Sentenza 29 ottobre 2015
Massime • 1
L'appello del P.M. avverso ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, h inammissibile perchè non soddisfa i requisiti di specificità tranne che nel caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del G.i.p, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima. (Nella fattispecie, è stato ritenuto ammissibile dalla S.C. l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. che aveva negato la misura cautelare personale nei confronti dell'imputato quale organizzatore di associazione a delinquere ai fini di traffico illecito di stupefacenti, sul rilievo che, nel momento in cui l'impugnazione per la parte relativa al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha fatto necessariamente leva anche sulla primaria rilevanza della omessa valutazione della gravità indiziaria dei reati fine di cui all'art. 73 dello stesso decreto, commessi da altri indagati, lo stesso non costituiva più una mera riproposizione della richiesta originaria).
Commentario • 1
- 1. Impugnazioni cautelari, nessuna necessità di elezione di domicilio (Cass. 22140/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 giugno 2023
Deve escludersi l'applicabilità all'appello cautelare degli specifici oneri formali previsti dal nuovo art. 581 cod proc pen per la notifica del decreto di citazione a giudizio, fra i quali anche l'elezione di domicilio. Non è sostenibile una interpretazione diretta ad applicare ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie l'obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità. Le cause di inammissibilità, rientranti nel novero generale dei casi di invalidità degli atti processuali, sono invero soggette ad uno stretto principio di tassatività. Con le nuove norme, inquadrate nell'ambito dell'esigenza generale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2015, n. 45948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45948 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2015 |
Testo completo
45 9 4 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLO CITTERIO - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 1910 Dott. STEFANO MOGINI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 34502/2015 - Rel. Consigliere - Dott. MASSIMO RICCIARELLI Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SH ZI N. IL 09/12/1960 avverso l'ordinanza n. 1055/2014 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 11/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. DELIA CARDIA CHE HA CHIESTO IL Rifetto Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11/11/2014 il Tribunale di Torino a seguito di appello del P.M., ha riformato l'ordinanza del GIP di quel Tribunale in data 16/6/2014 e applicato a a SH GE e altri indagati la misura cautelare della custodia in carcere. Quanto allo SH la misura è riferita ai reati di cui al capo 1) (artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, 4 legge 16 marzo 2006 n. 146, fatto risalente al periodo tra l'8 e il 16 ottobre 2011), al capo 2) (110 cod. pen., 73 commi 1 e 6 d.P.R. 309 del 1990, fatto risalente al 23/24 ottobre 2011) e al capo 14) (74 commi 1 e 3 d.P.R. 309 del 1990, 4 legge 146 del 2006, reato risalente al mese di ottobre 2011 e ancora in corso).
2. In ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2) il Tribunale ha ripercorso gli elementi prospettati dal P.M. e ritenuto di poter ravvisare la gravità indiziaria con riguardo all'importazione, trasporto e cessione di quantitativi di cocaina: in particolare il Tribunale ha considerato significative le risultanze delle disposte intercettazioni telefoniche e dei tabulati telefonici acquisiti e valorizzato sia i servizi di pedinamento e osservazione sia i sequestri di sostanza stupefacente operati nel corso delle indagini. Proprio la corrispondenza e omogeneità dei contatti intercorsi tra gli indagati in occasione di operazioni culminate in sequestri rispetto a quelli sui quali si basavano le accuse cristallizzate nei capi 1) e 2) ha convinto il Tribunale che gli indagati potessero dirsi identificati come coloro che avevano partecipato alle conversazioni captate, che gli stessi avessero usato linguaggio convenzionale per occultare il vero oggetto dei colloqui e che si fosse effettivamente trattato di importazione e trasporto di cocaina, operazioni nelle quali è stato ravvisato il coinvolgimento dello SH, in stretto contatto con gli altri soggetti indagati, soprattutto con il cognato NI AL, e recatosi in Olanda per propiziare l'importazione di cui al capo 1). Fra l'altro con riguardo all'operazione di cui al capo 2) era stato possibile rinvenire un involucro con residue tracce di cocaina, che era stato gettato in un cassonetto da TR NI.
