Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6986 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 069 86 / 02 NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 13030/01Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere- Cron.19674 Dott. Alberto SPANO' - Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. OR GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.19/02/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI RR, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato PASQUALE VIA AGRI NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio 2002 dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e 739 difende, giusta delega in atti;
-1- " controricorrente avverso la sentenza n. 14112/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/05/00 R.G.N. 30071/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. R -2- EG OR
contro
FF. SS. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 18 marzo 1991 OR EG conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma l'Ente Ferrovie dello Stato chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 3.698.498 a titolo di adeguamento dei compensi percepiti per lavoro straordinario. Il Pretore adito con sentenza in data 13 maggio 1991 accoglieva la domanda condannando l'Ente convenuto al pagamento della somma richiesta, maggiorata di interessi legali e rivalutazione. Con sentenza in data 4 giugno 1999 il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza pretorile,condannava l'Ente Ferrovie dello Stato al pagamento in favore dello EG della minor somma di lire 45.800 a titolo di compenso per lavoro straordinario, osservando che il lavoratore aveva prodotto soltanto gli statini paga dei mesi di ottobre 1986 e marzo 1987, mentre non aveva ottemperato all'invito del Tribunale di produrre gli statini paga mancanti in relazione all'intero periodo( controverso. Il giudice del gravame,in conseguenza, affermava che non v'era alcuna prova in ordine allo svolgimento e alla entità del lavoro straordinario svolto per il restante periodo. Concludeva, perciò, rilevando che la liquidazione del compenso per lavoro straordinario andava limitata allo statino del mese di ottobre del 1986. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi. Resiste l'Ente Ferrovie dello Stato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE . . . Con il primo motivo lo EG denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonché difetto, contraddittorietà e insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia, deducendo che davanti al Pretore l'ente datore di lavoro non aveva negato l'avvenuto svolgimento del lavoro straordinario da parte del ricorrente dal 1979 al 1986, poiché si era limitato a contestare i criteri giuridici di calcolo. Anche in appello la società si era limitata a prospettare le tesi giuridiche sostenute in primo grado e ad opporre una generica eccezione circa l'esattezza di calcolo in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio. Il Tribunale, peraltro, - aggiunge il ricorrente -non aveva preso in considerazione tutte le richieste istruttorie avanzate anche in appello, aveva ignorato il conteggio effettuato e aveva preso in considerazione ai fini della sussistenza del diritto soltanto due buste paga. Il dedotto motivo è fondato per quanto di ragione. Il Pretore di Roma nell'accogliere la domanda del lavoratore aveva ritenute provate le ore di lavoro straordinario svolte dallo EG sulla base dei cedolini dello stipendio dal medesimo prodotte e non specificamente contestate dall'Ente Ferrovie, che pure era in possesso dell'apposita documentazione. A fronte della decisione pretorile in ordine alla raggiunta prova sul lavoro straordinario svolto l'Ente Ferrovie dello Stato non aveva in alcun modo in appello opposto una contestazione specifica ex art. 434 primo comma c.p.c. bensì soltanto generica e di stile contro il credito vantato dal lavoratore . Nel rito del lavoro sussiste un obbligo del convenuto di specificare e articolare le sue difese e di prendere posizione in maniera precisa, ai sensi dell'art. 416 terzo comma circa i fatti affermati dall'attore. 2 $ Tuttavia la contestazione generica della pretesa fatta valere dall'attore non costituisce né confessione né ammissione in ordine ai fatti favorevoli all'attore ( v. Cass.17 aprile 1985 n. 2551 ; Cass. 6 marzo 1987 n.2386 Cass. 2 giugno 1990 n. 2386) e non determina, perciò, alcuna inversione del principio generale dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c.