Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 3
In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, non sono applicabili ne' le speciali forme di tutela previste dall'art. 5 del C.C.N.L. 16 luglio 1979 per l'industria metalmeccanica privata in favore dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ne' la disposizione dell'art. 14 n. 1 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966, relativa al nullaosta richiesto per il licenziamento individuale degli agenti sindacali aziendali.
In materia di licenziamenti collettivi incombe sul datore di lavoro l'onere della prova della corretta applicazione dei criteri di cui all'articolo 5 della legge n. 223 del 1991, in analogia con la previsione dell'articolo 5 della legge n. 604 del 1966; ciò implica che fatti costitutivi della pretesa del lavoratore sono l'esistenza del rapporto di lavoro e il licenziamento, e l'osservanza dei criteri di scelta si configura quale fatto impeditivo che deve essere allegato nella comparsa di risposta e provato dal datore di lavoro, mentre le contestazioni del lavoratore circa i propri titoli prioritari per la conservazione del rapporto hanno il valore di fatti costitutivi di secondo grado da dedurre nella prima difesa utile.
Nel caso in cui sia stata domandata la declaratoria di illegittimità di un licenziamento collettivo per carenza dei presupposti e violazione delle norme sui criteri di scelta, non è consentito al giudice di esaminare d'ufficio il profilo dell'eventuale nullità dell'atto risolutivo per mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, delle regole procedimentali ; ne' l'esame di tale profilo può ritenersi imposto dal principio di cui all'art. 1421 cod. civ. sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio va coordinato con le regole del processo, e, segnatamente, con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.), i quali escludono che il giudice possa dichiarare di sua iniziativa una nullità il cui accertamento presupponga l'esercizio di una azione diversa da quella in effetti proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2188 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BE LV, CA NA, AR IG, RB ME, MO IU, RL IG, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato VALLEFUOCO ANGELO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GASPARI LUCIANA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SAIMA INDUSTRIE MECCANICHE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGOSTINO DE PETRIS 86, presso lo studio dell'avvocato CAVASOLA PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINTI RICCARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 419/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 25/02/98 R.G.N. 169/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato VALLEFUOCO ANGELO;
udito l'Avvocato CINTI RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni sei ricorrenti, ed in più tale TO, convennero avanti al pretore del lavoro di Verona la "SA Industrie Meccaniche s.p.a." per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento collettivo ad essi intimato con lettere del 1.3.1993, con conseguente reintegrazione e condanna al pagamento delle retribuzioni.
Assumevano che i licenziamenti erano illegittimi per carenza dei presupposti dei licenziamenti collettivi (inesistenza della stabile riduzione dell'attività economica) e per violazione delle norme sui criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Il ricorrente NI deduceva altresì la propria qualità di invalido e la violazione delle norme sulle quote di invalidi da tenere alle dipendenze nonché la circostanza che il recesso in un primo tempo e prima dell'esaurimento delle procedure gli era stato comunicato verbalmente;
il TO e il RB deducevano la propria qualità di rappresentanti sindacali, la natura discriminatoria del licenziamento nei loro confronti anche perché intimato senza il nulla osta delle organizzazioni sindacali. I ricorrenti, ad eccezione del NI, deducevano altresì di essere stati collocati in cassa integrazione senza che fosse osservato il criterio della rotazione tra tutti i lavoratori ed in violazione dei canoni di correttezza e buona fede.
Sull'opposizione della SAIMA e dopo l'esperimento della prova orale il pretore dichiarava la illegittimità del licenziamento del solo TO, respingendo ogni ulteriore domanda.
Riguardo in particolare ai criteri di scelta, il Pretore osservava, da un lato, che essi dovevano essere applicati con riferimento all'intero complesso industriale, e, dall'altro, che l'istruttoria svolta aveva consentito di accertare che alcuni lavoratori, ad eccezione del TO, svolgevano mansioni coinvolte nella ristrutturazione e non avevano altra professionalità che consentisse il loro reimpiego, mentre altri svolgevano compiti che erano stati ridotti, ad eseguire i quali era rimasto solo un lavoratore invalido, che non poteva essere licenziato senza alterare la percentuale di invalidi impiegati.
Avverso tale decisione gli odierni ricorrenti proponevano impugnazione avanti il Tribunale di Verona, sviluppando dodici motivi d'appello.
