Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
In tema di rito abbreviato, è utilizzabile l'attività di indagine, espletata dal P.M. dopo l'instaurazione del rito, diretta a contrastare le risultanze delle investigazioni difensive alla cui ammissione sia stata subordinata la richiesta del giudizio speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2010, n. 28708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28708 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 09/06/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1134
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 10254/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Tasin Claudio, difensore di fiducia di Va.St. , n. a (omesso) , dall'Avv. Paiar Enzo, difensore di fiducia di Ra.Ma. , n. a (omesso) , e da Sa.Lo. , n. a
(omesso) ;
avverso la sentenza in data 10>12,2008 della Corte di Appello di Trento, con la quale, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Trento in data 28.6.2007, vennero condannati alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, quali colpevoli del reato di cui all'art. 609 octies c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore dell'imputato Ra. , Avv. Enzo Paiar, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Va.St. , Ra.Ma. e
Sa.Lo. in ordine al reato di cui all'art. 609 octies c.p., loro ascritto per avere costretto con violenza R.V. , all'epoca dei fatti minore degli anni quattordici, a subire atti sessuali, toccandola nelle parti intime e introducendole una bottiglia di birra nella vagina.
Secondo la ricostruzione dei fatti riportata nella sentenza la R. era stata invitata da To.Al. , minore giudicato separatamente, con il quale aveva già avuto rapporti sessuali, a trascorrere la serata a casa di questi. Nell'occasione erano presenti tre amici del To. che la ragazza conosceva di vista. Nel corso della serata la parte lesa si era appartata con il To. nella camera da letto, al fine di consumare un amplesso. Mentre compivano l'atto sessuale erano entrati gli amici del ragazzo, che avevano spento la luce, e, tenendo la R. ferma sul letto per vanificare i suoi tentativi di divincolarsi, l'avevano toccata in tutto il corpo e nelle parti intime e, infine, le avevano inserito nella vagina il collo di una bottiglia di birra.
La R. dopo quella sera aveva rifiutato altri incontri con il To. , ma a causa del senso di vergogna non aveva rivelato ad alcuno i fatti. Solo a distanza di molto tempo la parte lesa si era confidata con un ragazzo, con il quale si era nel frattempo fidanzata, che l'aveva indotta a sporgere denuncia.
La Corte territoriale ha respinto i motivi di gravame con i quali gli appellanti avevano eccepito, in rito, la inutilizzabilità o nullità degli atti di indagine depositati dal P.M. all'udienza dell'11.5.2007 dinanzi al G.U.P., per inosservanza del termine massimo di durata delle indagini preliminari o per violazione del diritto di difesa;
dedotto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato Sa. al momento del suo arresto;
la nullità della deposizione della parte lesa in sede di incidente probatorio, per incompletezza della relativa registrazione.
Nel merito i giudici del gravame hanno respinto le deduzioni difensive con le quali gli appellanti avevano contestato l'attendibilità della R. o dedotto la incompatibilità del narrato con il contesto della vicenda e degli alibi da loro forniti, nonché chiesto, infine, la concessione di ulteriori attenuanti oltre le generiche già concesse dal giudice di primo grado. La sentenza, invece, in accoglimento dell'appello della parte civile R.V. , ha elevato la misura del risarcimento del danno liquidato in favore della medesima.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati Va. e Ra. , nonché il Sa. di persona, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa del ricorrente Va. , premessa la richiesta di sospensione della esecuzione della condanna al risarcimento dei danni, denuncia:
1) violazione ed errata applicazione dell'art. 407 c.p.p., comma 3. Con il motivo di gravame si reitera l'eccezione di inutilizzabilità, ai sensi della disposizione citata, degli atti di indagine fatti eseguire dal P.M. dopo l'instaurazione del giudizio abbreviato e depositati dinanzi al G.U.P. all'udienza dell'11.5.2007. Sul punto si deduce che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale gli ulteriori accertamenti prodotti dal P.M. risultano ammissibili perché diretti a contrastare le risultanze delle investigazioni depositate dalla difesa dell'imputato e ammesse dal G.U.P., non appare giuridicamente corretta;
che, infatti, la Corte di Appello di Trento, sezione per i minorenni, nell'ambito del procedimento penale a carico del To. , ne ha affermato la inutilizzabilità. 2) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, in relazione alle dichiarazioni rese da R.V. .
