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Sentenza 28 novembre 2023
Sentenza 28 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/11/2023, n. 47649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47649 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IS EO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. LIBERTA di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. sentito il difensore avv.to Giuseppe Belcastro in sostituzione dell'avv.to Buccicco che insiste nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale della libertà di Potenza, con ordinanza in data 13 aprile 2023, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P. di Potenza del 13-3-2023, riqualificate le ipotesi ascritte a De SC EO ai nn. 1) e 4) della rubrica nell'art. 648 bis cod.pen., esclusa l'aggravante del furto contestato al capo n.5), riqualificata in truffa pluriaggravata l'ipotesi di cui al capo n.7), confermata la gravità indiziaria per il reato associativo di cui al capo n.9, esclusa la gravità indiziaria per la fattispecie di cui al capo n. 8), manteneva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimo.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, Avv.ti Buccico e Cimadomo, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art. 273 cod.proc.pen. e vizio della motivazione per omessa valutazione delle argomentazioni difensive anche contenute in specifica memoria;
in particolare quanto alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti di riciclaggio di cui ai capi nn. 1 e 4 si lamentava che il tribunale non aveva accennato alle concrete condotte poste in essere dall'indagato limitandosi Penale Sent. Sez. 2 Num. 47649 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 25/10/2023 a motivare- sulla distrazione delle somme da parte della Rizzello, senza nulla riferire circa la consapevolezza dell'origine illecita del denaro;
in ogni caso si contestava la qualifica di pubblico ufficiale della Rizzello, la quale aveva assunto il mero ruolo di fattore, senza che potesse rilevare una presunta assunzione di funzioni di fatto;
si lamentava poi che il sequestro non aveva interessato il conto 1000/998 sul quale si era liberamente operato;
quanto al capo n. 5 dovevano essere escluse anche le altre aggravanti;
in relazione al capo n. 6 si deduceva che mancava l'assunzione di qualsiasi qualifica nella nuova azienda da parte di De SC EO tale da poterlo ritenere correo del delitto di autoriciclaggio;
in relazione alla truffa aggravata di cui al capo n.7) mancava qualsiasi elemento specifico a carico del ricorrente e comunque doveva essere esclusa l'aggravante del n. 7 dell'art. 625 cod.pen. in quanto di natura soggettiva;
mancava qualsiasi elemento per affermare la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo di cui al n.9), essendo assente la programmazione di un numero indeterminato di condotte illecite;
- inosservanza dell'art. 274 cod.proc.pen., difetto di motivazione in punto esigenze cautelari essendo assente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti;
fondata è in primo luogo la doglianza avanzata in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 cod.pen. di cui al capo n.7) a seguito della riqualificazione operata dal tribunale del riesame. Ed invero il tribunale perviene a tale conclusione sul presupposto, esposto a pagina 63 dell'ordinanza, che «ad essere danneggiata è stata l'azienda De SC, sottoposta da amministrazione giudiziaria e dunque destinata ad essere acquisita al patrimonio dello Stato»; così come ricostruiti i fatti la motivazione del tribunale evoca la sussistenza di un sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia di un sequestro con finalità di confisca ma, viceversa, nel caso in esame il sequestro non risulta disposto con finalità di confisca, ma con finalità impeditive, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. Vale rimarcare come tale tipologia di sequestro differisca da quello con finalità di confisca, atteso che la sua finalità è quella di evitare il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero che possa agevolare la commissione di altri reati, ma non anche la finalità di preservare il bene o l'azienda in attesa della confisca, propria invece del sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.. Proprio alla luce di tale ragione del provvedimento ablativo deve essere escluso che il danno della truffa possa essere ritenuto avvenuto nei confronti dello Stato. Peraltro la sussistenza della truffa è stata esclusa anche con riguardo a tale seconda fattispecie da quella pronuncia secondo cui non integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l'esito