Con sentenza in data 6.2.1998, il Tribunale di Verona ha respinto il ricorso.
Hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti indicati in epigrafe, con dieci motivi, illustrati da memoria.
L'intimata societ?, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito.
Motivi della decisione
Con il settimo motivo di ricorso, da esaminare per primo in ordinato iter logico, i ricorrenti deducono il vizio di omessa pronuncia sul sesto motivo di appello, con il quale essi, in qualità di appellanti, avevano lamentato la insussistenza dei presupposti per procedere al licenziamento collettivo.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, questa dedica le pagg. 14 e 15 alla motivazione del rigetto del motivo di appello in questione. Così essa recita:
"Quanto alla doglianza relativa alla asserita insussistenza dei presupposti stessi di adozione della procedura di mobilità o, per meglio dire, della ritenuta sufficienza della dichiarazione di stato di crisi ai fini della legittimazione all'adozione della procedura, basti notare che il Pretore ha fatto idonea e condivisibile analisi degli elementi storici acquisiti al processo in ordine alle situazioni di fatto comprovanti l'esistenza di un presupposto legittimante detta procedura e non si è affatto accontentato della semplice dichiarazione. Ha infatti rilevato che lo strumento della CIGO era stato adoperato sino al suo limite massimo di esaurimento;
che il valore complessivo degli ordini acquisiti era calato enormemente;
che a seguito dei licenziamenti è stato di fatto attuato un programma di ristrutturazione della organizzazione produttiva, per tenere conto sia della riduzione delle commesse sia della necessità di una minore spesa complessiva, per il personale dipendente, elementi storici che sono idonei presupposti (ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 223 del 1991) per dare corso alla procedura per la dichiarazione di mobilit?. Ciò posto (e riaffermata la inoppugnabilità dei fatti storici accertati in causa) volere entrare nel merito della decisione di adozione della procedura di mobilità dovrebbe significare ripercorrere le scelte imprenditoriali e sostituirsi ad esse, nel mentre è ormai opinione unanime della dottrina che a seguito della emanazione della legge n. 223 il controllo giurisdizionale non può che "limitarsi alla verifica della corrispondenza della motivazione a quella prevista dalla legge ed alla veridicità della stessa" ... Se dunque il limite per l'esercizio del potere imprenditoriale è il rispetto della "procedura" e nel controllo giurisdizionale non è ricompreso il potere di controllo sulla fondatezza della motivazione, è sufficiente che si acclari l'esistenza di una relazione logica e cronologica tra i licenziamenti collettivamente intimati e il programma di "ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale" perché si possa dire (e nella specie va detto) che i provvedimenti imprenditoriali restano all'interno di una sfera di non sindacabilit?".
Poiché i ricorrenti non contestano la fondatezza di quanto motivato dal Tribunale, ma deducono solo il vizio di omessa pronuncia, il settimo motivo di ricorso va respinto.
Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi d'appello n. 7-8-9, in quanto asseritamente nuovi.
Sul punto il Tribunale così si è espresso:
"Quanto al capo settimo di gravame, nella parte in cui si lamenta la violazione del comma 9 dell'art. 4 della legge 223 del 1991, per la omessa comunicazione agli uffici del lavoro ed alle r.s.a. delle modalità a mezzo delle quali la SA addivenne alla cernita dei dipendenti da mettere in mobilità e poi licenziare, si tratta di doglianza che non trova riscontro alcuno, ne' nella pronuncia di prime cure ne' nelle domande formulate nel giudizio di primo grado dagli allora ricorrenti.
Come vera e propria domanda nuova simile gravame deve essere qualificato giacché esso non si limita a valutare in un'ottica differente ragioni già poste a sostegno della richieste dispiegate in prime cure ma introduce un nuovo "thema decidendum" in un grado di giudizio in cui i "nova" sono preclusi espressamente dalla regola dei rito. Ai fini dell'esame del gravame qui in parola occorrerebbe infatti non solo esaminare questioni del tutto nuove e mai proposte nel precedente grado ma anche valutare fatti prima mai oggetto di esame e prendere in considerazione circostanze non mai prima considerate, quale - appunto - la circostanza della avvenuta (e, in tesi, insufficiente) comunicazione prescritta dall'art. 4 comma 9 anzicitato ...".