3. Quanto al capo 14), contestato a SH in qualità di organizzatore, il Tribunale in primo luogo ha respinto l'eccezione difensiva di inammissibilità dell'appello per genericità, osservando che il richiamo dell'appellante alle ragioni su cui si fondava l'originaria richiesta sarebbe potuto dirsi legittimo a fronte dell'apoditticità delle ragioni addotte dal GIP, che in poche battute si era basato 2 essenzialmente sull'esclusione di gravi indizi in ordine ai reati fine e sull'esclusione di gravi indizi a carico di NA OK e TR NI, oltre che sulla negata rilevanza dell'analogia delle modalità di importazione, così da aver omesso una specifica valutazione degli elementi posti dal PM a fondamento della richiesta. Nel merito il Tribunale ha tirato le fila dell'analisi condotta con riguardo alle varie operazioni di importazione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti e ritenuto di poter ravvisare un sodalizio stabile, composto dai soggetti in contatto con il rifornitore olandese e da coloro che avevano concorso ad organizzare le varie operazioni, susseguitesi rapidamente e per rilevanti quantitativi sulla base di rapporti consolidati e con modalità analoghe, avvalendosi di alcuni corrieri, utilizzando basi logistiche per l'occultamento dello stupefacente e valendosi di telefoni cellulari spesso intestati a nomi di fantasia. Il Tribunale ha ritenuto conducenti anche il riscontro dell'analogia delle modalità di confezionamento della droga rilevata in due occasioni a distanza di tempo, la costante presenza di un intermediario e la solidarietà economica progettata dal gruppo in favore degli arrestati. Quanto a SH ha rilevato come lo stesso avesse partecipato attivamente alle operazioni di cui ai capi 1) e 2), fra l'altro recandosi in Olanda per propiziare la prima operazione, nonché a quella di cui al capo 3), in corrispondenza della quale era stato tratto in arresto in data 20/11/2011, in quanto sorpreso in possesso di un quantitativo di cocaina pari a kg. 1,2. Inoltre SH aveva partecipato ad una riunione del 28 ottobre. Conclusivamente il Tribunale ha ravvisato la gravità indiziaria anche con riguardo al capo 14) richiamando le considerazioni del P.M. in ordine all'aggravante di cui all'art. 4 legge 146 del 2006. 4. In punto di esigenze cautelari il Tribunale, relativamente a SH GE, ha osservato che non erano stati allegati elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La circostanza che nell'immediatezza, dopo suo arresto, SH avesse chiamato in correità il cognato non sarebbe potuta dirsi bastevole, non risultando che le dichiarazioni fossero state ripetute in sede di giudizio e che avessero investito anche altri sodali, così da dimostrare una rescissione dei legami col gruppo. A fronte del ruolo apicale dello SH non sarebbe potuto dirsi significativo al fine di attestare un affievolimento delle esigenze cautelari il periodo di detenzione trascorso in carcere e poi in stato di restrizione domiciliare a partire dal 20/11/2011. 5. Ha presentato ricorso il difensore dello SH, articolando quattro motivi.
5.1. Violazione di norma processuale agli effetti dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 310, 581 comma 1, lett. c), 591, comma 1), lett. c), cod. proc. pen.: è stata riproposta in particolare l'eccezione di inammissibilità dell'appello in relazione al capo 14), in quanto il P.M. aveva richiamato la pregressa richiesta di applicazione della misura senza assolvere all'onere di formulazione di motivi specifici.
5.2. Difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione agli effetti dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in punto di gravità indiziaria per i capi 1) e 2): si è segnalato che, a fronte delle piane argomentazioni del GIP, non era dato comprendere come potesse essere stato ravvisato il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 in assenza di riscontro materiale alcuno e sulla sola base di semplici incontri e di conversazioni neutre e prive di riferimenti ad acquisti o cessioni di stupefacenti.
5.3. Erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, in relazione all'art. art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., e difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riguardo alla gravità indiziaria per il reato sub 14): si è dedotto che il Tribunale aveva omesso di motivare in ordine agli elementi essenziali richiesti dalla norma, tali da differenziare il reato associativo dal semplice concorso di persone, e soprattutto in ordine alla articolata partecipazione ad un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di stupefacenti;
erano insufficienti gli elementi elencati nell'ordinanza, ai fini della dimostrazione dell'affectio societatis, che sarebbe dovuta risultare dalla sola conversazione riferita alle dichiarazioni che nel frattempo aveva reso SH a carico di NI AL;
né sufficiente sarebbe potuta dirsi la motivazione in ordine al ruolo ricoperto da SH all'interno dell'organizzazione; del tutto apoditticamente il Tribunale aveva attribuito al predetto la qualità di organizzatore sulla base della circostanza, non riscontrata, che il predetto avesse condotto le trattative con il fornitore olandese, quando sarebbe stato il TR ad organizzare il viaggio in Olanda;
la mancanza di una penetrante motivazione aveva dunque riguardato sia l'esistenza dell'associazione sia il ruolo di SH e si era estesa all'acritico accoglimento delle richieste del P.M. in ordine all'aggravante di cui all'art. 4 legge 146 del 2006; la partecipazione cosciente all'associazione sarebbe dovuta dunque escludersi anche nel caso di ritenuta configurabilità dei reati sub 1) e 2).
5.4. Difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla 4 sussistenza delle esigenze cautelari: ferma l'insussistenza, almeno con riguardo al capo 14), di gravi indizi e di motivazione sul punto, non sarebbero potute comunque ravvisarsi le esigenze cautelari;
quanto al pericolo di reiterazione criminosa, l'assenza di precedenti (fatta salva la condanna per il reato di cui all'arresto del 20/11/2011), la misura in corso e il tempo trascorso, nonché la personalità dello SH avrebbero consentito di escludere la relativa esigenza cautelare;
quanto al pericolo di fuga non si sarebbe potuto dare rilievo alla condizione di straniero, posto che lo SH vive stabilmente in Italia da anni e risiede con la famiglia a La Spezia;
il Tribunale non aveva espresso alcuna motivazione, essendosi limitato a richiamare l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; ma in realtà gli elementi favorevoli all'indagato, cioè la chiamata in correità di NI, il periodo di detenzione subito e l'attuale misura della detenzione domiciliare, oltre che l'assenza di precedenti, erano stati reputati semplicemente insufficienti;
in ordine alla chiamata in correità era incongruo quanto riferito dal Tribunale circa la mancata conferma delle dichiarazioni in giudizio, posto che si era proceduto con giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per ragioni logiche e di comodità espositiva si muove dall'analisi del secondo motivo di ricorso, riportato al punto 5.2. del RITENUTO IN FATTO. E prima ancora di esaminare il tema della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 2), è indispensabile osservare che SH GE è stato tratto in arresto in data 20/11/2011 in flagrante detenzione di un quantitativo pari a kg. 1,2 di cocaina. Si tratta dell'episodio che forma oggetto della contestazione provvisoria di cui al capo 3) e che ha specificamente riguardato i correi dello SH, in parte qua ormai condannato con sentenza irrevocabile. E' peraltro rilevante osservare che, secondo la ricostruzione del Tribunale di Torino, nei giorni precedenti erano intercorse conversazioni telefoniche tra tale HE e NI AL, dalle quali era emerso che costui era in attesa di qualcosa. Successivamente AJ TM, individuato sulla base della localizzazione dell'utenza telefonica utilizzata, corrispondente a quella dell'utenza ufficiale del AJ, aveva fissato un incontro a Cormano con SH GE e aveva altresì contattato IM ON. SH si era confrontato con il cognato NI su chi dei due sarebbe andato all'incontro, ciò cui aveva poi provveduto personalmente, venendo peraltro intercettato, dopo aver ricevuto la sostanza stupefacente, dalle forze dell'ordine che avevano recuperato la droga, traendo in arresto SH. 5 R 2. Orbene, tale episodio ha costituito per il Tribunale di Torino una chiave di interpretazione delle conversazioni e dei contatti intercorsi tra i medesimi protagonisti nel mese di ottobre e nel mese di novembre, sulla base dei quali sono state formulate le contestazioni provvisorie di cui ai capi 1) e 2).
