Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8412 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
E N IO 26/4/1986 Z A R 0067032 IST 084 12/ 02 5 RIA . EG . N .P.R R TÁ B A D . TRIBU L D EL L A E D . T SI B N PUBBLICA ITALIANA A SEN SE T E 1 TERIA T 13 A - . OLO ALIANO N A M LA CORTL UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 22081/99 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 23303 Dott. Stefano MONACI - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud.06/03/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 67032 sul ricorso proposto da: REGISTRO AGROPOLI, in MINISTERO DELLE FINANZE, UFF persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso Richlusta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 1.55 4 .2002 e difende ope legis;
- ricorrente
contro
TELECOM ITALIA SOC;
Aichiosia copia studi Sig.da sig IPSOA - intimato perdre ss avverso la sentenza n. 132/98 della Commissione 1197672002 2002 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 1172 09/10/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 06/03/02 dal MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notarile registrato il 15 gennaio 1991 la SIP acquisiva una porzione di terreno;
all'atto veniva applicata l'imposta di registro con l'aliquota dell'8%. L'Ufficio riteneva che l'imposta effettiva dovesse essere del 15% trattandosi di terreno agricolo e richiedeva il pagamento dell'imposta suppletiva di L.2.960.000, oltre ad interessi e spese. La società impugnava il provvedimento e la Commissione Tributaria di primo grado di Vallo di Lucania annullava l'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva. Questa decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza del 26 giugno / 9 ottobre 1998. Con atto notificato in data 28 novembre 1998 alla società Telecom Italia proponeva ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata ed esponendo un solo motivo di ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente eccepisce i vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento agli artt.
1-2 del T.U. n. 131 del 1986 ed alla parte prima della tariffa. Afferma, innanzi tutto, che nel proprio atto di appello l'Ufficio del registro di Agropoli aveva riproposto in forma esplicita le argomentazioni già svolte in primo grado. La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe stata del tutto immotivata. La ricorrente sostiene, inoltre, che all'epoca dei fatti l'aliquota doveva essere applicata nella misura percentuale del 15%, trattandosi di terreno agricolo, e che il parere dell'organo consultivo competente, semplicemente favorevole al rilascio di una concessione edilizia, non era idoneo a sostituire un provvedimento definitivo di autorizzazione alla costruzione di una cabina telefonica. unSi trattava di un atto che rientrava nell'ambito di procedimento complesso, che aveva avuto termine solamente con l'approvazione da parte del Co.Re.Co. dell'apposita variante al P.R.G.: quest'atto finale era intervenuto solamente nella seduta del 24 gennaio 1991, e perciò successivamente alla stipulazione dell'atto di compravendita.
2. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. La motivazione della sentenza impugnata è, infatti, soltanto apparente, e non spiega quale sia stato l'effettivo iter logico in base al quale al quale è stato respinto l'appello dell'Ufficio. Si limita, per la verità, ad affermare che la Commissione di primo grado avrebbe fatto buon governo delle risultanze processuali e motivato correttamente in punto di fatto ed in diritto, e che l'Ufficio non aveva introdotto nessun tema nuovo o diverso d'indagine. Né può considerarsi una motivazione per relationem con riferimento a quella di primo grado, perché non vengono riportate le ragioni di quella decisione. va accolto, e la sentenza 3. In conclusione il ricorso sotto il profilo del difetto di impugnata va cassata, motivazione, mentre tutti gli altri profili di impugnazione rimangono assorbiti. La controversia va rinviata per un riesame ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà altresì a liquidare le spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese della presente fase di legittimità, ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Stefano Monaci) 2dr. Bruno Saccucci) Juhilli пино ме3' IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 13 GIU, 2002 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL B - N. 5 MATERIA *DIRNTARIA 4