I ricorrenti censurano le proposizioni riportate, assumendo in sostanza che la doglianza di inosservanza dei criteri di scelta, proposta nel ricorso introduttivo del giudizio, contiene quella oggetto del motivo di appello, di omissione o di insufficienza della comunicazione di cui all'art. 4 comma 9.
Invocano il precedente di questa Corte 11.3.1997 n. 2165, secondo cui la contestazione della inosservanza dei criteri di scelta presuppone anche quella della rituale adozione degli stessi.
Il motivo non è fondato.
Il Collegio ritiene condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la censura sull'osservanza sostanziale dei criteri di scelta non comporta quella sugli elementi procedurali e formali, i quali possono costituire autonoma causa di inefficacia del licenziamento collettivo (Cass. Sez. Un. 11 maggio 2000 n. 302/SU) e comportano quindi distinti profili di allegazione e di prova. Con lo stesso primo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello n.
8. Con questo gli appellanti avevano dedotto la illegittimità della procedura di comminazione dei licenziamenti, in ragione della "esternazione dei nominativi dei destinatari finali della procedura medesima in fase antecedente la comunicazione dei puntuali atti di recesso", comportante anticipazione del "giudizio finale". Il Tribunale rilevava che la censura si componeva di due parti: da una parte ribadiva la doglianza, già contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, di indicazione nominativa del solo NI (per comunicazione orale a lui direttamente effettuata) dall'altra lamentava la possibilità di identificazione degli altri licenziandi per il fatto della troppo specifica indicazione della "professionalit?" del personale ritenuto eccedentario. Per questa seconda parte il Tribunale riteneva il motivo di gravame nuovo ed inammissibile, per le medesime considerazioni espresse a proposito del settimo motivo.
Viceversa, per quanto riguarda il NI, il Tribunale valutava nel merito il motivo di doglianza, affermando che "Anche questa censura è stata correttamente disattesa dal pretore, atteso che non si vede in quale vizio possa essere incappato il datore di lavoro che (evidentemente senza spirito emulativo) ha anticipato al dipendente e con comunicazione del tutto informale l'eventualità di una sua considerazione nel novero dei licenziandi ...".
Nel medesimo primo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello n. 9, con il quale i medesimi lamentavano la genericità dei contenuti della comunicazione di avvio della procedura di mobilit?, sotto il profilo che nell'atto in esame sarebbero carenti sia i dati numerici utili a consentire apprezzamento circa lo stato di crisi, sia le notizie circa i motivi tecnici per i quali si ritenesse di non poter adottare misure alternative ala mobilità e circa le misure programmabili per fronteggiare sul piano sociale l'attuazione del piano di ridimensionamento.
Il Tribunale, premesso che il contenuto necessario dell'atto in questione è delineato nel comma 3 dell'art. 4 della legge n. 223, riteneva il motivo di appello inammissibile, poiché all'esame di essa sarebbe funzionale il dato storico della completezza delle comunicazione che non è mai stato fatto oggetto di indagine o di mera allegazione nel corso del primo grado di giudizio. I ricorrenti in questa sede di legittimità accomunano in unica censura le statuizioni riportate della sentenza impugnata relative ai motivi di appello n. 8 e 9, assumendo che, poiché la mancata osservanza delle regole procedurali causa la nullità dell'intera procedura, tale vizio può essere rilevato d'ufficio per la prima volta dal giudice di appello, e quindi eccepito dalla parte per la prima volta in quella sede.
si deve in contrario osservare che il principio di cui all'art. 1421 c.c., sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del negozio giuridico in ogni stato e grado del giudizio, va coordinato con le regole del processo, e, segnatamente, con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 99 e 112 c.p.c.), i quali escludono che il giudice possa dichiarare di sua iniziativa una nullità il cui accertamento presupponga l'esercizio di una azione, o di una prospettazione, diversa da quella in effetti proposta (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11455, 16 giugno 1994 n. 5833, 1 febbraio 1993 n. 1203). L'intero primo motivo di ricorso va pertanto respinto. Va altresì respinto l'ottavo motivo con cui i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 11 legge 2.4.1968 n. 482, dell'art. 5 comma 2 l. 223/91 e dell'art. 9 ultimo comma D.L. 29.1.83 n. 17, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il licenziamento intimato all'invalido civile signor NI, nonostante che per effetto di tale licenziamento venisse violata la soglia del 15% di invalidi presenti in azienda.
