Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della società per azioni, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi (cosiddetto "bancoposta"), ora disciplinata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio all'addetto ai servizi postali in relazione all'attività di contabile svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, confermando la decisione dei giudici di merito che lo avevano condannato per il reato di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2004, n. 36007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36007 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 15/06/2004
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 25538/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE ZO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 13.3.2003, della Corte d'Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ilario S. Martella;
udito il P.M. in persona del s.p.g. A.M. De Sandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore: Avv.to Maria Clotilde Ingrassia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13.3.2003, confermava quella emessa, all'esito di giudizio con rito abbreviato, il 29-6- 2001 dal G.U.P. del Tribunale di Ivrea, di condanna di PE RE alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, in quanto riconosciuto responsabile di:
- peculato continuato (ex artt. 81, 314 c.p.) - di cui al capo 1) - consistito nell'appropriazione di somme dell'importo di L. 110.668.173, sottratte alla cassa dell'Ufficio Postale di Vische;
- appropriazione indebita aggravata continuata (ex artt. 81, 61 n. 11 e 646 c.p.) di somme di danaro di svariati importi - come specificato in rubrica al capo 2) - realizzata tramite la gestione irregolare dell'emissione e contabilizzazione di buoni postali fruttiferi;
- ulteriori addebiti di appropriazione indebita aggravata continuata - capi 3) e 4) -, consistiti nell'appropriazione degli importi indicati nell'imputazione realizzata in danno di LL RO e AR RA, posta in essere tramite irregolarità contabili nella gestione dei conti correnti postali;
- peculato e falsi continuati (ex artt. 81, 314 e 477 c.p.) - come dai capi 5), 6) e 7) -consistiti nell'appropriazione degli importi indicati nell'imputazione, realizzata in danno di svariati utenti attraverso la irregolare gestione degli atti di ufficio relativi alla corresponsione degli arretrati di vecchiaia, anzianità e invalidità, nonché dei rimborsi IRPEF e ILOR.
Si rileva che mentre l'ipotesi accusatoria iniziale contemplava una serie di reati di peculato continuato, il giudice di primo grado aveva riqualificato una parte delle imputazioni (più precisamente quelle sub 2, 3 e 4) come delitti di appropriazione indebita aggravata e continuata.
Tale nuova definizione era stata adottata dal G.U.P. in relazione alla intervenuta trasformazione delle Poste e Telecomunicazioni in ente pubblico economico, in seguito costituito in società per azioni operativa dal febbraio del 1998.
Secondo il primo giudice tale riforma delle Poste italiane comportava la necessità di distinguere l'attività di svolgimento del servizio postale "tradizionale" - ossia quella volta ad assicurare il recapito delle comunicazioni epistolari -, da quella genericamente individuata con il termine di "bancoposta", svolta dagli uffici postali per la raccolta del risparmio e per la effettuazione dei pagamenti in denaro.
Mentre alle prime attività dovevasi riconoscersi la qualità di pubblico servizio con la conseguenza di dover definire gli addetti come incaricati di pubblici servizi, la seconda andava assimilata a quella bancaria e sottoposta alla medesima disciplina normativa, in quanto compatibile.
In questo caso i dipendenti non venivano, pertanto, ad assumere la qualifica di incaricati di pubblici servizi e, ovviamente, neppure quella di pubblici ufficiali.
Di conseguenza, i fatti illeciti addebitati sub 2), 3) e 4) commessi dal PE nel contesto dell'attività di bancoposta, venivano ad essere qualificati, come già detto, delitti di appropriazione indebita aggravata e continuata, permanendo per gli altri reati l'originaria definizione di peculato continuato.
In particolare, per quanto attiene al fatto sub 1), tale qualifica si giustificava, considerando che all'epoca dei fatti (20 luglio 1998, data di accertamento) non era stata ancora separata la cassa relativa alle operazioni di bancoposta da quella relativa alle altre attività.
Quanto alle imputazioni sub 5), 6) e 7), il G.U.P. aveva osservato che, "... così come per i dipendenti di banca, anche per i dipendenti degli uffici postali sussiste invece la qualità di pubblico ufficiale, quando l'attività svolta riguardi quelle funzioni collaterali svolte in sostituzione di enti non economici, nelle vesti di banche agenti o delegate".
Con la impugnata sentenza, la Corte territoriale riteneva di dover condividere in "toto" tutte le valutazioni in punto di fatto, nonché le considerazioni espresse dal G.U.P. in tema di qualificazione giuridica dei fatti addebitati al PE.
Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto:
- 1) violazione di legge, ex art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione di norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione al D.Lvo. 22.7.1999 n. 261 e del successivo regolamento del D.P.R. 14.3.2001 n. 144;
violazione di legge ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mera apparenza, da un lato e manifesta illogicità dall'altro della motivazione. Si censura la sentenza impugnata per aver confermato la qualificazione giuridica dei fatti contestati operata dal giudice di primo grado con riguardo alle imputazione di cui ai capi 1) 5) 6) e 7), come ipotesi di peculato e non di appropriazione indebita aggravata.
Si osserva che il D.Lvo. 261/99 (nel combinato disposto degli artt. 1 e 18) indica tassativamente in quali casi e con quali compiti ai dipendenti postali, possano trovare applicazione le disposizioni in materia di incaricati di pubblico servizio.
La lettura di tale normativa induce a conclusioni interpretative del tutto diverse da quelle recepite dalla sentenza impugnata, nel senso che ogni qualvolta in cui il dipendente postale si trovi a porre in essere attività di raccolta, smistamento, distribuzione della posta o, comunque, i consueti servizi postali, svolge una attività di certo inquadrabile nella nozione del servizio di pubblico interesse con la conseguente applicazione degli artt. 357 e 314 c.p.. Per quanto, invece, attiene alle condotte di cui ai capi 1), 5), 6) e 7) del decreto di citazione, le norme da applicarsi sono quelle contenute nel Testo Unico bancario espressamente citato nel regolamento, che non consentono il richiamo ad una attività di tipo pubblicistico.
L'entrata in vigore del D.P.R. 144/2001 (nel maggio del 2001), con la conseguente applicazione delle richiamate norme disciplinanti il servizio di bancoposta, comporta l'interpretazione testè prospettata;
- 2) violazione di legge ex art. 606 lett. d) c.p.p., per mancata assunzione di prova decisiva.
Si eccepisce che il PE aveva presentato espressa richiesta di perizia calligrafica, volta ad accertare l'assoluta attribuibilità delle falsificazioni realizzate, come si è assunto, in capo al PE medesimo.
La richiesta era in particolare motivata dalla presenza di altri impiegati all'interno dell'ufficio postale ove erano stati riscontrati gli illeciti durante l'ispezione amministrativa e che, in teoria, potevano essere ritenuti anch'essi responsabili degli illeciti commessi.
Ciò stante, la prova richiesta veniva ad assumere caratteri di decisività e di rilevante importanza ai fini processuali;
- 3) violazione di legge ex art. 606 lett. e) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Si contesta la valutazione dei giudici di merito secondo cui all'imputato non andavano riconosciute neppure le attenuanti generiche, essendosi ravvisato nelle condotte criminose del PE, un profondo disvalore sociale nonché, nel generale comportamento processuale, un indice di sostanziale disinteresse alle vicende. Si rileva la non con^divisibilità di tali motivazioni, dal momento che il non aver partecipato al dibattimento non può costituire, di per sè, elemento tale da giustificare un tale "accanimento processuale" e che, al di là di un singolo caso, non vi è stata nemmeno una costituzione di parte civile dei soggetti danneggiati a dimostrazione che il danno morale ed economico subito non appariva di tale gravità da giustificare un trattamento sanzionatorio così severo nei confronti dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Rileva in premessa il Collegio che con il primo motivo la censura del ricorrente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti-reato ascrittigli concerne solo le imputazioni di cui ai capi 1), 5), 6) e 7) della rubrica, ritenute dai giudici del merito, ipotesi di peculato.
Con detto motivo, il PE assume in sostanza che, per effetto della trasformazione dell'aspetto giuridico dell'Amministrazione delle Poste, divenuta prima ente pubblico economico e poi società per azioni, l'attività di contabile da lui svolta (c.d. attività di bancoposta) non può essere considerata, neppure in forza dell'art. 2 c.p., per il periodo anteriore a detta trasformazione, attività di pubblica funzione o pubblico servizio.
Tali essendo i termini della questione portata all'esame cognitivo e valutativo di questa Corte, da tale giudizio rimangono escluse le decisioni concernenti le restanti imputazioni per cui pure è stata pronunciata condanna, ma che, con il richiamato motivo di ricorso, non risultano essere oggetto di richiesta di sindacato di legittimità.
Il motivo involge la delicata problematica della determinazione dello statuto penale degli addetti alle attività già di pertinenza dell'Amministrazione postale.
Che tali addetti, nel regime degli artt. 357 e 358 c.p. anteriore alla legge 86/90, fossero pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a seconda della natura delle mansioni non è dubitabile, alla stregua della specifica previsione ex art. 12 D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156. Tale disposto del codice postale accomunava senza distinzioni "gli addetti ai servizi postali di bancoposta e di telecomunicazioni", in conformità al regime pubblicistico a cui tutti i servizi e, quindi, anche quelli di "bancoposta" erano all'epoca sottoposti. Dopo la novella 86/90 e l'avvio della c.d. "privatizzazione" di attività già svolte da Amministrazioni statali, non si è mancato di rimarcare che l'aspetto pubblicistico, rilevante ai fini penali lungi dall'essere venuto automaticamente meno, si è venuto ad incentrare in modo pregnante ed esclusivo sulla "oggettiva natura dell'attività svolta" (cfr. ex pluribus: Cass 19.8.1993, Pancheri;
23.9.1993, Brigati).
