Sentenza 21 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5943 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
1 5943 /0 1 Aula 'A' IN OME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 2398/99 - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO 3127/99 Dott. UI VIDIRI Rel. Consigliere Cron. 12863 - Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere Ud.06/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA INCORPORATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente presso lo domiciliato in ROMA VIA A. BERTOLONI 55, studio dell'avvocato CEFALY FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA SC DI AL BI & C SNC, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e dall'avvocato FERRARA UGO, giusta delega in difeso 2001 atti;
1048
- controricorrente -
-1- nonchè
contro
NE IN;
- intimato e sul 2° ricorso n° 03127/99 proposto da: LA SC DI AL BI SNC, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA UGO, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
NE IN, INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONE SPA;
intimati avversO la sentenza n. 3224/98 del Tribunale di PALERMO, depositata il 03/11/98 R.G.N. 134/95;" udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. UI VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NI BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO A seguito della sentenza del 14 giugno 1990 con la quale il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, NO NE, con ricorso depositato in data 31 luglio 1990, riassumeva davanti al Pretore di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, il giudizio già instaurato nei confronti della s.n.c. "La CA" e della "Intercontinentale Assicurazione s.p.a." per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio su lavoro occorsogli 1'11 agosto 1987. Rilevava, in particolare, il ricorrente che in tale data mentre lavorava UI OD . all'interno della cucina del ristorante-pizzeria "La CA", sita in Palermo alla via Regina Margherita di Savoia n. 72, aveva subito ustioni di terzo grado, con gravi postumi invalidanti agli arti inferiori e superiori, a causa di un incendio sviluppatosi per una fuga di gas, e che il datore di lavoro doveva ritenersi contrattualmente responsabile per tali danni non avendo adottato le misure necessarie per tutelare ai sensi dell'art. 2087 c.c. l'integrità fisica dei lavoratori. Chiedeva, pertanto, il ricorrente la condanna della suddetta società "La CA" al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, compresi quello biologico e quello morale, 1 1 : nonchè l'affermazione dell'obbligo della "Intercontinentale Assicurazioni s.p.a." a garantire la prima nei limiti del massimale assicurato. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore di Palermo con sentenza del 21 ottobre 1984, in difetto di prova sull'imputabilità dell'evento al datore di lavoro, rigettava la domanda proposta dal NE. A seguito di gravame del lavoratore, il Tribunale di Palermo con sentenza del 3 novembre 1998, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la s.n.c. La UI Vicken. CA di AL AG e C., in persona del suo quiolo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in favore di NE NI, la complessiva somma di lire interessi e rivalutazione201.561.220, con gli monetaria sino al saldo;
dichiarava che la Intercontinentale Assicurazione s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, era tenuta a rimborsare alla s.n.c. La CA di AL AG e C. il summenzionato importo di lire 201.561.220, oltre interessi e rivalutazione per la parte rientrante nel massimale;
condannava la s.n.c. La pagamento in favore di NE NOCA al delle spese di primo e secondo grado del giudizio, liquidate rispettivamente in lire 6.832.250 ed in lire 2 8.965.370; poneva definitivamente a carico della s.n.c. La CA le spese della c.t.u. espletata in primo grado;
dichiarava interamente compensate tra tutte le altre parti in causa le spese dei due gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava, in via preliminare, che l'art. 2087 c.c. configurava una norma in bianco, una norma cioè il suo contenuto precettivo non era stato volutamente specificato in modo da consentirne un continuo UI OL adattamento ai dati acquisiti dalla scienza, sicchè la responsabilità del datore di lavoro era configurabile anche allorquando non fossero state violate specifiche norme di prevenzione. Gli obblighi, scaturenti per il citato art. 2087 c.c. a carico del datore di lavoro, entrano poi a far parte del contratto di lavoro con la conseguenza di un inversione dell'onere della prova per cui, accertato il nesso eziologico tra danno e prestazione lavorativa, incombe al datore di lavoro dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto per causa a lui non imputabile e, quindi, di avere fatto tutto quanto possibile per evitare il danno. Dopo tali premesse e dopo avere ancora evidenziato che, per quanto attiene alla prevenzione antinfortunistica vige a carico del 3 datore di lavoro un obbligo di diligenza qualificata, il Tribunale affermava che nel caso di specie non solo non erano state osservate le norme di comune esperienza e prudenza di cui all'art. 2087 c.c., ma risultavano violateaddirittura specifiche disposizioni antinfortunistiche (in particolare l'art. 4 del d.p.r. 29 luglio 1982 n. 577 secondo cui la "prevenzione incendi si esplica ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile n. 547, anche nel settore della prevenzione C degli infortuni sul lavoro"). La legge 7 dicembre UI OL 1984 n. 818 (nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) stabilisce, inoltre, all'art. 1 che "i titolari delle attività indicate nel decreto del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 1982 modificazione del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi - sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965 n. 966 ed al d.p.r. 29 luglio 1), disponendo anche che 1982 n. 577 (comma "nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nulla osta provvisorio di cui al medesimo art.2" (comma 5), mentre poi prevede all'art. 5 che "chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al d.m. 16 febbraio 1982 ometta di chiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendio nonchè il rilascio del nulla osta provvisorio è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000. Il D.M. 8 marzo 1985, infine, contiene le direttive UI LE sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio di cui alla legge 1 luglio 1984 n. 818. Nel caso di specie la condotta del datore di lavoro aveva concretizzato non una semplice trascuratezza, come ritenuto dal primo giudice, ma bensì una vera e propria violazione di specifiche norme di legge. In particolare, pur essendosi in presenza di bombole di normalmente per alimentare i gas utilizzate bruciatori, il locale, in cui si era sviluppato l'incendio, era privo di adeguata reazione, conteneva scatole di cartone e cassette di alcoolici, ed all'epoca dei fatti non era stato oggetto di alcun sopralluogo da parte dei vigili del fuoco sicchè risultava privo del certificato di prevenzione 5 incendi, ottenuto solo in data 5 agosto 1990 a seguito di istanza inoltrata il 18 maggio 1990. In relazione all'entità dei danni il Tribunale -osservava per quanto interessa in questa sede che gli stessi andavano quantificati in lire 201.561.220 con gli interessi e la rivalutazione monetaria, di cui lire 150.500.000 per danno biologico, da incrementare con gli interessi compensativi dalla data del fatto illecito (agosto 1997) al soddisfo,e lire 50.000.000 per danni morali, oltre gli interessi dalla data della sentenza al soddisfo. IL Violuer Il Tribunale infine, in conseguenza della chiamata in garanzia effettuata dalla s.n.c. La CA e per l'effetto del contratto di assicurazione, affermava l'obbligo della Intercontinentale Assicurazioni s.p.a. di rimborsare alla suddetta società "La CA" il suddetto importo per la parte rientrante nel massimale. Avverso tale sentenza proponevano ricorso principale la CA di AL AG s.n.c. e ricorso incidentale la UR Assicurazioni s.p.a., che ha incorporato la s.p.a. Intercontinentale Assicurazioni. NE NO non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 6 1. In primo luogo va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. , la riunione del ricorso, da considerarsi principale, della s.n.c. La CA di AL AG e di quello incidentale della UR Assicurazioni, perchè proposti ambedue contro la stessa sentenza.
2. Con l'unico articolato motivo del suo ricorso la società La CA deduce violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1917, comma 1, c.c. avere premesso che aveva, al momento Dopo UI IO NE, un regolare dell'incidente subito dal contratto di assicurazione con un massimale di lire trecento milioni, il ricorrente sostiene che l'istituto assicuratore avrebbe, in base al suddetto contratto, dovuto provvedere alla integrale liquidazione del danno. Il Tribunale ha però con una sentenza, non sorretta da adeguata motivazione, violato il disposto dell'art. 1917, 1 comma, c.c. in quanto non ha tenuto indenne esso assicurato delle spese del doppio grado di giudizio, ammontanti a ben 15.797.620, e per di più ha posto definitivamente a 1 suo carico anche le spese della consulenza, laddove invece nei contratti di assicurazione per la civile le spese del giudizioresponsabilità configurano un accessorio dell'obbligazione 7 risarcitoria e, pertanto, gravano sull'assicuratore nei limiti di cui al massimale. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Questa Corte ha statuito che la disposizione dell'art. 1917, comma 3, c.c. si riferisce alle spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato, mentre sono fuori dalla normativaprevisione le spese rimborsate vittorioso, che dall'assicurato al danneggiato accessorio dell'obbligazione costituiscono un quito LE risarcitoria e, pertanto, gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale(cfr. Cass. 22 dicembre 1995 n. 13088; Cass. 29 settembre 1978 n. 4347). La stessa Corte ha anche ritenuto che il comma 3 dell'art. 1917 c.c. non può trovare applicazione analogica riguardo alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dal danneggiato vittorioso che abbia ottenuto un risarcimento superiore al capitale assicurato(cfr. Cass. 13 maggio 1980 n.3158). Orbene, nel caso di specie il Tribunale non ha tenuto conto di detti principi nella liquidazione delle spese ed in particolar modo non ha preso in esame il contratto di assicurazione intervenuto tra la società La CA e la Intercontinentale al fine di 8 individuare il relativo massimale e la volontà che le parti di detto contratto avevano espresso in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
3. Con il proprio ricorso la s.p.a. UR Assicurazioni deduce violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e/o rilevabile d'ufficio. In particolare sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione l'eccezione (avanzata sin dal primo UI VI atto difensivo) di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Intercontinentale rispetto alla domanda proposta dal NE, che quale soggetto estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra la società La IN e la Compagnia di assicurazione non poteva chiedere l'accertamento e la dichiarazione dell'obbligo di quest'ultimo alla garanzia. La pronuncia del Tribunale si mostra,pertanto, illegittima per avere erroneamente affermato da una parte che la posizione processuale della società assicuratrice discendeva da una chiamata in garanzia nel contempo, died omettendo completamente, pronunziarsi sulla eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Compagnia