La decisione del Tribunale è conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui "Il licenziamento collettivo per riduzione di personale può estendersi ai lavoratori assunti nelle forme del collocamento obbligatorio, anche se per effetto di tale provvedimento l'aliquota di posti ad essi riservata per legge rimanga scoperta;
il riferimento, contenuto nella disposizione dell'art. 9 secondo comma della legge n. 79 del 1983 (richiamata dall'art. 5 secondo comma della legge n. 223 del 1991) alle quote previste dalla legge n. 482 del 1968 non assicura all'esito del licenziamento la proporzione tra lavoratori assunti obbligatoriamente e personale occupato, perché si riferisce solo alle percentuali del numero dei soggetti protetti da includere nel licenziamento collettivo (Cass. 14.5.1998 n. 4886;
2.11.1991 n. 11661, 9/11/1990, n. 10802, 19.04.1990 n. 3216, 11/06/1987 n. 5103,).
Va infine respinto il nono motivo con cui i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 accordo interconfederale 14.4.1966, censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante, al fine del licenziamento intimato al signor RB, la mancata richiesta di nullaosta alle organizzazioni sindacali di cui esso era rappresentante.
L'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne (che sostituisce il precedente accordo dell'8 maggio 1953) prevede, all'art. 14, che i membri di commissione interna ed i delegati di impresa in carica e uscenti, fino ad un anno dalla cessazione della carica, non possono essere licenziati o trasferiti senza il nullaosta delle organizzazioni sindacali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e l'azienda.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che le disposizioni di legge e della contrattazione collettiva prevedenti limitazioni al potere di licenziamento individuale non siano applicabili ai licenziamenti collettivi (Cass. 20 maggio 1983 n. 3514, concernente la Legge 15 luglio 1966, n. 604 e l'art. 5, parte generale, del ccnl per i metalmeccanici 1 maggio 1976; Cass. 22 dicembre 1987 n. 9534 e Cass. 24 maggio 1991 n. 5907, sulla stessa disposizione contrattuale nonché specificamente sull'art. 14 dell'A.I. 18.4.1966 in esame).
Il ricorrente invoca l'autorità del precedente di questa Corte 6 luglio 1990 n. 7105, limitandosi a riportarne la massima. Ma tale sentenza non ha affrontato il punctum decisionis rilevante nella presente causa;
in una fattispecie di licenziamento collettivo in cui il nullaosta era stato richiesto dopo l'intimazione del licenziamento, la Corte ha respinto il motivo di ricorso del lavoratore, affermando la tempestività della richiesta. Vanno viceversa accolti i motivi da 2 a 6, da esaminare congiuntamente per la loro connessione.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata in atti l'intervenuta soppressione dei reparti cui gli odierni ricorrenti erano adibiti.
Con il terzo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto provata la preventiva comparazione, ad opera del datore di lavoro, delle distinte posizioni dei lavoratori del reparto macchine barenatrici (ridotto e non soppresso) interessati dalla procedura, quanto a carichi di famiglia ed anzianit?. In sostanza i ricorrenti si dolgono che in un reparto con tre addetti, di cui uno da conservare, la società abbia mantenuto in servizio l'invalido Chiappin, ed abbia licenziato i ricorrenti SE ed ND, i quali pretendono di avere maggiori carichi di famiglia o di anzianit?, e che il licenziamento del Chiappin non avrebbe inciso sulla quota degli invalidi da assumere obbligatoriamente. Con il quarto motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui avrebbe ritenuto che possano costituire criterio esclusivo di scelta le esigenze d'ordine organizzativo, a prescindere dai criteri legali dell'anzianità e dei carichi di famiglia.
I ricorrenti ammettono che la concertazione sindacale può prescegliere anche uno solo di detti criteri, ma assumono che in caso di mancato accordo al riguardo tra le parti sociali, i tre criteri dalla legge indicati vanno tra loro integrati.
Contestano la coincidenza tecnico concettuale tra macchine e reparto posta a base della decisione del Tribunale;
contestano in particolare che il centralino possa essere considerato un reparto;
affermano che in realtà la SA si limitò a sopprimere alcune mansioni. Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'irrilevanza delle attitudini e delle esperienze specifiche dei lavoratori licenziati nelle lavorazioni conservate. Illustrano ampiamente le mansioni svolte in passato, per dimostrare la propria perfetta conoscenza e fungibilità nelle lavorazioni preservate.