- L'obbligo del convenuto di contestazione specifica della pretesa fatta valere in giudizio dall'attore e cioè di compiuta formulazione delle sue difese impostogli dal citato art. 416 terzo comma, pur non traducendosi in irrimediabile decadenza in primo grado ex art. 416 secondo comma o in non evitabile preclusione ex art. 437 secondo comma c.p.c., come per le eccezioni in senso stretto, determina, però, anch'esso, una conseguenza sfavorevole connessa a tale inottemperanza, Infatti l'ammissione da parte del convenuto dei fatti affermati dall'attore, se riconosciuti dal giudice di primo grado ( a nulla rilevando se a torto o a ragione), si realizza in appello se il convenuto in sede di gravame non li contesta questa volta in modo specifico e puntuale, dovendosi interpretare in tal caso in modo più rigoroso l'onere della specificità dei motivi di appello imposto dall'art. 434 primo comma c.p.c.. Ne consegue che in tale ipotesi il giudice del gravame non può accogliere la doglianza del convenuto- appellante circa l'erroneità dell'accoglimento da parte del giudice di primo grado della domanda dell'attore per non avere quest'ultimo assolto all'onere della prova su lui incombente ex art. 2967 c.c., se prima non accerta ( dandone conto con adeguata motivazione ) la natura specifica e puntuale delle difese formulate in primo grado dal convenuto medesimo in ottemperanza all'art. 416 terzo comma c.p.c. In applicazione dei sopra esposti principi di diritto il giudice del gravame non poteva riformare la sentenza di primo grado sulla base della contestazione avanzata in appello dall'Ente Ferrovie dello Stato in ordine alla mancata prova fornita in proposito dal dipendente sulla quantità di ore di lavoro straordinario compiute, atteso il suo obbligo in sede di appello di contestazione specifica in relazione 3 alla contestazione generica, se valutata tale, fatta in primo grado;
anzi avrebbe dovuto ritenere per -ammessi i fatti se, prendendo in esame come era suo onere la contestazione, ossia la difesa, formulata in proposito in primo grado dall'Ente convenuto, l'avesse ritenuta, dopo tale esame, generica. Ne consegue che in accoglimento per quanto di ragione del dedotto motivo la sentenza impugnata va cassata in ordine al disposto rigetto della domanda del lavoratore per asserita mancata prova da parte del medesimo sul compiuto lavoro straordinario, in quanto, in applicazione del sopra sottolineato principio di diritto, la Corte di merito del rinvio dovrà accertare se attraverso l'esame delle difese avanzate in primo grado in ordine alla sussistenza delle ore di lavoro straordinario svolte dal lavoratore l'ente convenuto abbia avanzato in quella sede, in ottemperanza all'obbligo impostogli dall'art. 416 terzo comma c.p.c., contestazioni generiche o specifiche. La Corte del rinvio esaminerà, se del caso, le ulteriori doglianze del lavoratore in ordine al mancato accoglimento delle richieste istruttorie. Inoltre la Corte di merito, alla quale la causa va rinviata per l'ulteriore esame, in accoglimento per quanto di ragione anche del secondo motivo dedotto dal dipendente, nell'uniformarsi al principio di diritto sopra sottolineato, dovrà conseguentemente accertare se si sia o no maturata la prescrizione quinquennale eccepita dall'Ente Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) in relazione ai crediti anteriori al 13 marzo 1982. La sentenza impugnata, infatti, aveva omesso di pronunciare, come lamentato dallo EG, sull'eccezione di interruzione della prescrizione sollevata dal lavoratore ex art.2944 c.c. in relazione al dedotto riconoscimento del diritto che sarebbe stato contenuto nelle circolari n. 57 del 5 maggio 1980 e n. 58651 del 15 ottobre 1980 attribuite all'ente datore di lavoro. 4 Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione del primo e del secondo motivo del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila, la quale definirà la lite uniformandosi al principio di diritto sopra sottolineato e, procedendo ai necessari accertamenti in fatto sopra descritti conseguenti al disposto annullamento anche per omessa motivazione ( v. Cass.14 maggio 1983 n. 3312 ; Cass. Sezioni Unite 13 settembre 1997 n. 9095), dovrà offrire in proposito motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 19 febbraio 2002. engliche I woull Il Presidente Il Consigliere estensore Matule Capita дея IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, …..14 MAG. 2002 Ph le IL CANCELLIERE/ 5