assicuratrice. Aggiunge ancora la società ricorrente 9 che la sentenza impugnata è viziata per assoluta carenza di motivazione in merito alla portata della garanzia assicurativa prestata dalla Intercontinetale con la polizza n. 5563807, non avendo il giudice d'appello in alcun modo precisato la portata e l'oggetto contrattuale garantito e non avendo in particolare esaminato la fondatezza dell'assunto secondo il quale la garanzia era limitata solo a quanto l'assicurata fosse tenuta a pagare all'INAIL nell'ipotesi in cui la stessa avesse esperito l'azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro, a DS OLn seguito di condanna penale di quest'ultimo, sicchè nell'obbligo assicurativo non poteva rientrare in alcun modo il danno biologico, essendo le somme liquidate a tale titolo del tutto svincolate dalle prestazioni obbligatorie in base effettuate all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Ed invero, ai sensi del menzionato d.p.r. 65/1124 nelle prestazioni che l'INAIL eroga in causa di infortunio al lavoratore ed ai suoi aventi causa non sono ricompresi nè il danno biologico nè il danno morale, che pertanto non possono essere inclusi nella copertura della polizza di responsabilità civile stipulata. In definitiva l'oggetto della garanzia di quella ditale polizza era rivalere 10 l'assicurata,datrice di lavoro, delle somme che la stessa, quale responsabile civile ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, poteva essere tenuta a corrispondere all'INAIL nell'ipotesi in cui fosse stata esperita azione di rivalsa a seguito di condanna penale del datore di lavoro. Il suddetto ricorso è fondato per quanto di ragione. E' giurisprudenza costante che l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore della responsabilità civile, anche quando l'indennità sia stata pagata IL IO direttamente al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, C.C. è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo danneggiato, per modo che non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il danneggiato, quest'ultimo in mancanza di una normativa specifica, come quella dell'art. 18 1. 24 dicembre 1969 n. 990, non ha azione diretta contro l'assicuratore(cfr. ex plurimis Cass. 3 ottobre 1996 n. 8650; Cass. 27 luglio 1993 n. 8382). Ne consegue che Il NE non poteva con il ricorso introduttivo della lite chiedere, come invece ha fatto, l'affermazione a garantire la dell'obbligo della Intercontinentale CA" nei limiti del massimale società "La assicurato. 11 Nel caso di specie, però, come è detto nella impugnata sentenza, una volta instauratosi il contraddittorio la s.n.c. La CA, dopo avere dedotto l'infondatezza della domanda del NE ha, seppure in subordine, chiesto di essere garantita dalla società assicuratrice, che ha accettato il contraddittorio sui limiti e sull'oggetto del suo obbligo di rivalsa nei riguardi dell'assicurata. Ne consegue che a fronte - della declaratoria dell'obbligo di rivalere la società La CA della somma che quest'ultima doveva corrispondere al NE per l'infortunioa sua volta dedurre il difetto di legittimazione passiva in quilo OL - la UR non può ora dallo stesso subito relazione all'azione di garanzia che ha formato oggetto della presente controversia. Il ricorso della UR risulta invece fondato in relazione alla censura con la quale si addebita alla sentenza impugnata di non avere preso in esame il contenuto del contratto di assicurazione e di non avere, anche attraverso la concreta individuazione del massimale del capitale garantito, accertato se i danni liquidati al NE (danni biologico e morale) fossero о meno compresi contrattualmente tra quelli per i quali era previsto il diritto di rivalsa dell'assicurato. 12 le parti contraenti di Al riguardo va osservato che contratto di assicurazione privata nella loro un autonomia contrattuale possono determinare liberamente il rischio per il quale la copertura assicurativa spiega efficacia, tanto che si è ritenuto che possano nel contratto stesso fare riferimento ad una determinata norma (a carattere non cogente) conferendole natura negoziale(cfr. al riguardo Cass. 8 gennaio 1979 n. 67, che proprio per sottolineare la portata della autonomia negoziale delle parti quisto IO evidenzia come nessuna efficacia possa avere sul contenuto del contratto di assicurazione la modifica della norma legislativa di riferimento); e va, nella stessa direzione, ribadito che la norma dell'art. 1917 c.c., che regola in via generale l'assicurazione della responsabilità civile, non permette di stabilire nei singoli casi la portata dell'obbligo assicurativo e l'esclusione del rischio pattuita in relazione a determinati terzi, versandosi in un problema di interpretazione del contratto da risolversi attraverso la ricerca della volontà effettiva delle parti, da effettuare in base alle regole di ermeneutica sancite negli artt. 1362 ss.c.c. ( cfr. al riguardo Cass. 15 giugno 1978 n. 2979).
4. Consegue da quanto sinora detto che il ricorso 13 della società "La CA" va accolto, così come va accolto, per quanto di ragione, il ricorso della UR e, per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad altro giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Palermo, la quale provvederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
5. Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso della s.n.c. La CA e, per quanto di ragione, il ricorso della UR Assicurazioni s.p.a., cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo anche per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 6 marzo 2001. M. Aun miche IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE visto IOUI ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE 14 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria oggi, 21 APR. 2001 IL CANCELLIEREд е