dell'alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all'accertamento del reato di cui all'art. 186 cod. strada, in ragione dell'assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un -ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria (Sez. 2, n. 5489 del 24/09/2019 (dep. 12/02/2020 ) Rv. 278370 - 01). In sostanza, gli artifizi e raggiri indubbiamente posti in essere non hanno determinato ex se un danno patrimoniale allo Stato in quanto per essere acquisito al patrimonio è comunque necessario un ulteriore provvedimento, ossia la confisca avente- fra l'altro - natura - sanzionatoria. Deve pertanto concludersi affermando che manca la possibilità strutturale di configurare una truffa in danno dello Stato. Ne consegue che, eliminata la circostanza aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 cod.pen. ritenuta nell'ordinanza impugnata a seguito della riqualificazione del capo n.7, deve essere dichiarata la cessazione dell'efficacia della misura cautelare disposta, non rilevando ex art. 278 cod.proc.pen. le altre aggravanti comuni pure contestate. 2.2 Fondati sono anche i motivi proposti nell'interesse di De SC EO in relazione ai capi nn. 4 e 6 dell'imputazione con i quali si contesta nei confronti dei diversi componenti della famiglia De SC l'attività di riciclaggio dei frutti sottratti alla "LD De SC" in amministrazione giudiziaria. Innanzi tutto va precisato come nella rubrica del capo n.4) contenuta nel provvedimento impugnato si faccia riferimento ad attività furtive contestate ai capi che precedono e di cui manca però qualsiasi indicazione o descrizione, trattandosi di imputazioni estranee alla posizione di De SC EO. In secondo luogo va osservato come le conclusioni cui perviene il tribunale del riesame in ordine al coinvolgimento del predetto ricorrente in specifici episodi di riciclaggio, avrebbero richiesto l'identificazione di una o più condotte specifiche, non potendo il concorso nei delitti fine ricavarsi dalla sola contestazione associativa per la quale pure viene ritenuta la gravità indiziaria. Al proposito occorre richiamare quel principio secondo cui in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da "riscontro ambientale" (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Rv. 280315 - 01). Così come esattamente contestato con il ricorso deve pertanto essere escluso che le contestazioni di riciclaggio elevate a carico del De SC LD ai capi nn. 4 e 6 possano derivare dal suo ruolo all'interno dell'associazione composta dai familiari e diretta ad attuare la spoliazione del patrimonio e delle attività della società in amministrazione giudiziaria. Peraltro non può mancarsi di osservare come la stessa ordinanza si profila contraddittoria, così come rilevato dallo stesso ricorso, nella parte in cui attribuisce tali condotte specifiche di riciclaggio a carico del De SC EO, del quale però in più riferimenti contenuti del provvedimento, attesta il ruolo più "defilato" (pp. 61 e 72). Sarà, pertanto, onere del giudice di rinvio individuare le specifiche condotte di distrazione dei frutti prelevati furtivamente di cui al capo n. 4, e degli altri quantitativi di orto-frutta indicati al capo 3 r n. 6) la cui rivendita .a terzi può essere attribuita al ricorrente;
anche a titolo di concorso, evitando di procedere a duplicazioni di condotte, non sembrando al proposito chiara neppure la diversità delle date di consumazione dei fatti tra le due contestazioni. Tali disposti annullamenti impongono altresì la rivalutazione del quadro delle esigenze cautelari all'esito del giudizio di rinvio con specifico riferimento alla posizione del De SC EO anche in relazione ai profili di adeguatezza e proporzionalità. 2.3 Infondati sono invece i restanti motivi;
deve essere premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 - 01). Orbene nel caso in esame tale completa valutazione degli elementi appare essere stata compiuta dal tribunale;