2.1. L'imputazione sub 1) ruota intorno ad una consegna di sostanza stupefacente proveniente da un fornitore olandese, in grado di organizzare plurimi trasferimenti in Italia, consegna effettuata dopo che SH GE, di intesa con NI AL e TR NI, si era recato in Olanda, ed avvenuta tramite il corriere ZZ RO IS, il quale aveva consegnato la merce a EL AN, che a sua volta si era messo in contatto da un lato con SH e dall'altro con IM ON, per consegnare a ciascuno i quantitativi stabiliti. Il Giudice per le indagini preliminari ha negato la sussistenza di gravi indizi, sostenendo che non erano state acquisite prove del fatto che quei colloqui e contatti avessero avuto ad oggetto sostanze stupefacenti e che gli asseriti protagonisti potessero dirsi tutti compiutamente individuati.
2.2. Ma il Tribunale ha ribaltato tale valutazione. In particolare ha valorizzato: i colloqui tra NI AL e TR NI in ordine al fatto che il NI avesse chiesto all'interlocutore :"vuoi andare lassù?" (conv. del 6/10/2011); i successivi colloqui tra TR e SH relativi al fatto di andare insieme a prendere il caffè (conversazione del 7 ottobre 2011); il fatto che SH il giorno 8 ottobre, dopo essersi incontrato con TR, fosse partito per l'Olanda e avesse cercato di mettersi in contatto con un determinato soggetto, trovandosi costretto a chiedere al cognato NI e per il tramite di questo al già citato HE di avvisare l'interlocutore affinché lo chiamasse;
la circostanza che di seguito SH fosse stato contattato da utenza olandese ritenuta nella disponibilità di IC SI AN, compagna di NA OK, e che gli fosse stato dato un indirizzo da raggiungere;
i colloqui dei giorni successivi (tra il 10 e il 14 ottobre) tra NI AL e HE circa il fatto che il soggetto con cui quest'ultimo era in contatto avesse o meno chiamato e circa il fatto che fosse prevista la consegna di qualcosa che doveva essere "preparata" anche in favore dell'amico "che gli ha detto NI", consegna per la quale il soggetto sconosciuto non era ancora pronto;
la circostanza che ZZ RO IS, sicuramente presente in Olanda nei giorni precedenti, il 15 ottobre fosse giunto in Italia con un mezzo pesante e avesse operato per conto di EL AN, esattamente come sarebbe avvenuto il 12 aprile 2012 in occasione di ulteriore analogo trasporto culminato nell'arresto del ZZ;
i sicuri contatti telefonici tra il ZZ e il EL;
il fatto che il giorno 16 ottobre il EL avesse convocato da un lato SH GE e dall'altro IM ON e SH RJ, individuati attraverso le utenze telefoniche da loro utilizzate, le celle da esse agganciate, le risultanze delle intercettazioni coinvolgenti le utenze 380...603, 320...211 e 327...873, riferibili appunto a IM e SH -tanto che l'interlocutore aveva risposto come BA, nomignolo del IM, o si era presentato come RJ-, essendo peraltro certi i contatti anche personali tra i due;
il fatto che il EL avesse riferito a SH prima dell'incontro di essere in attesa anche di altro soggetto "per andare a giocare a calcio" e che di seguito SH avesse sollecitato l'arrivo di NI AL, incaricato dell'incontro con EL, avvenuto intorno alle 16,45 e seguito dalla conferma delle 16,48, fatta da NI a SH che "dai..tutto a posto..ciao..".
2.3. Tali elementi hanno indotto il Tribunale a superare le obiezioni mosse dal G.I.P., in quanto, premessa l'infondatezza dei dubbi nutriti sull'identificazione del IM e SH, sarebbe dovuto sottolinearsi il riferimento a qualcosa da preparare e soprattutto il parallelismo con quanto avvenuto in successive occasioni, nelle quali, a fronte di analoghe serie di colloqui, le forze dell'ordine erano riuscite a recuperare la sostanza stupefacente che si attendeva di rinvenire, come nel caso dell'arresto dello SH in data 20/11/2011, preceduto da una analoga convocazione, o nel caso dell'arresto del trasportatore ZZ in data 12/4/2012. Secondo il Tribunale inoltre risultava evidente l'utilizzo di linguaggio criptico, come nel caso della pretesa attesa di un amico con il quale giocare al calcio, posto che la successione degli avvenimenti, culminati nei contatti dapprima tra il EL e SH, poi tra costui e NI AL, infine da quest'ultimo e EL, avvenuti in un lasso di tempo breve, erano tali da rendere impossibile l'interpretazione della frase in senso letterale, con la conseguenza di imporre invece un'interpretazione del tutto in linea con l'ipotesi accusatoria. Erano dunque ravvisabili gravi indizi di colpevolezza in parte qua a carico di SH, NI AL, IM ON, SH RJ e TR NI, che aveva fatto da intermediario nell'organizzazione del viaggio in Olanda da parte di SH.