Si deduce che la sentenza impugnata adopera un diverso metro di giudizio nel valutare la attendibilità delle dichiarazioni della parte lesa rispetto a quello adoperato con riferimento a quelle rese dai testi sentiti dalla difesa dell'imputato, senza che tale diversità di valutazione risulti giustificata con adeguata motivazione. I giudici di merito, in particolare, avrebbero dovuto tenere conto delle contraddizioni in cui è incorsa la parte lesa a proposito della collocazione temporale del fatto denunciato, ovvero in ordine alla mancata conoscenza e frequentazione degli amici del To. , essendo dette dichiarazioni contrastate anche dalle risultanze dei contatti telefonici intercorsi tra loro, mentre sono state valorizzate le risultanze di una perizia psicologica, espletata nel corso dell'incidente probatorio, della quale non vi è traccia di registrazione.
3) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, in relazione al tempus commissi delicti.
Si reiterano in proposito i rilievi in ordine alle divergenze esistenti tra la versione fornita in ordine alla collocazione temporale dell'episodio nella denuncia, nella quale si era affermato che il fatto si sarebbe verificato tra i mesi di (omesso) , precisamente qualche giorno dopo la sagra di (omesso) , avvenuta secondo gli accertamenti della difesa nei giorni del (omesso) , e le successive precisazioni fornite in sede di esame dinanzi al P.M., nel corso del quale la parte lesa ha dichiarato che il fatto si sarebbe verificato la settimana successiva alla predetta sagra o subito dopo;
che tale collocazione temporale risulta incompatibile con il fatto che la R. l'(omesso) si trovava in provincia di XXXXXXX, presso il padre, mentre gli imputati in località incompatibili con l'accadimento denunciato. 4) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1, in relazione al locus commissi delicti.
Si deduce che le risultanze relative alle caratteristiche dell'appartamento in cui si sarebbe verificato il fatto appaiono incompatibili con la descrizione della vicenda effettuata dalla parte lesa con particolare riferimento alla circostanza che il To. avrebbe chiuso la porta di ingresso dell'immobile, essendo emerso che la stessa veniva lasciata sempre aperta.
5) Violazione ed errata applicazione della legge penale e delle norme processuali con particolare riferimento all'art. 63 c.p.p., comma 2. Con il motivo di gravame si reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese spontaneamente dagli imputati Va. e Sa. . Nel prosieguo si rilevano ulteriori elementi di contraddizione nel narrato della R. , in relazione al fatto che la stessa aveva dichiarato di non essere fidanzata con il To. , nonché in ordine alla mancata frequentazione degli amici di quest'ultimo, avendo la ragazza trascorso la notte tra il (omesso) , unitamente a costoro e ad altre persone, in un rifugio-bivacco. Si formulano, infine, rilievi in ordine alla situazione familiare della parte lesa, ritenuta idonea ad ingenerare convinzioni frutto dell'immaginazione.
A sua volta la difesa del Ra. con sette motivi di gravame denuncia:
1) Inutilizzabilità delle risultanze delle indagini espletate dal P.M. e depositate dinanzi al G.U.P. successivamente alla prima udienza del giudizio abbreviato, in assenza di un provvedimento di ammissione di detta prova da parte del G.U.P., ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5. Anche il predetto ricorrente osserva che detta prova
è stata ritenuta inutilizzabile dalla Corte di Appello di Trento, sezione per i minorenni, nell'ambito del processo a carico del To. .
2) inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2, delle dichiarazioni rese dal Sa. all'atto del suo arresto e, in ogni caso, erronea interpretazione da parte dei giudici di merito del loro significato quale piena ammissione dei fatti denunciati dalla parte lesa.
3) Violazione ed errata applicazione dell'art. 398 c.p.p., comma 5 bis, e conseguente nullità della perizia psicologica espletata nel corso dell'incidente probatorio per carenza della documentazione relativa. Si deduce anche da parte del ricorrente che per un difetto dell'impianto le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio dalla parte lesa non sono state registrate e che, secondo i giudici di merito, la loro carenza sarebbe supplita da appunti redatti dalla psicologa, che, però, non sono presenti negli atti.
4) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova. Si deduce che la sentenza impugnata è fondata sul sostanziale travisamento delle risultanze probatorie con particolare riferimento alla circostanza della chiusura della porta di ingresso della abitazione del To. , essendo emerso dalla prova prodotta dalla difesa dell'imputato che le porte di detta abitazione restavano sempre aperte, perché prive di chiavi.
5) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova. Si deduce che la sentenza impugnata ha illogicamente svalutato la rilevanza degli squillini inviati dalla R. al Ra. , quale manifestazione di simpatia, essendo tale fatto avvenuto anche dopo il presunto episodio di violenza sessuale e con particolare frequenza.
6) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della prova. Si deduce il travisamento o l'illogica svalutazione delle risultanze delle indagini difensive tramite le quali, una volta circoscritto temporalmente il periodo di tempo in cui si sarebbe verificato l'abuso sessuale, secondo le precisazioni successivamente fornite dalla stessa R. , era stato provato che nel medesimo periodo di tempo la stessa parte lesa o gli Imputati non si erano mai trovati contemporaneamente nel comune di XXXXX, in cui si sarebbe verificato il fatto.
7) Violazione dell'art. 609 octies c.p. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Con il motivo di gravame si censura l'affermazione della sentenza in ordine alla impossibilità di distinguere, nell'ambito della fattispecie penale, la condotta dei singoli imputati, non emergendo dalle risultanze probatorie che il Ra. abbia posto in essere direttamente atti sessuali nei confronti della parte lesa ed in quanto tale assunto contrasta con le manifestazioni di simpatia della parte lesa implicite nell'invio dei cosiddetti squillali. Su punto si osserva anche che le dichiarazioni rese dalla R. non possono esser ritenute pienamente attendibili, considerata la loro reiterazione in varie sedi e nei confronti di vari soggetti, con la conseguente stratificazione di versioni dei fatti sempre più coerenti con una possibile logica degli decadimenti.
Si chiede, infine, la sospensione della esecuzione delle statuizioni civili della sentenza.
Con il primo mezzo di annullamento anche il Sa. ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal medesimo all'atto dell'arresto, ai sensi dell'art. 63 c.p.p., comma 2. Con il secondo mezzo di annullamento denuncia, infine, inosservanza ed erronea applicazione di legge in ordine alla valutazione delle prove e manifesta illogicità della motivazione. Con il motivo di gravame viene censurata la valutazione, quale ammissione dei fatti, della frase pronunciata dal imputato all'atto del suo arresto, riferendosi la stessa genericamente alle indagini in corso, di cui l'imputato era a conoscenza. Si censura inoltre la affermazione della sentenza relativa alla impossibilità di distinguere la posizione dei singoli imputati, ai fini della concessione della attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, non essendo emersa dagli atti prova del compimento di alcun atto sessuale da parte dell'imputato. I ricorsi non sono fondati.
Preliminarmente la Corte osserva che le richieste di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili della sentenza sono superate dalla decisione definitiva e, peraltro, non è stata neppure provata l'esistenza di un grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'art. 612 c.p.p., che non può essere ravvisato nelle difficoltà economiche degli imputati.
Passando all'esame dei motivi di gravame proposti in tutti i ricorsi ed, in particolare, alle eccezioni di natura processuale, si osserva che in ordine all'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine espletati dal P.M. dopo la scadenza del termine di cui all'art. 407 c.p.p., la sentenza impugnata ha correttamente affermato che si tratta di accertamenti finalizzati a fornire prova contraria rispetto alle risultanze della investigazioni difensive alla cui ammissione era stata subordinata la richiesta del giudizio abbreviato.
Si deve, pertanto, rilevare che si è al di fuori dell'ipotesi di inutilizzabilità degli atti di indagine ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3, come sostenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atti di indagine diretti a sostenere l'accusa formulata con la richiesta di rinvio a giudizio, cui si riferisce la disposizione citata in relazione all'art. 326 c.p.p.. Va, infine, rilevato che, secondo quanto affermato nella sentenza e non contestato dai ricorrenti, le difese degli imputati non hanno formulato eccezioni sul punto al momento della produzione di detta prova, ma solo tardivamente con l'atto di appello.
Anche la seconda eccezione di natura processuale non è fondata. Secondo il prevalente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, cui il Collegio aderisce, "Alle dichiarazioni spontanee non si applica la disciplina di cui all'art. 63 c.p.p,, la quale concerne l'esame di persone non imputate e non sottoposte ad indagini, mentre le dichiarazioni spontanee provengono precisamente dalla persona nei confronti della quale vengono svolta indagini (art. 350 c.p.p., comma 7) e sono utilizzabili se il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti;
nemmeno è applicabile alle dichiarazioni spontanee la disciplina di cui all'art. 64 c.p.p. perché concerne l'interrogatorio, che è atto diverso" (sez. 5^, 200512445, Di Stadio ed altro, RV 231689; conf. sez. 6^, 27.6.2008 n. 34151, Vanese, RV 241466; sez. 3^, 13.11.2008 n. 46040, Bamba, RV 241776; sez. 1^ 9.11.2007 n. 44990, Corradinini ed altro, RV 238702).
Deve essere, peraltro, osservato sul punto che le dichiarazioni spontanee di cui si tratta sono state verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria all'atto dell'arresto del Sa. ed il relativo verbale è stato acquisito al fascicolo del P.M..
