Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
Il lavoro notturno prestato con caratteri di periodicità regolare costituisce una modalità temporale propria delle mansioni svolte nelle ore notturne, piuttosto che un prolungamento di durata delle medesime, e, pertanto, esso, non essendo rispondente ad esigenze aziendali imprevedibili, non è assimilabile al lavoro straordinario, con la conseguenza che ad esso non si estende la negazione del diritto a compenso per quello stabilita dall'art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923, in relazione allo svolgimento di funzioni direttive per le quali non risulti previsto l'orario normale di lavoro comunque la durata massima dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2001, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
L.T.D. n LEGA DISTRIBUTORI TOSCANI SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL RE ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IM;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 10513/98 proposto da:
AN IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato BELLOTTI GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MANNOCCI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
L.D.T. LEGA DISTRIBUTORI TOSCANI SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 17/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 04/02/98 R.G.N. 187/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31.1.1997 il Pretore di Firenze respingeva la domanda di MO NT tendente ad ottenere la caducazione del licenziamento intimatogli in data 29.8.1994 dalla Lega Distributori Toscani, società cooperativa a r.l. - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro, dapprima, con qualifica di I livello super e successivamente di "quadro" - oltre alle differenze retributive per lavoro straordinario e notturno prestati in maniera continuativa. In ordine a quest'ultima richiesta, osservava il Pretore che le funzioni direttive svolte dal ricorrente - percettore, tra l'altro, di un superminimo per tutto la durata del rapporto - erano escluse dai limiti di orario al sensi dell'art. 1 del r.d.l. n. 692 del 1923 nonché della contrattazione collettiva vigente: in ogni caso - aggiungeva il primo giudice - anche un'indagine sulla violazione dei limiti di ragionevolezza del lavoro straordinario (nel senso enunciato dalla sentenza n. 10111975 della Corte costituzionale) non conduceva al positivo riscontro delle pretese dell'attore. Altrettanto infondata era - a giudizio del Pretore - la pretesa concernente il lavoro notturno "giacché la pattuizione del superminimo aveva avuto efficacia conglobante". Del tutto legittimo era il licenziamento impugnato, in quanto giustificato dalla grave situazione di crisi della cooperativa derivante dal recesso di numerosi ed importanti soci, e dall'impossibilità di riutilizzare il NT in altre mansioni.
Tale sentenza veniva impugnata dal lavoratore limitatamente al punto relativo allo straordinario ed al lavoro notturno. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Firenze, riformava parzialmente la decisione pretorile, condannando la società appellata a corrispondere al ricorrente la comma complessiva di L. 40.408.284, più accessori, soltanto a titolo di compenso per lavoro notturno.
Osservava il Giudice del gravame che la pretesa attorea circa il lavoro straordinario trovava un ostacolo insuperabile nell'art. 1 della legge del 1923 e nella disciplina collettiva, ne' quella pretesa poteva fondarsi sul carattere usurante della prestazione atteso che, da una parte il ricorso non invocava alcun titolo risarcitorio in proposito, e dall'altra, la stessa media di due ore giornaliere, praticata in un regime di autonomia, tipico del personale direttivo, non poteva assurgere di per sè a requisito usurante.
Fondata era invece, la pretesa concernente il lavoro notturno certamente protrattosi per la durata di tre ore, nel giorno di giovedì per tutto l'arco del rapporto, in coincidenza con le sedute serali del consiglio di amministrazione a cui partecipava sempre il NT: contro tale pretesa non poteva opporsi l'accordo sul superminimo il quale, invece mirava a ricomprendere soltanto il lavoro straordinario.
Avverso detta sentenza la società appellata ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'intimata ha replicato con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale. In prossimità dell'udienza la società ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale, aventi ad oggetto la medesima sentenza impugnata.
Col primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione di legge nonché dell'art. 112 c.p.c. - lamenta la società ricorrente che il Tribunale è andato "ultra petita" avendo pronunziato in merito al lavoro notturno sul quale non v'era alcuna specifica domanda del NT ne' in primo, ne' in secondo grado. La censura è infondata.