3. L'imputazione provvisoria sub 2) è incentrata sulla cessione di cocaina effettuata il 23/24 ottobre 2011 da parte di AJ TM da un lato a SH e NI AL per l'area ligure e dall'altro a IM ON e SH RJ, con il coinvolgimento anche di TR NI, per l'area piemontese. Si tratta di episodio che riflette le modalità già viste in relazione al capo 3) e in parte quelle utilizzate con riguardo all'episodio sub 1).
3.1. Il Tribunale ha in questo caso valorizzato: la iniziale convocazione di SH da parte dell'utilizzatore dell'utenza 388...452, che è stato identificato in AJ TM in base alla localizzazione corrispondente dell'utenza ufficiale del лы predetto;
il successivo immediato contatto tra SH e NI ("puoi venire che beviamo un caffè?"); i successivi contatti tra i due, indicativi del fatto che all'incontro si è recato NI, tanto che quest'ultimo, come riferito dall'interlocutore a SH, ha dimenticato là il suo telefono;
la parallela convocazione da parte di AJ di IM e SH, con il SH che poi si è incontrato ad Aosta con IM, prima che quest'ultimo si recasse a sua volta presso l'abitazione di TR NI;
la complessa operazione di pedinamento del IM e del TR, fino a quando, quest'ultimo è stato visto scendere con fare guardingo dalla propria vettura e gettare in un cassonetto un sacchetto, che, subito dopo recuperato, è risultato consistere in un sacchetto di plastica recante la sigla di un supermercato, contenente un involucro rettangolare, composto da retina plastificata avvolta da nastro adesivo, riportante due lettere maiuscole scritte con pennarello indelebile "L.A."; la circostanza che tale involucro, avente capienza corrispondente a circa 500 grammi di sostanza, recasse tracce di polvere bianca risultata stupefacente del tipo cocaina.
3.2. L'assunto del GIP secondo cui nessun concreto elemento avrebbe consentito di ricostruire l'episodio in modo sicuro al di là di una generica plausibilità, è stato ribaltato sul rilievo che le risultanze acquisite, valutate unitariamente, offrono un quadro unitario e convergente, suffragato dalle modalità del viaggio, connotato da rapidità, come nell'occasione precedente, dalla presenza costante di un soggetto destinato a fungere da intermediario tra il corriere e colui che era incaricato della consegna, dalla necessità manifestata da NI a SH di riferire all'interlocutore in precedenza incontrato di togliere la scheda dal telefono dimenticato presso di lui (conversazione riportata a pag. 25 dell'ordinanza del Tribunale), dalle tracce di cocaina repertate sul sacchetto abbandonato dal TR dopo l'incontro con il IM. Il Tribunale ha aggiunto inoltre che le lettere scritte sull'involucro sarebbero risultate presenti anche su quello rinvenuto in data 1/3/2012 in occasione del sequestro di cocaina in possesso di SH TI, ma destinata a IM ON. In tale modo il Tribunale ha ravvisato la gravità indiziaria nei confronti di tutti i soggetti cui è stato imputato tale capo, compreso SH.
4. Ricostruito l'apparato giustificativo della decisione del Tribunale, il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché manifestamente generico, in violazione di quanto richiesto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Il ricorrente infatti ha richiamato le valutazioni del GIP e ha sostenuto che non sarebbe stato acquisito alcun elemento dal quale poter desumere l'esatta natura dei contatti e dei colloqui e il loro specifico riferirsi a movimentazioni di 8 sostanza stupefacente, a fronte di intercettazioni assolutamente neutre e prive di riferimenti anche indiretti ad acquisti e cessioni di stupefacente. Senonché in tal modo il motivo di ricorso non si confronta con la valutazione esposta dal Tribunale la quale risulta muovere da premesse precise e giungere a conclusioni in linea con quelle premesse. Del resto costituisce ius receptum che in assenza di rilievi puntuali, tali da confrontarsi con il testo del provvedimento, il motivo risulta privo della necessaria specificità (Cass. Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, rv. 259425) In realtà il Tribunale ha colto l'essenza della natura indiziaria del quadro probatorio e si è soffermato sui singoli elementi, analizzandoli partitamente ma poi valorizzandone l'idoneità a comporre il disegno complessivo, in senso conforme a quanto rappresentato nella duplice contestazione provvisoria. Mentre il G.I.P. aveva indebitamente svalutato la potenzialità di ciascun elemento, il Tribunale ne ha individuato la significanza in vista della ricostruzione della vicenda e ha tratto dunque coerentemente il convincimento della sussistenza della gravità indiziaria, anche a carico di SH GE. In altre parole il discorso giustificativo della decisione risulta incentrato sull'analisi di tutti i temi rilevanti e connotato da una verifica completa e approfondita, che ha posto in luce la rilevanza dei colloqui e dei contatti intercorsi tra i protagonisti, contrassegnati da ripetitività e ritualità nel quadro di intese precise e dall'utilizzo di linguaggio criptico, peraltro sottoposto a sua volta a lucida analisi critica e dunque valorizzato come elemento convergente con tutti gli altri verso la ricostruzione proposta. Non può in questa sede semplicemente riproporsi la linea interpretativa motivatamente scartata dal Tribunale, senza segnalare eventuali incompletezze e illogicità risultanti dal testo del provvedimento ovvero da atti specificamente indicati, tali da accreditare il travisamento di determinate emergenze probatorie e da disarticolare il ragionamento probatorio proposto. E' evidente invece che le censure proposte nulla oppongono alla ritenuta rilevanza della seriale ripetitività dei contatti, della manifestata esigenza di togliere la scheda dal cellulare dimenticato da NI AL e del rinvenimento di tracce di cocaina nel sacchetto abbandonato da TR NI, dopo i contatti da lui avuti con IM ON. In tal senso dunque il motivo risulta inammissibile.
