Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2007, n. 3474
CASS
Sentenza 12 dicembre 2007

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Massime1

In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l'estinzione per prescrizione), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il PM e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti.

Commentario1

  • 1Revoca patente: sospensione cautelare conta (Cass. 126/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 gennaio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2007, n. 3474
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3474
Data del deposito : 12 dicembre 2007

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