Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03323/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2025, proposto da
GE NG, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo AN Turiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Direzione Prov.Le Messina, non costituita in giudizio;
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della cartella di pagamento n. 295 2025 00096541 56 000 notificata in data 7 aprile 2025, con la quale è stato ingiunto allo stesso il pagamento della somma complessiva di Euro 6.966,64 derivante dal D.D.S. n. 3165 del 14 ottobre 2020, notificato in data 29.11.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. TA AN IO MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 05/06/2025, il Sig. GE NG ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00096541 56 000 notificata in data 7 aprile 2025, con la quale è stato ingiunto allo stesso il pagamento della somma complessiva di Euro 6.966,64 derivante dal D.D.S. n. 3165 del 14 ottobre 2020, notificato in data 29.11.2021, con cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 del D.Leg.vo n. 42/2004, era stata irrogata al ricorrente la sanzione del pagamento della somma di Euro 5.800,64 quale indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di un fabbricato a due elevazioni f.t. in contrada Muscianò di Graniti (ME).
Si è costituito in giudizio a mezzo del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello l’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni; ma non (anche) la parimenti intimata Agenzia delle Entrate – Riscossione - Agente della Riscossione – Provincia di Messina.
All’interno di memoria depositata in segreteria il 10 ottobre 2025 la Difesa Erariale ha eccepito:
1) il difetto di giurisdizione del giudice adito, perché, se rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti il provvedimento sanzionatorio, appartengono alla giurisdizione del Giudice ordinario le controversie attinenti la successiva procedura di riscossione;
2) la carenza di legittimazione passiva dell’Amministrazione regionale in relazione alle doglianze inerenti l’operato dell’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione per la provincia di Messina), che ha curato la iscrizione a ruolo della sanzione, e/o afferenti vizi propria della cartella.
In data 20/11/2025 si è svolta l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, in esito alla quale esso è stato trattenuto in decisione
In base al principio della cd. ragione processuale più liquida, il Collegio prescinderà dall’esame della eccezione sub 2), stante la fondatezza di quella sub 1).
Come rappresentato dallo stesso ricorrente in narrativa, avverso il D.D.S. n. 3165 del 14 ottobre 2020 “è stato proposto tempestivo ricorso davanti codesto Ecc.mo T.A.R. che, però, con sentenza n. 571/2024, lo ha rigettato ”. A fronte di ciò, il potere esercitato con il provvedimento impugnato in nulla s’apparenta, così come invece sarebbe necessario per radicare la giurisdizione in capo al giudice adito in base al primo comma dell’art. 7 c.p.a., al” l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni ”. Si tratta piuttosto dell’esercizio di un diritto di credito – ormai accertato in modo definitivo in base alla conseguita inoppugnabilità del D.D.S. n. 3165 del 14 ottobre 2020 -, in relazione al quale le censure di cui al primo motivo di ricorso, di violazione e falsa applicazione delle prescrizioni di legge relative alla iscrizione a ruolo delle sanzioni ai fini della esecutività del ruolo medesimo e di difetto assoluto di motivazione, non attengono affatto all’esercizio di un potere pubblicistico, ma al modo in cui alle PP.AA. è dato procedere coattivamente alla riscossione dei propri diritti di credito: id est a circostanze a poter conoscere delle quali è soltanto il Giudice ordinario, quale organo cui spetta la tutela del diritto soggettivo perfetto alla integrità del patrimonio (qui del ricorrente).
Per quanto invece attiene alla censura di cui al secondo motivo di ricorso (di violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge n. 689/81 in relazione all’art. 167 del D. Leg.vo n. 42 del 2004 e di eccesso di potere), il Collegio osserva quanto segue.
Il problema della (ritenuta, da parte del ricorrente) prescrizione del diritto di credito di cui al D.D.S. n. 3165 del 14 ottobre 2020 è stato affrontato e risolto all’interno della sentenza n. 571/2024 della I^ Sezione Interna di questo TAR - già passata in cosa giudicata a causa della sua mancata impugnazione -, della quale si riporta il pertinente passo:
“ nel terzo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene che il termine iniziale di decorrenza per evitare la prescrizione per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 sia “quello di adozione del provvedimento con cui l’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico si esprime, anche tacitamente, sulla compatibilità delle opere realizzate e, in buona sostanza, rilascia il nulla-osta postumo” ed eccepisce, quindi, l’intervenuta prescrizione.
Il motivo è infondato atteso che per giurisprudenza consolidata il dies a quo dal quale far decorrere il tempo necessario alla prescrizione coincide con la cessazione del carattere permanente dell’illecito paesaggistico e, quindi, con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (ex plurimis, C.G.A. 23 ottobre 2023, n. 710; 17 marzo 2021, n. 214; 9 febbraio 2021, n. 95; 6 novembre 2020, n. 1010; 1 ottobre 2020, n. 853; 27 dicembre 2018, n. 1034; 22 agosto 2018 n. 484; 5 giugno 2017, n. 270; Cons. Stato, Sez. II, 2 ottobre 2019, n. 6605; T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. I. 31 maggio 2021, n.1791; 8 aprile 2021, n. 1083; 1 giugno 2020, n. 1197; 21 gennaio 2020, n. 157; 12 aprile 2019, n. 797).
Nel caso in esame, il titolo edilizio è stato rilasciato il 4 febbraio 2021 e, pertanto, il termine della prescrizione di cinque anni non è ancora decorso ”.
Tuttavia, ciò che il quel caso ha consentito di trattenere la giurisdizione in capo al giudice adito è stato il fatto che con il provvedimento impugnato fosse stata contestata la legittimità di una sanzione amministrativa in materia paesaggistica - sicchè, come da condivisa giurisprudenza, “ tenuto conto di quanto precisato dall'art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm.D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, a mente del quale "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio", si deve ritenere che la materia urbanistica concerna tutti gli aspetti dell'uso del territorio e perciò anche gli atti in materia di vincolo paesaggistico-ambientale (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8171; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 15 giugno 2020, n. 376; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 7 maggio 2020, n. 320 )”[T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, sentenza 1 marzo 2023, n. 302]. Ma nel caso di specie ad esser stata contestata non è la legittimità di un provvedimento amministrativo (sanzionatorio) in materia paesaggistica, ma quella di un atto giuridico strumentale e servente rispetto alla soddisfazione di un diritto di credito, la cui esistenza e consistenza è stata ormai incontrovertibilmente accertata da un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile dopo l’adozione della sentenza n. 571/2024 della I^ Sezione Interna di questo TAR (e la mancata impugnazione della stessa dinnanzi al C.G.A.R.S.).
Nel caso a mani la eccezionale deroga alla giurisdizione del G.O. in materia di sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981 non può quindi essere “superata” da una giurisdizione esclusiva del G.A., che invece si arresta laddove l’Amministrazione intimata, così come nel caso di specie, abbia agito non già mediante provvedimenti amministrativi, bensì mediante un atto giuridico – di natura non provvedimentale - finalizzato alla soddisfazione di un proprio diritto soggettivo perfetto (di credito).
Il Collegio pertanto, conclusivamente pronunciando, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe, con l’avvertenza che esso potrà essere riassunto dinnanzi all’organo dell’AGO competente per materia, valore e territorio a norma e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 11 c.p.a.
Sulla refusione delle spese di lite il Collegio pronuncia come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’intimato Assessorato Regionale, che liquida nell’importo di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro, più accessori così come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL CH, Presidente
TA AN IO MI, Consigliere, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA AN IO MI | EL CH |
IL SEGRETARIO