5. Si procede ora all'esame del primo motivo di ricorso, riportato al punto 5.1. del RITENUTO IN FATTO. лл 5.1. Il ricorrente ha rinnovato l'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero in relazione al capo 14) della contestazione provvisoria, riguardante il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Ha sostenuto che si tratterebbe di appello generico, in quanto consistente nel mero richiamo in parte qua della richiesta di applicazione di misura cautelare respinta dal G.I.P. Ed invero l'appello del Pubblico Ministero in ordine al capo 14) muove dal rilievo che le motivazioni del rigetto si fondano essenzialmente sul mancato riconoscimento della gravità indiziaria delle fonti di prova a sostegno dei capi 1) e 2) e degli altri reati fine per i quali non è stata emessa misura cautelare: in tale prospettiva richiama «le considerazioni svolte nel presente atto di impugnazione nonché quanto evidenziato nell'atto di richiesta di applicazione della misura cautelare».
5.2. La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Cass. Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. nel 2014, Clema, rv. 257772; Cass. Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Delle Fazio, rv. 258664). E' stato peraltro rilevato anche che può fare eccezione il caso in cui per l'apoditticità della decisione del G.I.P. sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta (Cass. Sez. 6, n. 277, Clema, cit.).
5.3. Nel caso di specie l'ordinanza del G.I.P. in merito all'associazione per delinquere di cui al capo 14) risulta laconica e all'evidenza condizionata dal mancato rilievo della gravità indiziaria in ordine alla gran parte dei reati fine, soprattutto quelli di cui ai capi 1) e 2). Per il resto si limita in poche battute ad asserire la frammentarietà delle condotte, ad escludere la valenza del dato costituito da un indirizzo impostato sul navigatore satellitare di SH GE, a negare ogni rilievo all'analogia delle modalità di importazione di volta in volta adottate. In tale prospettiva risultano condivisibili le argomentazioni del Tribunale di Torino secondo cui sarebbe mancata una vera e propria valutazione della richiesta del Pubblico Ministero da parte del G.I.P., limitatosi a considerazioni apodittiche, tali da legittimare la concreta formulazione del motivo di appello, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata. Del resto va osservato che nell'ambito della medesima vicenda e con riferimento ad altro soggetto cui è stato contestato provvisoriamente il delitto di 10 вр associazione per delinquere, cioè NA OK, la Corte di cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi, respingendo analoga doglianza difensiva, proprio sulla base del ragionamento effettuato dal Tribunale di Torino (Cass. Sez. 4, n. 16989 del 9/4/2015, NA). Va comunque aggiunto che, a ben guardare, l'appello non può ritenersi limitato al mero richiamo per relationem della richiesta originaria, in quanto al contrario esso fa leva sull'esatta osservazione della primaria rilevanza assunta dalla negata ravvisabilità della gravità indiziaria in ordine ai capi 1) e 2), cosicché attraverso il raccordo con gli altri motivi di appello, specificamente riferiti a quei capi, rappresentativi di episodi chiave con riguardo all'operatività del prospettato sodalizio, acquisisce una sua autonoma specificità, dovendosi invero osservare come le restanti argomentazioni del G.I.P. non siano connotate da specifica capacità di resistenza e risultino per questo apodittiche. In altre parole va sottolineato che la specificità del motivo non va intesa solo con riguardo alla sua grafica riferibilità ad un capo, ma anche alla luce del contenuto dell'intero gravame, in quanto da esso possano trarsi elementi di critica relativamente ai vari capi cui si intende riferire l'impugnazione. Poiché dunque il contenuto dell'atto di appello, riguardante i capi 1) e 2), nella parte in cui fra l'altro segnala la rilevanza dell'identificazione dei vari soggetti coinvolti, la particolare importanza della sovrapponibilità delle modalità utilizzate a quelle verificate in epoca successiva, il significato riveniente dal recupero di un involucro recante scritte analoghe a quelle impresse su altri sacchetti sequestrati nel corso dell'indagine, vale a delineare un preciso tessuto organizzativo, non par dubbio che tale elemento di critica vada inteso come base di riferimento dell'impugnazione proposta in relazione al capo 14), a fronte di una decisione fortemente condizionata dall'esclusione della gravità indiziaria per quei capi. Ne discende che il motivo di ricorso risulta infondato.
