Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l'estinzione per prescrizione), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il PM e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti.
Commentario • 1
- 1. Revoca patente: sospensione cautelare conta (Cass. 126/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2007, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Luigi - Presidente - del 12/12/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1811
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 24249/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze;
avverso la sentenza pronunciata in data 5 aprile 2 004 dal Tribunale di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve;
nel procedimento
contro
:
EO SO, nato a [...] il [...];
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di FIRENZE - sezione distaccata di Pontassieve - dichiarava non doversi procedere nei confronti di SO EO per essere la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza (del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, art. 186 C.d.S., comma 2), commessa in Figline Val D'Arno il
21 febbraio 1999, estinta per prescrizione.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze, censurando il fatto che il Tribunale non avesse disposto la trasmissione degli atti al prefetto per l'eventuale applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dal D.Lgs. anzidetto, art. 224, comma 3. Sostiene il ricorrente che l'obbligo di trasmissione, pur non essendo esplicitamente previsto, deriverebbe dal fatto che il citato art. 224 impone al prefetto l'adozione del provvedimento di sospensione della patente anche in caso di dichiarata estinzione del reato. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In assenza di una norma che preveda uno specifico obbligo in tal senso, la mancata trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente per l'eventuale irrogazione di sanzioni non può mai costituire un vizio della sentenza che non vi abbia provveduto.
La previsione contenuta nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 224, comma 3, secondo cui, nell'ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato, il prefetto è tenuto a verificare se sussistano o no le condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, non implica necessariamente - come asserisce il ricorrente - che alla trasmissione degli atti debba procedere il giudice che ha pronunciato la sentenza, potendo provvedervi lo stesso pubblico ministero e nulla vietando, naturalmente, che sia lo stesso prefetto a richiederne l'invio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008