invero l'impugnata ordinanza contiene una lunghissima e particolareggiata esposizione di fatti che evidenziano il ruolo assunto nella consumazione dei delitti dai familiari di De AL LD ed anche dal ricorrente, essendo state evidenziate sia le condotte riciclatorie commesse in occasione della ricezione di parte delle somme distratte dalla madre da un'azienda presso la quale aveva assunto un ruolo che comunque non le avrebbe consentito la movimentazione di denaro (capo n.1) sia i furti, in relazione al capo n. 5), avendo il tribunale esattamente ricostruito i fatti di sottrazione delle fragole con accurata ricostruzione delle condotte anche dell'odierno ricorrente (vedi pagina 41). In particolare, quanto al concorso nei fatti di riciclaggio di cui al capo n. 1), l'impugnata ordinanza ha sottolineato come elemento davvero significativo, la distrazione, da parte della Rizzello, di una somma di C 10.000 in data 2 agosto 2022 per l'acquisto di un autocarro intestato proprio a De SC EO. Così accertato il concorso del ricorrente in almeno alcuni dei delitti fine sulla base di una piattaforma indiziaria dotata della necessaria gravità adeguatamente valutata dal tribunale del riesame, il provvedimento impugnato appare conforme ai principi già stabiliti dalle Sezioni Unite citate anche in relazione alla contestazione associativa di cui al capo n. 9). Invero valutato il ricevimento di somme per l'acquisto di beni che venivano poi utilizzati per l'attività di spoliazione dei prodotti dell'azienda in amministrazione giudiziaria ed il coinvolgimento del De SC EO anche nelle attività della costituita "Dea Frutta", il tribunale del riesame perveniva alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria sulla base di specifici elementi che il ricorso contesta con scarne considerazioni che devono essere ritenute anche generiche. 4 Il giudice -del riesame, con valutazioni esenti da censure, ha ritenuto la- sussistenza di un'associazione a delinquere tra componenti della stessa compagine familiare avente un programma delittuoso indeterminato in ragione del profilo di operatività delle attività di amministrazione giudiziaria ed ha poi collocato all'interno di detta compagine criminale ciascuno dei De SC individuandone il ruolo, con valutazione esente dalle lamentate censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione al capo sette quanto all'aggravante di cui all'art. 640/2 n.1 cp e, per l'effetto, dispone la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per tale titolo;
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi n. 4-6, nonché in relazione alle esigenze cautelari, con rinvio al tribunale di Potenza -sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame;
rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.. Roma, 25 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST. AZ AR IL PRESI E TE Gepp o
sentite le conclusioni del PG PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto il rigetto del ricorso. sentito il difensore avv.to Giuseppe Belcastro in sostituzione dell'avv.to Buccicco che insiste nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1.1 II Tribunale della libertà di Potenza, con ordinanza in data 13 aprile 2023, in parziale riforma dell'ordinanza del G.I.P. di Potenza del 13-3-2023, riqualificate le ipotesi ascritte a De SC EO ai nn. 1) e 4) della rubrica nell'art. 648 bis cod.pen., esclusa l'aggravante del furto contestato al capo n.5), riqualificata in truffa pluriaggravata l'ipotesi di cui al capo n.7), confermata la gravità indiziaria per il reato associativo di cui al capo n.9, esclusa la gravità indiziaria per la fattispecie di cui al capo n. 8), manteneva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del medesimo.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, Avv.ti Buccico e Cimadomo, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ex art. 273 cod.proc.pen. e vizio della motivazione per omessa valutazione delle argomentazioni difensive anche contenute in specifica memoria;
in particolare quanto alla ritenuta gravità indiziaria per i fatti di riciclaggio di cui ai capi nn. 1 e 4 si lamentava che il tribunale non aveva accennato alle concrete condotte poste in essere dall'indagato limitandosi Penale Sent. Sez. 2 Num. 47649 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 25/10/2023 a motivare- sulla distrazione delle somme da parte della Rizzello, senza nulla riferire circa la consapevolezza dell'origine illecita del denaro;
in ogni caso si contestava la qualifica di pubblico ufficiale della Rizzello, la quale aveva assunto il mero ruolo di fattore, senza che potesse rilevare una presunta assunzione di funzioni di fatto;
si lamentava poi che il sequestro non aveva interessato il conto 1000/998 sul quale si era liberamente operato;
quanto al capo n. 5 dovevano essere escluse anche le altre aggravanti;
in relazione al capo n. 6 si deduceva che mancava l'assunzione di qualsiasi qualifica nella nuova azienda da parte di De SC EO tale da poterlo ritenere correo del delitto di autoriciclaggio;
in relazione alla truffa aggravata di cui al capo n.7) mancava qualsiasi elemento specifico a carico del ricorrente e comunque doveva essere esclusa l'aggravante del n. 7 dell'art. 625 cod.pen. in quanto di natura soggettiva;