6. Il terzo motivo di ricorso, riportato al punto 5.3. del RITENUTO IN FATTO, riguarda la gravità indiziaria del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 6.1. Si rileva che il Tribunale, dopo aver partitamente analizzato, sulla scorta delle osservazioni del Pubblico Ministero, le vicende relative ai diversi periodi duranti i quali sono stati monitorati i vari personaggi coinvolti, ha formulato le sue valutazioni di sintesi, rilevando la gravità indiziaria sulla base dei seguenti elementi, di cui sono indicati i fondamenti probatori: continuativo rapporto intercorrente tra TR NI e IM ON, operanti in territorio piemontese, e NI AL e SH GE, operanti in territorio ligure, 11 Ron nonché tra tutti costoro e NA OK, presente sia in Olanda sia Italia e costituente base logistica di riferimento per i rifornimenti di droga provenienti da quel Paese;
rapido susseguirsi di operazioni di rifornimento nei mesi di ottobre e novembre del 2011 con i citati personaggi in varia guisa coinvolti nelle operazioni descritte ai capi 1, 2) e 3); analogia delle modalità operative, tra loro sovrapponibili e sintomatiche di prassi collaudata sulla base di accordo a monte;
reazioni degli indagati, espressive di solidarietà economica di gruppo, dopo l'arresto di SH GE, che nel frattempo risulta aver reso dichiarazioni accusatorie a carico di NI AL, con quest'ultimo che momentaneamente trova riparo in Albania e al suo rientro in Italia nel gennaio 2012, conversa con TR, il quale sul conto di SH commenta amaramente (conversazione a pag. 76 dell'ordinanza): «chi gli mantiene la moglie e i bambini..chi gli paga l'avvocato..quello doveva prendersi tutta la colpa e stare dentro e lasciare FR..lui lo aiutava per uscire..adesso non ci sono più possibilità..l'ho detto anche a OK..>>; riunioni tra gli indagati, in particolare registrate il 28 ottobre 2011, dopo il buon fine dell'operazione precedente, e il 24 novembre, dopo l'arresto di SH, con la partecipazione dei vari personaggi, compresi SH (il 28 ottobre) e NA OK;
lungo arco di tempo nel corso del quale si mantengono i rapporti tra i personaggi coinvolti nella vicenda;
capacità del gruppo di rifornirsi da soggetto dimorante in Olanda, come verificato specificamente in occasione dell'episodio di cui al capo 1) e come desumibile anche dalla costante presenza di HE nel ruolo di intermediario con il fornitore, dalle modalità di distribuzione della droga, dalle modalità di confezionamento della stessa, connotate dall'utilizzo di sacchetti recanti scritte ricorrenti -come nel caso delle forniture del 24/10/2011 e del 1/3/2012 o nel caso delle forniture del 20/11/2011 e del 4/9/2012-; l'utilizzo di fidati canali di distribuzione facenti capo a AJ TM, EL AN, LI LZ e ME EN;
la disponibilità di luoghi di stoccaggio;
l'utilizzo di mezzi di trasporto adattati, come nel caso dello spazio creato all'interno del portaoggetti dell'autovettura di SH;
l'utilizzo di utenze cellulari destinate ai contatti tra gli associati con sim card intestate a soggetti inesistenti o utilizzate per una singola operazione.
6.2. Il ricorso per questa parte risulta inammissibile, perché manifestamente generico. Viene dedotto che non sarebbe stata valutata l'ipotesi del semplice concorso di persone e che sarebbe stato attribuito valore dirimente in ordine all'affectio societatis alla conversazione relativa alle conseguenze delle dichiarazioni rese da SH. Si assume che la motivazione non sarebbe sufficiente in ordine al ruolo svolto da SH e che indebitamente il predetto sarebbe stato reputato 12 organizzatore quando nell'ordinanza si assume che il viaggio in Olanda sarebbe stato organizzato da TR. Sarebbe dunque mancata un'approfondita motivazione sia con riferimento al ruolo del ricorrente sia con riguardo all'esistenza dell'associazione. In realtà si tratta di rilievi che assumono il valore di affermazioni apodittiche, prive di qualsivoglia riferimento al complessivo tenore della motivazione, la quale al contrario ha lumeggiato con precisione al livello della gravità indiziaria, coincidente con l'elevata probabilità che gli elementi indizianti possano trasformarsi in prove di colpevolezza- la stabile struttura, connotata da una rete di relazioni consolidate e dall'utilizzo di canali precisi, di mezzi e persone dedite dal materiale trasporto, di luoghi di deposito, di strumenti di comunicazione, nonché la solidarietà di gruppo, qualificata dalla partecipazione a specifiche riunioni e soprattutto dalla sottesa disponibilità all'aiuto reciproco, venuto meno nel caso di SH in conseguenza delle dichiarazioni accusatorie a carico del cognato NI AL, di cui si era avuta notizia, ed ancora la pluralità dei reati fine, riconducibili a quella struttura. In tale quadro è stato inserito anche SH GE, quale attivo protagonista degli episodi cruciali delineati ai capi 1), 2) e 3), sulla base di relazioni da lui avute con il fornitore olandese. Inoltre la conversazione tra GL e NI riguardante la solidarietà di gruppo ha indirettamente coinvolto SH, cui è mancato l'aiuto che sarebbe stato altrimenti a lui destinato per il mantenimento di moglie e figli. Non può dirsi che l'affectio societatis sia stata peraltro desunta solo da tale elemento, comunque reputato rilevante, essendo stata valorizzata la pluralità di episodi con modalità analoghe e la partecipazione a riunione di gruppo. Inoltre non può confondersi la rilevanza del diretto colloquio con il fornitore olandese con la concreta organizzazione del viaggio, in quel colloquio evidenziandosi secondo il Tribunale il ruolo tutt'altro che secondario avuto da SH. Orbene, la struttura della motivazione formulata dal Tribunale vale a delineare compiutamente un'associazione dedita al narcotraffico, per la quale occorrono: tre persone vincolate da patto associativo, avente ad oggetto programma criminoso nel settore degli stupefacenti da realizzare con il coordinamento di apporti personali;
disponibilità con sufficiente stabilità di risorse umane e materiali adeguate;
conoscenza dei tratti essenziali del sodalizio da parte di ciascun associato, che si metta stabilmente a disposizione di esso (Cass. Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 (dep. nel 2014), Pompei, rv. 258796). D'altro canto il Tribunale ha collocato in tale ambito il ruolo e il contributo perdurante offerto da SH, ben al di là del semplice concorso in singoli reati. 13 ER Ne discende che non sono state utilizzate formulazioni apodittiche e che al contrario è stato dato conto ai fini cautelari della gravità indiziaria, contestata solo con generiche affermazioni, non calate nella realtà della motivazione del provvedimento impugnato.
