Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2188
CASS
Sentenza 15 febbraio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non sono applicabili ne' le speciali forme di tutela previste dall'art. 5 del C.C.N.L. 16 luglio 1979 per l'industria metalmeccanica privata in favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ne' la disposizione dell'art. 14 n. 1 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966, relativa al nullaosta richiesto per il licenziamento individuale degli agenti sindacali aziendali.

In materia di licenziamenti collettivi incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della corretta applicazione dei criteri di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, in analogia con la previsione dell'articolo 5 della legge n. 604 del 1966; ciò implica che fatti costitutivi della pretesa del lavoratore sono l'esistenza del rapporto di lavoro e il licenziamento, e l'osservanza dei criteri di scelta si configura quale fatto impeditivo che deve essere allegato nella comparsa di risposta e provato dal datore di lavoro, mentre le contestazioni del lavoratore circa i propri titoli prioritari per la conservazione del rapporto hanno il valore di fatti costitutivi di secondo grado da dedurre nella prima difesa utile.

Nel caso in cui sia stata domandata la declaratoria di illegittimità di un licenziamento collettivo per carenza dei presupposti e violazione delle norme sui criteri di scelta, non è consentito al giudice di esaminare d'ufficio il profilo dell'eventuale nullità dell'atto risolutivo per mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, delle regole procedimentali ; ne' l'esame di tale profilo può ritenersi imposto dal principio di cui all'art. 1421 cod. civ. sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio va coordinato con le regole del processo, e, segnatamente, con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.), i quali escludono che il giudice possa dichiarare di sua iniziativa una nullità il cui accertamento presupponga l'esercizio di una azione diversa da quella in effetti proposta.

Commentari2

  • 1Criteri di scelta
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 28 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Eleonora Pini ed aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Il problema dei criteri di scelta tra lavoratori si pone nel caso di esuberanze riferibili non a singole e predeterminate posizioni lavorative, ma a un gruppo indifferenziato di lavoratori. In tali casi, è necessario individuare, tra i diversi lavoratori potenzialmente colpiti dall'esuberanza, quali collocare in mobilità o sospendere in CIG. Ciò inevitabilmente avviene attraverso criteri di selezione, che il legislatore non vuole lasciare alla libera discrezione del datore di lavoro (anche perché, se così fosse, l'esuberanza del personale si ridurrebbe a pretesto per l'eliminazione di lavoratori …

     Leggi di più…

  • 2Licenziamento ex legge n. 223/91: condizioni di legittimità
    Antonio Gerardo · https://www.studiocataldi.it/ · 19 novembre 2018

    Avv. Paola Patrevita e Avv. Antonio Gerardo - Importante decisione del Tribunale di Benevento che, con ordinanza del 14.11.2018 del Giudice del Lavoro Dott.ssa Campidoglio, ha, tra l'altro, analizzato le varie fasi di una procedura di mobilità ex L. n. 223/91 e ne ha evidenziato, attraverso un attento esame della giurisprudenza della Suprema Corte, i caratteri legittimanti la condotta datoriale. Nel caso sottoposto al vaglio del Giudicante, il ricorrente ha dedotto di essere stato licenziato al termine di una procedura di riduzione del personale avviata dall'azienda a seguito di una compressione della commessa sulla quale il prestatore è stato utilizzato. Il Giudice quindi, ha dapprima …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2188
Data del deposito : 15 febbraio 2001

Testo completo