Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
E N IO 26/4/1986 Z A ISTR 5 EG . D.P.R. TRIBUTANA N R - A B LL. D EL TE D A SENSI . ESEN B 2 A EPUBBLICA ITALIANA T I 1 MATERIA A 13 . N LA CORTE SUPR0067 2 04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO" Aggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 3881/00 Consigliere Cron.4358 Dott. Massimo ODDO Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Eugenia MARIGLIANO Consigliere Ud. 30/04/03 Rel. Consigliere Dott. Ettore FERRARA ha pronunciato la seguente N SEN TENZA sul ricorso proposto da: BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA SPA, in persona dei Funzionari MARIO BELLINA, FILIPPO CEFALY, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAPOSILE 10, presso 10 studio dell'avvocato GIULIO VOLPE, che la difende, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
REGISTRO ATTI GIUDIZIARIMINISTERO FINANZE, UFFICIO VERCELLI;
- intimati 2003 avverso la sentenza n. 23/99 della Commissione 1192 tributaria regionale di TORINO, depositata il 战 解 -1- 29/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Ettore FERRARA;
udito, per il ricorrente, 1'Avvocato VOLPE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ; : -2- Svolgimento del processo In occasione della registrazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Maglificio Bocchio e C. s.a.s. e dei suoi fideiussori, la Banca Nazionale dell'Agricoltura provvedeva al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, per quanto relativo al rapporto con la società, e nella misura proporzionale del 3% sull'importo della condanna, per quanto attinente al rapporto con i garanti, così come richiesto dall'Ufficio del Registro di Vercelli ex art. 8 lett. B) della Tariffa parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986, sul presupposto che il rapporto con i fideiussori, diversamente da quello intercorso con la società garantita, non fosse soggetto ad IVA. Immediatamente dopo, peraltro, la Banca avanzava richiesta di rimborso della maggiore imposta applicata al rapporto con i garanti,assumendo che, avendo l'ingiunzione ad oggetto il pagamento di somma dovuta per scoperto di conto corrente, l'imposta di registro avrebbe dovuto essere liquidata nella sola misura fissa, e non proporzionale. Sull'istanza dell'Istituto di credito si formava il silenzio rifiuto, che la Banca impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli assumendo che, stante l'identità della prestazione dovuta dai fideiussori, rispetto a quella dell'obbligato principale, il provvedimento di condanna risultava oggettivamente collocabile tra quelli di cui alla nota 2 dell'art. 8 cit. ma il giudice adito con decisione del 19.3.1997 respingeva il ricorso. Avverso tale decisione la Banca proponeva allora appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che però con sentenza depositata il E. EN 29.3.1999, e mai notificata, a sua volta rigettava il gravame, rilevando che il carattere accessorio della fideiussione non determinerebbe l'assimilazione ai fini tributari dei distinti crediti vantati rispettivamente nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori, e che “la richiesta di una imposizione a tassa fissa basata sul fatto che è l'oggetto a scontare tale forma di tassazione, e cioè la fideiussione da chiunque posta in essere,,," nemmeno poteva trovare accoglimento perché non evidenziata in prima istanza. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ha proposto quindi ricorso la Banca Nazionale dell'Agricoltura articolando sostanzialmente un unico motivo di impugnazione. L'Amministrazione Finanziaria non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso formulato la ricorrente deduce sostanzialmente che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione di legge, con riferimento alla configgente disciplina di cui al D.P.R. 26.4.1986 n. 131, nonché configgente sia con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte in occasione della trattazione di vicende analoghe, sia "con quanto specificamente riportato al riguardo dalla circolare n. 214/E della Direzione Entrate del Ministero delle Finanze": Il ricorso è fondato. Questa Corte, come puntualmente rilevato dalla ricorrente, decidendo su fattispecie assolutamente identica a quella in discussione, con sentenza n. 3572 del 7.4.1998 ha enunciato il principio secondo cui "il decreto ingiuntivo esecutivo che un F. EN istituto di credito ottenga per il recupero di somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all'IVA ai sensi ed agli effetti dell'art. 40 D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e della nota II all'art. 8 della relativa tariffa (P. I), sicchè va registrato a tassa fissa, e non con l'aliquota proporzionale, senza che rilevi l'indirizzarsi dell'ingiunzione contro il solo debitore principale, o il solo fideiussore, ovvero contro entrambi". E tale orientamento ha successivamente più volte confermato (v: sent. N. 4771 del 12.5.1998; n. 4862 del 14.5.1998; n. 8127 del 15.6.2001). Da tale principio non vi è motivo di discostarsi nel caso in esame, fondandosi esso sul condivisibile rilievo che il fatto influente ai fini impositivi, per il d.p.r. n. 131/1986, è il conseguimento da parte del creditore di un titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dalla fonte del diritto stesso nel rapporto con l'intimato (separatamente tassabile ove integri atto da registrare). Da qui la conseguenza dell'unicità del prelievo fiscale, anche quando la condanna sia impartita contro due o più condebitori in solido, indipendentemente dalla circostanza che l'obbligazione di uno di essi discenda da contratto fideiussorio e presenti il carattere della sussidiarietà. La sentenza impugnata in questa sede, poiché in contrasto con il principio di diritto innanzi ribadito, appare censurabile e deve pertanto essere cassata, senza necessità di rinvio, secondo quanto previsto dall'art. 384 c.pc. Ed invero, riguardando la contestazione unicamente l'an debeatur, e non anche il quantum dedotto nell'istanza di rimborso prodotta dalla Banca, una volta decisa favorevolmente alla E. EN ricorrente la questione di diritto relativa al primo profilo, ne consegue senza ombra di dubbio l'accoglimento della domanda nel merito. Ricorrono giusti motivi per la totale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda di cui al ricorso introduttivo della Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a.. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.4.2003. Il consigliere relatore Il Presidente My favary Elton Fenana DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Gasan IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano Oggi