mancava qualsiasi elemento per affermare la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo di cui al n.9), essendo assente la programmazione di un numero indeterminato di condotte illecite;
- inosservanza dell'art. 274 cod.proc.pen., difetto di motivazione in punto esigenze cautelari essendo assente il requisito della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è fondato nei limiti che verranno esposti;
fondata è in primo luogo la doglianza avanzata in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 cod.pen. di cui al capo n.7) a seguito della riqualificazione operata dal tribunale del riesame. Ed invero il tribunale perviene a tale conclusione sul presupposto, esposto a pagina 63 dell'ordinanza, che «ad essere danneggiata è stata l'azienda De SC, sottoposta da amministrazione giudiziaria e dunque destinata ad essere acquisita al patrimonio dello Stato»; così come ricostruiti i fatti la motivazione del tribunale evoca la sussistenza di un sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., ossia di un sequestro con finalità di confisca ma, viceversa, nel caso in esame il sequestro non risulta disposto con finalità di confisca, ma con finalità impeditive, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. Vale rimarcare come tale tipologia di sequestro differisca da quello con finalità di confisca, atteso che la sua finalità è quella di evitare il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero che possa agevolare la commissione di altri reati, ma non anche la finalità di preservare il bene o l'azienda in attesa della confisca, propria invece del sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.. Proprio alla luce di tale ragione del provvedimento ablativo deve essere escluso che il danno della truffa possa essere ritenuto avvenuto nei confronti dello Stato. Peraltro la sussistenza della truffa è stata esclusa anche con riguardo a tale seconda fattispecie da quella pronuncia secondo cui non integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l'esito dell'alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all'accertamento del reato di cui all'art. 186 cod. strada, in ragione dell'assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un -ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria (Sez. 2, n. 5489 del 24/09/2019 (dep. 12/02/2020 ) Rv. 278370 - 01). In sostanza, gli artifizi e raggiri indubbiamente posti in essere non hanno determinato ex se un danno patrimoniale allo Stato in quanto per essere acquisito al patrimonio è comunque necessario un ulteriore provvedimento, ossia la confisca avente- fra l'altro - natura - sanzionatoria. Deve pertanto concludersi affermando che manca la possibilità strutturale di configurare una truffa in danno dello Stato. Ne consegue che, eliminata la circostanza aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 cod.pen. ritenuta nell'ordinanza impugnata a seguito della riqualificazione del capo n.7, deve essere dichiarata la cessazione dell'efficacia della misura cautelare disposta, non rilevando ex art. 278 cod.proc.pen. le altre aggravanti comuni pure contestate. 2.2 Fondati sono anche i motivi proposti nell'interesse di De SC EO in relazione ai capi nn. 4 e 6 dell'imputazione con i quali si contesta nei confronti dei diversi componenti della famiglia De SC l'attività di riciclaggio dei frutti sottratti alla "LD De SC" in amministrazione giudiziaria. Innanzi tutto va precisato come nella rubrica del capo n.4) contenuta nel provvedimento impugnato si faccia riferimento ad attività furtive contestate ai capi che precedono e di cui manca però qualsiasi indicazione o descrizione, trattandosi di imputazioni estranee alla posizione di De SC EO. In secondo luogo va osservato come le conclusioni cui perviene il tribunale del riesame in ordine al coinvolgimento del predetto ricorrente in specifici episodi di riciclaggio, avrebbero richiesto l'identificazione di una o più condotte specifiche, non potendo il concorso nei delitti fine ricavarsi dalla sola contestazione associativa per la quale pure viene ritenuta la gravità indiziaria. Al proposito occorre richiamare quel principio secondo cui in materia di reati associativi, il ruolo di partecipe o anche di capo dell'associazione non implica l'automatica responsabilità per i delitti compiuti dagli appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti nel quadro del programma criminoso, in quanto dei reati-fine rispondono soltanto coloro che, materialmente o moralmente, hanno dato un contributo effettivo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola, specifica, condotta criminosa, dovendosi escludere qualsiasi forma di responsabilità anomala da