6.3. Ciò vale da ultimo anche con riferimento alla censura proposta contro il richiamo operato dal Tribunale alle valutazioni del P.M., riguardanti l'aggravante di cui all'art. 4 legge 146 del 2006. Deve premettersi che l'ordinanza del Tribunale è stata emessa prima dell'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015 n. 47, la quale ha apportato alcune modifiche in materia cautelare, fra l'altro imponendo al Giudice di formulare un'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta (art. 292, comma 2 lett. c e c-bis, cod. proc. pen.). Tale norma si riflette anche nella disciplina del giudizio di riesame, in quanto ai sensi del novellato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il Tribunale deve annullare l'ordinanza se rileva che essa non contiene quell'autonoma valutazione. Va peraltro osservato che la citata modifica, piuttosto che realmente innovare, ha finito per avallare un orientamento ormai invalso nella giurisprudenza di legittimità, che aveva già reputato illegittime ordinanze supinamente recettive della richiesta del P.M. con l'aggiunta di mere clausole di stile e dunque con motivazione non espressiva dell'esercizio della funzione giurisdizionale (Cass. Sez. 6, n. 12032 del 4/3/2014, Sanjust, rv. 259462). Nel contempo non può dirsi radicalmente disatteso l'orientamento in forza del quale è ammissibile a vari fini la motivazione per relationem, ma si è inteso arginare il rischio che nella materia cautelare personale il ricorso a tale modalità di motivazione finisse per appannare il valore della giurisdizione quale garanzia di imparzialità. Sta di fatto che tale assetto normativo, pensato soprattutto con riguardo al caso dell'ordinanza genetica emessa inaudita altera parte, concerne sia le esigenze cautelari sia i gravi indizi: peraltro l'effetto tranciante del vizio derivante dall'omessa autonoma valutazione implica che questa debba riguardare il nucleo principale ed essenziale del thema decidendum, cioè quello da cui discende l'adozione e la scelta della misura. Non può dirsi dunque che in tale ambito vengano necessariamente in considerazione anche gli accidentalia delicti, ove non incidenti sul regime di applicabilità della misura, fermo restando che gli stessi devono aver formato oggetto della contestazione e il giudice deve aver dato modo di comprendere di averli considerati. 14 Ciò vale tanto più allorché si tratti di giudizio di appello cautelare, promosso dal pubblico ministero contro il rigetto della richiesta: in tale ipotesi, i requisiti di contenuto dell'ordinanza vanno valutati anche alla luce dei principi che regolano il giudizio di impugnazione, che implica il pieno contraddittorio, con la possibilità per le parti di interloquire sui punti e capi oggetto del gravame. Il Tribunale ha dunque l'obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare, comunque rispondendo ai motivi formulati e tenendo conto di tutte le deduzioni delle parti, obbligo la cui inosservanza è denunciabile con il ricorso per cassazione. In tale prospettiva la completezza della valutazione e della risposta è dunque primariamente commisurata ai motivi e alle osservazioni critiche della controparte, che segnano il perimetro della motivazione del Tribunale. Ove un tema debba reputarsi dedotto nei motivi di appello e non abbia formato oggetto di specifiche documentate osservazioni critiche, non può dirsi preclusa la facoltà del giudice, che condivida per intero quanto sul punto esposto nell'appello e nella richiesta, di operare un richiamo per relationem a tali atti, conosciuti dalle parti, per lo meno quando si tratti di accidentalia delicti non incidenti sul regime di adozione e scelta della misura, fermo restando che deve comunque trattarsi di profili inclusi nella contestazione provvisoria. Alla luce di tali considerazioni deve rilevarsi che il Tribunale ha legittimamente fatto proprie le osservazioni contenute nella richiesta del P.M., richiamata nel motivo di appello, secondo quanto in precedenza osservato. Del resto deve escludersi che la sussistenza dell'aggravante abbia concretamente inciso in modo determinante sul regime di adozione e scelta della misura cautelare. A fronte di ciò, il motivo di ricorso, nella parte in cui, senza formulare critiche specifiche, si limita a censurare l'ordinanza solo per aver richiamato le considerazioni svolte dal P.M., reputate dal Tribunale condivisibili, è generico e dunque inammissibile.