Con il sesto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 277 c.p.c., censurano la sentenza impugnata, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per aver omesso di delibare la censura, contenuta nel motivo di appello n. 3, relativa alla divaricazione tra motivi addotti in sede di comunicazione di apertura della procedura di mobilità e ragioni allegate in sede di giudizio;
erroneità della decisione impugnata, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione degli artt. 2 l. 604/1966 e 4 l. 223/1991, comma 3 e comma 9 (immodificabilità dei motivi di licenziamento).
I ricorrenti individuano la divaricazione nella circostanza che la SA, nella comunicazione di apertura del procedimento di mobilit?, addusse la ricorrenza di ragioni di grave disagio finanziario, indicando quale possibile rimedio, atto al contenimento dei costi fissi, dedotti siccome eccessivi, la soppressione di taluni reparti;
mentre in sede esecutiva si limitò a dismettere talune attivit?, in quanto collegate all'operatività di macchine industriali dismesse, già collocate, "disordinatamente", in più reparti. Le censure sono complessivamente fondate per i motivi che seguono. Ai fini della determinazione dell'ambito di attuazione del licenziamento collettivo e dell'individuazione dei lavoratori da licenziare deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell'azienda, salvo che questa risulti divisa in singole unità produttive (Cass. 9 giugno 1993 n. 6418, Cass. 29 dicembre 1998 n. 12879); sicché non può valere a ridurre il numero dei soggetti da valutare comparativamente il mero ridimensionamento (o la stessa soppressione) di un reparto, potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti a tale reparto solo allorquando sia costoro sia gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non omogenee che ne rendano impraticabile in radice qualsiasi comparazione (Cass. 10 luglio 2000 n. 9169). In applicazione di tale principio, questa Corte, in fattispecie analoga a quella odierna, ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto corretta la individuazione dei lavoratori da licenziare in base al criterio dell'appartenenza ai reparti da sopprimere, senza motivare circa l'esistenza in altri reparti di lavoratori aventi identica professionalità (Cass. 16 gennaio 1996 n. 327). Nel caso di specie, dalla stessa sentenza impugnata risulta che la azienda della controricorrente non è divisa in più unità produttive;
pertanto la deroga al criterio della universalità della scelta andava motivata con particolare rigore.
Un primo motivo di insoddisfazione della sentenza impugnata è costituito dalla correlazione che essa istituisce tra macchine e reparti, e quindi tra lavoratori addetti a tali macchine e professionalità infungibili, senza adeguata motivazione. Ora, se si può convenire con il Tribunale che il reparto può costituire una specificazione del criterio tecnico-organizzativo, in quanto attraverso il reparto possono essere individuate le professionalità infungibili (vedi a tale riguardo Cass. 29 novembre 1999 n. 13346 sull'ammissibilità della soppressione di determinate posizioni di lavoro anche in licenziamento collettivo), tuttavia l'enunciazione di tale principio non è sufficiente a sostenere la decisione del caso concreto, dovendo il giudice del merito verificare che siano state comparate tutte le professionalità analoghe esistenti in azienda. Su tale piano probatorio la sentenza impugnata è carente, perché non ha motivato in maniera appagante innanzitutto sulla immedesimazione tra macchine e reparto, ed in secondo luogo sulla non fungibilità dei lavoratori licenziati, in un contesto produttivo medio-piccolo con elevata circolarità delle mansioni. A tale proposito è cruciale il problema, sollevato dai ricorrenti, dei criteri di scelta, cui consegue quello del riparto degli oneri probatori.