Tale orientamento è stato affermato anche in riferimento al settore postale (cfr.: Cass. 23.11.1995, Diana;
4.7.1997, Dezzutti;
9.7.1998 Volpi;
13.1.1999, Mascia;
10.6.1999, Bilie;
14.12.1999, Di Popolo), pur interessato, a partire dal 1993, da importanti interventi legislativi nella suindicata direzione di privatizzazione. Il ricorrente contesta, però, che tale orientamento possa seguirsi con riferimento all'attività di contabile da lui svolta, posto che, una volta realizzata, in correlazione con la trasformazione dell'ente Poste in S.p.a., la piena liberalizzazione di tale attività, con assimilazione completa della stessa a quella svolta dalle banche e conseguente esclusione di ogni profilo pubblicistico, si sarebbe determinata per i dipendenti delle della nuova S.p.a., addetti a tale settore, una situazione analoga a quella per i dipendenti degli enti svolgenti attività bancaria, talché le norme di applicazione sono anche quelle previste dal Testo Unico bancario, norme che in alcun modo consentono un richiamo ad una attività di tipo pubblicistico. Osserva il Collegio che con il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, si è provveduto a ridisciplinare, con un'impronta ancora chiaramente pubblicistica, l'attività inerente i servizi postali, inclusi nel c.d. servizio postale universale (art. 3), distinguendosi tra servizi riservati e servizi non riservati (art. 4) e stabilendosi le regole della contabilità separata fra i medesimi e quelle nello stesso non comprese (art. 7).
In tale decreto, si prevede, infatti, fra l'altro, espressamente (art. 18) che le persone addette ai servizi postali "da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'art. 358 del codice penale" (previsione che, ovviamente, non preclude, sussistendone i relativi presupposti, la riconoscibilità della qualifica di pubblico ufficiale). Con il contratto di programma pubblicato nella G.U. 21.9.2000 n. 221, stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni e le Poste Italiane, si definiscono le attività e i servizi svolti dalla Società (art. 3, comma 3^, 4^, 5^, 6^ e 7^), precisandosi che gli stessi sono esercitati "alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, nonché dei regolamenti, delle direttive e delle raccomandazioni comunitarie, degli accordi nazionali ed internazionali competenti in materia (art. 3 co. 2^), ribadendosi che sono effettuati "in regime di concorso di servizi di tipo non universale e universale non riservato " (art. 2, co. 9^) e richiamandosi il principio della separazione contabile sancita dal D.Lvo 261/99 (art. 10).
Da quanto sopra emerge con chiarezza che le misure di snellimento, razionalizzazione e liberalizzazione adottate riguardo alle attività e ai servizi già di pertinenza dell'Amministrazione statale delle Poste, non hanno determinato la sottrazione al regime pubblicistico non solo dei servizi postali propriamente detti, ma neppure della specifica attività inerente al risparmio postale (cfr.: Cass., Sez. 6^, 6.3.2001, Di Bartolo). Ne consegue che per l'attività svolta dal PE, deve riconoscersi al medesimo la qualità di esercente di pubblico servizio in conformità all'art. 358 del codice penale e ciò ai sensi del già citato art. 18 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 19997non rilevando il richiamato D.P.R. 14-3-2001 n. 144 (regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) sul regime pubblicistico dei servizi postali.
Nei termini sopra enunciati ritiene questa Corte di confermare la definizione giuridica dei fatti devoluti alla sua cognizione (capi 1, 5,6 e 7 della rubrica), ai sensi dell'art. 314 c.p.. La sussistenza dei contestati peculati non è intaccata dalle doglianze indicate coi nn. 2 e 3 dei motivi di ricorso. Trattasi, invero, di censure in fatto attinenti alla espletata perizia calligrafica che di detti illeciti ha attribuito la paternità al PE e al diniego delle attenuanti generiche. Argomenti già oggetto di valutazione di entrambi i giudici del merito con attenta disamina ed apprezzamento logico-giuridico ineccepibile, con un richiamo puntuale di tutti gli elementi fattuali univocamente convergenti sulle responsabilità del PE, nei cui confronti si è, d'altro verso, sottolineata la particolare gravità della condotta criminosa, con specifico riferimento oltreché ai numerosi reati commessi, alla modalità di tale operare, consistita, fra l'altro, nello scegliersi le proprie vittime fra gli utenti più anziani e meno attenti.
Per quanto sopra, il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2004