Tale verbalizzazione risulta, perciò, utilizzabile anche per la scelta del giudizio con il rito abbreviato.
Va, infine, osservato in ordine alle dichiarazioni degli imputati, quanto meno con riferimento all'accertamento della loro presenza la sera del fatto nella abitazione del To. , e, quindi, quale riscontro alla veridicità del narrato della parte lesa, che la sentenza di primo grado ha anche evidenziato l'esistenza di parziali ammissioni del Sa. con il gestore di un bar di XXXXX, Er.Lo. , nonché quelle del Va. ad un'amica, V.L. .
Sicché le dichiarazioni rese dal Sa. agli organi di polizia giudiziaria all'atto del suo arresto si palesano anche superflue, ai fini dell'affermazione di colpevolezza degli imputati, trovando riscontro l'accertamento del fatto negli ulteriori elementi di prova sopra citati.
Anche la terza eccezione di natura processuale è infondata. Sul punto, infatti la sentenza impugnata ha già correttamente osservato che la nullità dell'incidente probatorio non è stata eccepita nel termine previsto dall'art. 181 c.p.p., comma 2 e neppure poteva essere successivamente eccepita, stante la scelta del giudizio con il rito abbreviato.
Peraltro, la sentenza ha osservato che tutto quanto dichiarato dalla parte lesa nel corso dell'incidente probatorio ha formato oggetto di verbalizzazione, sicché trova applicazione, nel caso in esame, il disposto dell'art. 139 c.p.p., comma 3, secondo il quale nel caso in cui la riproduzione fonografica non ha avuto effetto o non risulta chiaramente intelligibile fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
Nel resto le deduzioni contenute nei motivi di gravame, con i quali sostanzialmente viene contestata l'attendibilità della parte lesa, si esauriscono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito e che ha formato oggetto di congrua motivazione, immune da vizi logici.
La sentenza impugnata, infatti, ha esaminato sul punto tutte le deduzioni difensive degli appellanti, motivando adeguatamente la valutazione della attendibilità della parte lesa e la inconferenza o inattendibilità dei presunti alibi degli imputati. In particolare la sentenza di appello ha fondato il giudizio di attendibilità della parte lesa sul rilievo che le sue dichiarazioni "appaiono precise, particolareggiate, genuine, coerenti, costanti e verosimili".
Tale valutazione è suffragata inoltre dal rilievo che la perizia psicologica ha, a sua volta, accertato la piena capacità di testimoniare della parte lesa e la chiarezza, completezza e coerenza del suo racconto.
Le osservazioni dei ricorrenti in ordine a presunte contraddizioni della parte lesa, con particolare riferimento alla collocazione temporale dell'episodio, sono state considerate irrilevanti dai giudici di merito in considerazione del tempo trascorso dai fatti, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità;
così come è stato ritenuto irrilevante il fatto che la R. non considerasse il To. il suo fidanzato, benché tra gli stessi vi fossero stati rapporti sessuali, fatto peraltro incontroverso. La sentenza di primo grado inoltre enumera numerosi riscontri alle accuse della parte lesa, costituiti sia dalle parziali ammissioni degli imputati in sedi e nei confronti di soggetti diversi, sia dalle rivelazioni della stessa parte lesa ad altri soggetti a breve distanza di tempo dai fatti ed, in particolare, nell'autunno del 2004 a Za.Er. , sia dal comportamento degli imputati prima e dopo il fatto, per non essersi gli stessi più fatti vedere nel bar (omesso) .
La sentenza di primo grado ha anche confrontato analiticamente gli alibi degli imputati con le risultanze dei riscontri effettuati dalla polizia giudiziaria sui tabulati telefonici, rilevandone la inconferenza al fine di escludere la possibilità che si fosse verificato l'episodio narrato dalla parte lesa.
Con riferimento al diverso grado di partecipazione degli imputati all'aggressione sessuale la sentenza impugnata ne ha correttamente rilevato la inconferenza, stante la struttura plurisoggettiva del reato e la ascrivibilità dello stesso a tutti i partecipanti al fatto, indipendentemente dall'effettivo compimento di atti sessuali da parte di ciascuno di loro (cfr. sez. 3^, 5.4.2000 n. 6464, Giannuzzi ed altro, RV 216978).
Peraltro, sui punto è stato anche osservato che la pena inflitta è stata già contenuta nel minimo edittale, mentre la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 afferisce a valutazione di merito, oggetto di congrua motivazione e, perciò, insindacabile in sede di legittimità.
I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 9 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010