Sul primo la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che i criteri di scelta, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati, a norma degli art. 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, in concorso fra loro, il che impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi. Ciò non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno solo di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecniche e produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione di personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie (Cass. 3 febbraio 2000 n. 1201, 2774/1997, 4886/1998, 13 febbraio 1990 n. 1039, 16 dicembre 1985 n,. 6401). Altro punto fermo in subiecta materia è che l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri legali, di cui all'art. 5 Legge 23 luglio 1991, n. 223, o contrattuali di cui all'Accordo
Interconfederale del 5 maggio 1965, incombe sul datore di lavoro, prova che, per quanto non debba riguardare analiticamente le posizioni di ciascun lavoratore, non deve limitarsi alla mera indicazione di formule generiche, ripetitive dei principi dettati in astratto dalla disciplina contrattuale o legislativa sia pure specificamente riferiti ai singoli lavoratori che hanno impugnato il licenziamento, ma deve avere ad oggetto una valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti potenzialmente interessati al provvedimento, quanto meno con riguardo alle situazioni raffrontabili per livello di specializzazione (Cass. 9169/2000 cit.; 1984/ 1781, 1987/ 8646, 1993/ 1115, 1997/ 6652). A questo punto gli orientamenti si divaricano.
Un indirizzo ha dedotto, dall'obbligo del datore di lavoro di osservare i criteri di scelta, il suo onere, a norma dell'art. 2697 cod. civ., di dare la relativa prova, consistente nell'esternazione delle valutazioni comparative compiute in funzione delle esigenze aziendali, dell'anzianità e dei carichi di famiglia dei lavoratori, sicché è sufficiente per il lavoratore, perché sorga tale onere probatorio, contestare l'adempimento da parte del datore di lavoro dell'obbligo di rispettare i criteri stessi (Cass. 13 luglio 1998 n. 6858; Cass. 8 giugno 1999 n. 5650). Secondo altro indirizzo, che richiama gli oneri di allegazione del ricorrente, il lavoratore ha l'onere di specificare gli elementi di fatto (anzianità di servizio e carichi di famiglia) afferenti alla sua persona, in modo da consentire al datore di lavoro di provare a sua volta la legittimità delle sue scelte, specificando i raffronti operati con gli altri lavoratori (Cass. 19 luglio 1997 n. 6652; 6 luglio 2000 n. 9045, 14 luglio 2000 n. 9374). Il Collegio osserva che gli oneri processuali delle parti sono modellati sulle situazioni sostanziali dedotte in giudizio. Se l'onere della prova della legittimità del licenziamenti collettivi incombe sul datore di lavoro, in chiara analogia con l'espressa disposizione dell'art. 5 Legge 15 luglio 1966, n. 604 per i licenziamenti individuali, ciò significa che fatti costitutivi della pretesa del lavoratore ricorrente sono l'esistenza di un rapporto di lavoro ed il fatto del successivo licenziamento;
pertanto l'osservanza dei criteri di scelta, della cui prova è onerato il datore di lavoro, assume il valore di fatto impeditivo, che deve essere allegato nella comparsa di costituzione, con il relativo corredo istruttorio.
Le contestazioni del lavoratore licenziato circa i propri titoli prioritari per la conservazione del rapporto assumono quindi il valore di fatti costitutivi di secondo grado, da dedurre nella prima difesa utile, in replica alle difese del datore di lavoro convenuto, e cioè normalmente in limine dell'udienza di discussione. Ciò precisato, si deve rilevare che il Tribunale si è limitato a rilevare che "la allora convenuta aveva offerto sufficiente prova (testimoniale) della intervenuta soppressione di alcuni reparti destinati a specifiche lavorazioni", e che è "lecito per il datore di lavoro scegliere di conservare, insieme ai reparti, anche i lavoratori ad essi addetti, siccome caratterizzati da una specifica abilità non fungibile". Trattasi dunque, secondo la stessa sentenza impugnata, di un criterio di scelta, che andava provato dal datore di lavoro.
Viceversa, e contraddittoriamente, il Tribunale non ha esplicitato alcuna prova della sussistenza della affermata infungibilità dei lavoratori ricorrenti, sicché sussiste il vizio di insufficiente motivazione dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il che comporta l'accoglimento della relativa censura dei ricorrenti. Ne consegue la superfluità dell'esame specifico del decimo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 8 legge 233/91, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non necessaria la rotazione degli addetti (ivi compresi gli odierni ricorrenti), in sede di collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria del personale precariamente in esubero. Il motivo infatti va accolto per le ragioni esposte nell'esame dei motivi da 2 a 6.
Conclusivamente vanno accolti i motivi di ricorso 2, 3, 4, 5, 6, 10;
respinti gli altri;
la sentenza impugnata va cassata, e gli atti rimessi al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Venezia, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie i motivi di ricorso 2, 3, 4, 5, 6, 10; respinti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 18 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001