Il Tribunale di Firenze parte dal presupposto che il primo giudice, nel disattendere le pretese dei NT aveva espressamente ritenuto che il diritto al compenso per lavoro notturno non poteva essere riconosciuto in quanto rientrante nel superminimo. Su questo specifico punto la sentenza di appello si sofferma compiutamente, sottolineando come, a differenza del compenso per straordinario, correttamente negato dal Pretore poiché non compatibile con le funzioni direttive svolte dall'appellante, il lavoro notturno, in quanto prestato - come nella specie - in turni regolari e periodici (coincidenti con le riunioni del Consiglio di amministrazione della società cui il NT prendeva parte con regolarità, ogni giovedì, per tutto l'arco del rapporto, e per una durata pressoché costante di tre ore giornaliere), e, quindi rispondente ad esigenze aziendali non imprevedibili, ma del tutto ordinarie, meritava una maggiorazione da computarsi sulla retribuzione normale ai sensi dell'art. 107 del contratto collettivo applicabile al rapporto dedotto in giudizio.
Del resto, il riferimento al lavoro notturno, oltre ad essere espresso nel ricorso introduttivo, ha formato oggetto di una specifica censura nell'atto di appello, sicché non può sostenersi il vizio di ultrapetizione attribuito alla sentenza impugnata. Col secondo motivo si censura l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, poiché la sentenza, da un lato afferma che nel superminimo doveva essere ricompreso l'eventuale prolungamento dell'orario di lavoro, dall'altra si sostiene che il compenso per lavoro notturno è comunque dovuto. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto del fatto che nella retribuzione del NT erano comprese tutte le ulteriori maggiorazioni imposte anche dal ccnl, ne' avrebbe considerato le deposizioni testimoniali in base alle quali lo stesso ricorrente giustificava la sua consistente retribuzione facendo riferimento al lavoro straordinario.
Anche questo motivo è infondato.
Attraverso una ricostruzione della volontà negoziale espressa dalle parti in merito al "superminimo", basata anche sull'esame delle deposizioni testimoniali, il Tribunale di Firenze è pervenuto al convincimento che l'accordo in questione rivestì "tutt'al più" lo straordinario, ma non anche il lavoro notturno del quale non si era fatto alcun cenno, sicché, in conclusione, "in difetto di una comprovata contraddizione" doveva ritenersi che tale voce non fosse stata toccata, restando così sottoposta alla previsione del contratto collettivo.
L'accertamento compiuto dal Giudice del gravame non può essere oggetto di censura in questa sede non solo in quanto riservato al giudizio di merito, ma anche perché non affetto da contraddizioni logico-giuridiche: la dedotta assimilazione del lavoro notturno al lavoro straordinario - entrambi considerati quali prolungamento della prestazione lavorativa - su cui si fonda l'accusa di contraddittorietà della motivazione, è insostenibile tutte le volte in cui - come nella specie - il lavoro notturno viene prestato con caratteri di periodicità regolare e costituisce una modalità temporale propria delle mansioni svolte nelle ore notturne, piuttosto che un prolungamento di durata delle medesime.
Col terzo motivo - deducendo l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo - la società censura la sentenza impugnata per aver adottato come modalità di calcolo per il compenso per il lavoro notturno la retribuzione "comprensiva del pagamento degli straordinari", così duplicando la voce retributiva, in violazione dell'art. 37 del ccnl secondo cui in caso di lavoro notturno "al personale direttivo va corrisposta la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 108, parte seconda e la maggiorazione del 50% da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione di fatto.
La censura non può essere condivisa in quanto il Tribunale riferisce di aver utilizzato i conteggi elaborati dal c.t.u. in esito ad un apposito supplemento di indagine che ha tenuto conto non solo delle effettive presenze del NT alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma anche di una logica di calcolo correlata, oltre che alla quota oraria della retribuzione di fatto (comprensiva del supermimmo) anche alla maggiorazione del 50% da computare sulla retribuzione normale di cui all'art. 107 del ccnl. In ogni caso, ne' tale iter argomentativo, ne' il conseguente calcolo contabile adottato dalla sentenza sono stati oggetto di analitica e sufficiente contestazione nel motivo di ricorso il quale, pertanto va, anche per questo aspetto, respinto.
Quanto al ricorso incidentale è sufficiente osservare che, esaurendosi esso nell'ambito della mera "intestazione", senza che ad esso segua la formulazione di alcun motivo, se ne deve pronunziare l'inammissibilità.
In considerazione della soccombenza del ricorrente principale, le spese del presente giudizio vanno poste a carico di quest'ultimo, per quanto riguarda il ricorso principale, mentre appare equo compensare le medesime tra le parti in riferimento al ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Pone a carico del ricorrente principale le spese del presente giudizio pari a L. 23.000 oltre a L. 4.000.000 (quattromilioni) per onorari. Spese compensate con riferimento al ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2001