il quinto motivo di ricorso, in quanto generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno decili indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato 6 Il Consigliere estenSOke lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione ch supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lonnbino, Rv. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette ogni confronto critico, ha legittimamente escluso la configurabilità della lieve entità del fatto e, facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, ha considerato quali fattori ostativi la risalente operatività del sodalizio, i costanti rifornimenti di cocaina ed il continuo e quotidiano spaccio gestito dagli associati. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PE Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, avv. PA AR Cupo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 2192 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IN ST per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di IN ST, avv. PA AR Cupo, deducendo tre motivi attinenti al profilo dei gravi indizi di colpevolezza di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo anziché del concorso di persone nei singoli reati di spaccio. Sotto tale profilo si censura innanzitutto il ruolo di NC, che, al pari di MA, sarebbe esclusivamente un fornitore e non un sodale;
si censura, inoltre, il ruolo di EL MB, NO D'SO e TO De ON quali "pusher del gruppo", avendo questi operato per brevi periodi di tempo senza per lo più rapportarsi con altri componenti del sodalizio. Con riferimento al reato associativo, si deduce, inoltre, la mancanza dell'elemento organizzativo in considerazione dei seguenti elementi di fatto: -la mancanza di capacità finanziaria del gruppo, emergente anche dai debiti della ricorrente;
- la mancanza di uno stipendio fisso per gli indagati;
- la mancanza di una base logistica del gruppo in quanto la sostanza veniva tagliata e ceduta in diversi luoghi;
- la mancanza del controllo di una piazza specifica di spaccio;
- l'interscambiabilità dei ruoli dei partecipi. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata riqualificazione del reato associativo in quello di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. Si evidenzia al riguardo la modica quantità delle dosi di volta in volta cedute e la circostanza che il debito della ST, seppure ingente, era frutto di plurimi rifornimenti di sostanza stupefacente. 2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73 comma 5. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, 2 convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 202.2, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha illustrato ulteriormente i motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). E', invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è, dunque, circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). 3. Così delimitati i termini del controllo della motivazione esperibile in questa Sede, si può procedere all'esame del primo motivo di ricorso con il quale si censura il percorso argomentativo relativo al ritenuto quadro indiziario relativo al delitto associativo. 3 Tale motivo è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle censure già sollevate in sede di riesame e, oltre ad omettere il dovuto confronto critico con le argomentazioni del provvedimento impugnato, ha un contenuto in fatto e di carattere confutativo, volto a sollecitare una non consentita diversa valutazione degli elementi indiziari analizzati dal Tribunale. Giova, innanzitutto ribadire che seconda l'orientamento consolidato di questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, ai fini della configura bilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). 3.1 L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha posto l'accento sui seguenti elementi sintomatici dell'esistenza di una struttura organizzativa, desunti dalle informative di reato, dai verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro, dai servizi di o.c.p. e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali: - l'esistenza di una base logistica rappresentata dal negozio di alimentari gestito dalla ricorrente e dal marito, utilizzato non solo come luogo di custodia della sostanza stupefacente (unitamente ad altri luoghi tra cui l'abitazione di ER DI) ma anche come "schermo" dell'attività di spaccio, tanto che, si sottolinea a p. 21 dell'ordinanza, ivi si recavano i clienti per "ordinare" la droga e pagarla servendosi del P.O.S. del negozio;
- i consolidati rapporti di reciproca conoscenza tra i sodali e tra i pusher ed i clienti;
- le costanti forniture di cocaina assicurate al sodalizio da due canali principali facenti capo ad MA NC (creditore nei confronti dei due coniugi Ausiello- ST di una cospicua somma di denaro) e Marco MA, forniture che venivano assicurate con cadenza quasi quotidiana e secondo modalità collaudate volte, soprattutto, ad evitare, in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, ingenti sequestri di sostanza stupefacente;
- l'organizzazione dell'attività di spaccio secondo uno schema piramidale con al vertice la ricorrente ed il marito e, in posizione subordinata, i sodali cui venivano affidati i ruoli di custodia della sostanza stupefacente, di preparazione delle dosi secondo precise caratteristiche di peso e di prezzo (dose "singola", del peso variabile 4 da gr. 0,32 a gr. 0,37, del valore di 50 euro o dose "doppia", contenente circa gr. 0,70-0,75 di sostanza, del valore di 100 euro), e di cessione. Risulta, ad esempio, dall'ordinanza impugnata che la custodia della sostanza stupefacente era affidata, oltre che a DI, anche ad altri sodali quali, ad esempio, NO D'SO, TA MB, PE BA e AU PI;
la preparazione ed il confezionamento delle dosi veniva, invece, eseguita o dai custodi o dai pusher più affidabili (si citano, tra gli altri, CO De EO, TA MB e EL MB); le cessioni a terzi erano principalmente affidate a NO D'SO e EL MB i quali, peraltro, operavano dietro compenso, secondo turni di reperibilità predisposti dalla ST, ed utilizzando telefoni cellulari e schede s.i.m. fornite dalla ST e "riservate" ai contatti tra i sodali ed all'attività di spaccio. Risulta, inoltre, che, tale attività, soprattutto a seguito dell'arresto dell'Ausiello, era diretta dalla ricorrente la quale, oltre a dettare le misure organizzative dell'attività di spaccio, veniva contattata direttamente dai "clienti" e solo dopo avere autorizzato la cessione, eventualmente anche a credito, li metteva in contatto con il pusher, fissando il prezzo. 4. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico ed aspecifico. Va, innanzitutto rammentato il consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte, qui ribadito, secondo cui la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 'Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli Rv. 278098; Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287 - 02; Sez. 3 n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696). In applicazione di tale principio di diritto, l'ipotesi in esame è stata esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, Rv. 270803). Sono stati, inoltre, considerati quali fattori ostativi al riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, il quantitativo di sostanza stupefacente trattata e offerta in vendita dai partecipanti all'associazione 5 (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo, Rv. 256289) o, ancora, la concreta capacità operativa, l'articolata organizzazione e la capacità c1,1 approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali criteri ermeneutici e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi, ha escluso la configurabilità dell'ipotesi lieve della fattispecie associativa in considerazione dei quantitativi rilevanti di sostanza ceduta, emergenti dal sequestro di oltre 100 grammi di cocaina, dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese da PE BA il quale ha riferito che i rifornimenti settimanali del sodalizio non erano inferiori a 100 grammi di cocaina e raggiungevano in estate i 300 grammi. 5. Parimenti inammissibile è il quinto motivo di ricorso, in quanto generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno decili indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato 6 Il Consigliere estenSOke lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione ch supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lonnbino, Rv. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette ogni confronto critico, ha legittimamente escluso la configurabilità della lieve entità del fatto e, facendo buon governo delle coordinate ermeneutiche sopra esposte, ha considerato quali fattori ostativi la risalente operatività del sodalizio, i costanti rifornimenti di cocaina ed il continuo e quotidiano spaccio gestito dagli associati. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2022