7. Fondato risulta per contro il quarto motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura.
7.1. Il Tribunale ha fondato il proprio giudizio sulla presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo che non fossero stati allegati elementi idonei a vincerla. Al riguardo il Tribunale ha escluso che potesse valorizzarsi il fatto che SH nell'immediatezza avesse reso dichiarazioni accusatorie a carico di NI, posto che non risultava averle ripetute nel corso del giudizio e che comunque quelle dichiarazioni non avevano attinto altri componenti del sodalizio. 15 как Inoltre il Tribunale ha ritenuto che a fronte del ruolo apicale rivestito da SH, attestato dal contatto coi fornitori stranieri, non potesse dirsi rilevante in assenza di ulteriori elementi di segno positivo, il periodo di reclusione, dapprima in stato di detenzione carceraria e poi di detenzione domiciliare, protrattosi ininterrottamente fino al 28 giugno 2014. 7.2. Il ricorso fa leva sull'omessa considerazione del lungo lasso di tempo dai fatti e della circostanza che SH è soggetto da tempo dimorante con la famiglia a La Spezia, sul fatto che erroneamente era stata svalutata la chiamata in correità, la quale non era stata ripetuta solo perché si era svolto un giudizio abbreviato, e sul rilievo che il Tribunale aveva semplicemente reputato insufficienti gli elementi addotti.
7.3. Deve considerarsi che il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 rientra tra quelli per i quali, anche dopo le modifiche introdotte dalla citata legge 47 del 2015, opera la presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza, nel senso che è applicata la custodia in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze possono essere soddisfatte con altre misure. Tale assetto costituisce il risultato di plurimi interventi della Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 265 del 2010, fino alla più recente sentenza n. 103 del 2015), con i quali da un lato è stata rilevata la ragionevolezza dell'individuazione di determinate tipologie di reati per le quali possano formularsi presunzioni in materia di esigenze cautelari, ma dall'altro si è avvertita la necessità di evitare che la disciplina basata su presunzioni possa assolvere una funzione impropria, definita «metacautelare». In particolare è stata segnalata la necessità di assicurare la possibilità di una valutazione in concreto soprattutto dell'adeguatezza della custodia in carcere, sulla base di elementi concretamente idonei ad attestare la non necessità della cautela più afflittiva. D'altro canto la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sugli elementi che in concreto potrebbero valere a vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere. Alla luce di quanto previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. si è rilevato in particolare che il tempo di commissione del reato può costituire per i reati soggetti a presunzione non assoluta un elemento specifico dal quale desumere che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Cass. Sez. 3, n. 27439 del 1/4/2014, Cetrullo, rv. 259723). Analogamente si è rilevato che il giudice è tenuto a valutare se la presunzione possa essere vinta dal distacco temporale intervenuto dai fatti 16 CR laddove lo stesso per la sua significativa durata e per la combinazione con altri fattori oggettivi e soggettivi possa dare dimostrazione della insussistenza delle esigenze cautelari (Cass. Sez. 3, n. 33037 del 15/7/2015, G., rv. 264190). Nel contempo, con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, si è sostenuto che per condotte esecutive risalenti nel tempo la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, posto che tale tipo di associazione non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (Cass. Sez. 4, n. 26570 del 11/6/2015, Flora, rv. 263871). Tali affermazioni assumono un rafforzato valore alla luce dell'inserimento nell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. dell'aggettivo «attuale», per qualificare il pericolo che presiede all'applicazione di misure cautelari, inserimento di valore peraltro ricognitivo di un assetto interpretativo largamente prevalso. Sta di fatto dunque che a fronte di episodi, anche di tipo associativo, risalenti nel tempo, il dato temporale assume un suo specifico rilievo, soprattutto se associato ad altri fattori di tipo oggettivo o soggettivo. In questo caso era stato prospettato che SH GE, tratto in arresto il 20/11/2011 in relazione all'episodio poi confluito nel capo 3) della contestazione provvisoria, era stato per tale titolo condannato con sentenza irrevocabile ed era rimasto ristretto in stato custodiale, anche in esecuzione di pena, fino al giugno 2014, negli ultimi tempi in particolare in stato di detenzione domiciliare. Tale elemento non aveva connotazione generica, in quanto non si trattava solo di valutare la sussistenza o meno di un pericolo di reiterazione ma anche di valutare l'adeguatezza o meno di misure meno afflittive, quale quella degli arresti domiciliari. Si sarebbe infatti dovuto considerare che l'esecuzione della pena implica l'assoggettamento ad un trattamento che ha per sua vocazione la rieducazione del condannato: ora, se in generale grava sulla parte interessata l'onere di allegare elementi in concreto significativi, inerenti al percorso compiuto, nel caso di specie vi era un elemento che di per sé avrebbe dovuto implicare una più attenta valutazione, costituito dal fatto che in itinere SH era stato sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, evidentemente sulla base di un giudizio di meritevolezza e adeguatezza di tale specie di stato restrittivo. Si trattava di un elemento specifico, che, sommato al lasso di tempo intercorso dall'arresto di SH e dalla concreta operatività del sodalizio, come prospettata nell'ordinanza custodiale, avrebbe dovuto indurre, in relazione al prospettato pericolo di reiterazione, una più attenta e approfondita valutazione, 17 BR diversa da quella esauritasi nella considerazione del ruolo apicale dell'indagato e dell'insufficienza del pregresso stato restrittivo. Si sarebbe dovuto dunque valutare se quel ruolo apicale potesse o meno ancora reputarsi significativo e se lo stato di detenzione domiciliare, seguito a lunga carcerazione, avesse o meno la capacità di rappresentare una situazione ormai diversa, dovendosi in particolare stabilire non solo se sussistesse o meno una ragione di cautela ma anche se la stessa se del caso potesse o meno fronteggiarsi con misure diverse dalla custodia in carcere, quale quella già sperimentata da SH e reputata idonea in sede di esecuzione della pena. Con riguardo al tema delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza, si impone dunque l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 29/10/2015 Il Consigliere estensore Mesin Reenend Il Presidente C ub itters DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 NOV 2015 PREMA DICT IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E DI T Fera Esposito R O N O C 18