posizione o da "riscontro ambientale" (Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Rv. 280315 - 01). Così come esattamente contestato con il ricorso deve pertanto essere escluso che le contestazioni di riciclaggio elevate a carico del De SC LD ai capi nn. 4 e 6 possano derivare dal suo ruolo all'interno dell'associazione composta dai familiari e diretta ad attuare la spoliazione del patrimonio e delle attività della società in amministrazione giudiziaria. Peraltro non può mancarsi di osservare come la stessa ordinanza si profila contraddittoria, così come rilevato dallo stesso ricorso, nella parte in cui attribuisce tali condotte specifiche di riciclaggio a carico del De SC EO, del quale però in più riferimenti contenuti del provvedimento, attesta il ruolo più "defilato" (pp. 61 e 72). Sarà, pertanto, onere del giudice di rinvio individuare le specifiche condotte di distrazione dei frutti prelevati furtivamente di cui al capo n. 4, e degli altri quantitativi di orto-frutta indicati al capo 3 r n. 6) la cui rivendita .a terzi può essere attribuita al ricorrente;
anche a titolo di concorso, evitando di procedere a duplicazioni di condotte, non sembrando al proposito chiara neppure la diversità delle date di consumazione dei fatti tra le due contestazioni. Tali disposti annullamenti impongono altresì la rivalutazione del quadro delle esigenze cautelari all'esito del giudizio di rinvio con specifico riferimento alla posizione del De SC EO anche in relazione ai profili di adeguatezza e proporzionalità. 2.3 Infondati sono invece i restanti motivi;
deve essere premesso che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 - 01). Orbene nel caso in esame tale completa valutazione degli elementi appare essere stata compiuta dal tribunale;
invero l'impugnata ordinanza contiene una lunghissima e particolareggiata esposizione di fatti che evidenziano il ruolo assunto nella consumazione dei delitti dai familiari di De AL LD ed anche dal ricorrente, essendo state evidenziate sia le condotte riciclatorie commesse in occasione della ricezione di parte delle somme distratte dalla madre da un'azienda presso la quale aveva assunto un ruolo che comunque non le avrebbe consentito la movimentazione di denaro (capo n.1) sia i furti, in relazione al capo n. 5), avendo il tribunale esattamente ricostruito i fatti di sottrazione delle fragole con accurata ricostruzione delle condotte anche dell'odierno ricorrente (vedi pagina 41). In particolare, quanto al concorso nei fatti di riciclaggio di cui al capo n. 1), l'impugnata ordinanza ha sottolineato come elemento davvero significativo, la distrazione, da parte della Rizzello, di una somma di C 10.000 in data 2 agosto 2022 per l'acquisto di un autocarro intestato proprio a De SC EO. Così accertato il concorso del ricorrente in almeno alcuni dei delitti fine sulla base di una piattaforma indiziaria dotata della necessaria gravità adeguatamente valutata dal tribunale del riesame, il provvedimento impugnato appare conforme ai principi già stabiliti dalle Sezioni Unite citate anche in relazione alla contestazione associativa di cui al capo n. 9). Invero valutato il ricevimento di somme per l'acquisto di beni che venivano poi utilizzati per l'attività di spoliazione dei prodotti dell'azienda in amministrazione giudiziaria ed il coinvolgimento del De SC EO anche nelle attività della costituita "Dea Frutta", il tribunale del riesame perveniva alla valutazione della sussistenza della gravità indiziaria sulla base di specifici elementi che il ricorso contesta con scarne considerazioni che devono essere ritenute anche generiche. 4 Il giudice -del riesame, con valutazioni esenti da censure, ha ritenuto la- sussistenza di un'associazione a delinquere tra componenti della stessa compagine familiare avente un programma delittuoso indeterminato in ragione del profilo di operatività delle attività di amministrazione giudiziaria ed ha poi collocato all'interno di detta compagine criminale ciascuno dei De SC individuandone il ruolo, con valutazione esente dalle lamentate censure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione al capo sette quanto all'aggravante di cui all'art. 640/2 n.1 cp e, per l'effetto, dispone la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per tale titolo;
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi n. 4-6, nonché in relazione alle esigenze cautelari, con rinvio al tribunale di Potenza -sezione per il riesame delle misure cautelari personali- per nuovo esame;
rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen.. Roma, 25 ottobre 2023 IL CONSIGLIERE EST. AZ AR IL PRESI E TE Gepp o