Sentenza 10 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10048 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' LACOR 1 0.04 8/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DECROPOLO ITALIANO ASSAZIONE R Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente - R.G.N. 20863/99 Cron.27317 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. IE CUOCO Consigliere Ud. 07/03/02 Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DI ET NA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO DI TEODORO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO TERCAS SPA in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. tempore, 154, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MASCAGNI VITUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega2002 1016 in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 267/99 del Tribunale di TERAMO, depositata il 25/08/99 - R.G.N. 1972/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 07/03/02 dal CELENTANO;
udito l'Avvocato DI TEODORO;
udito l'Avvocato VITUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 22 settembre 1993 il signor EN Di IE, dipendente della TERCAS, Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con la qualifica, da ultimo, di capo ufficio e mansioni di reggente della filiale di Villa Lempa, chiedeva al Pretore di Teramo di dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro con lettera dell'8 giugno 1993, o comunque annullarlo, con tutte le conseguenze in ordine alla reintegrazione ed al risarcimento del danno;
in subordine, chiedeva che il licenziamento per giusta causa (destituzione) fosse convertito in licenziamento per giustificato motivo soggettivo (dispensa dall'impiego). Il ricorrente esponeva che gli era stata contestata una serie di irregolarità relative alla posizione di RI ER, cliente della banca in proprio e quale titolare di diverse società. Rilevato il carattere disciplinare del licenziamento, ne denunciava la nullità per "difetto di predeterminazione del codice disciplinare", attese la genericità e la lacunosità delle mancanze in esso previste, e per difetto di correlazione fra infrazioni e sanzioni, in quanto gli artt. 108 e 109 del contratto indicavano le sanzioni applicabili soltanto in relazione alla gravità delle mancanze e al grado di colpa, senza fornire alcun coordinamento tra infrazione e sanzione. Deduceva ancora, sotto il profilo formale, che gli erano state contestate violazioni di “essenziali disposizioni interne”, ossia inadempimenti di carattere tecnico, per i quali sarebbe stata necessaria la specificazione al fine della conoscibilità completa del codice disciplinare;
e che la contestazione di addebito era tardiva, almeno relativamente agli scoperti di conto corrente rilevabili dai tabulati, comunque dal 31 dicembre 3 1992, alla chiusura annuale con addebito delle competenze passive. Nel merito, il Di IE eccepiva la tolleranza della sede centrale della banca con riguardo agli “sconfinamenti” sul conto corrente da parte del RI, noti alla banca in quanto risultanti dai tabulati trasmessi quotidianamente;
la sua buona fede, atteso che si trattava della gestione di un rapporto particolarmente complesso, ma, in prospettiva, promettente per gli interessi della banca;
la violazione del principio di parità di trattamento, per avere la TERCAS adottato un provvedimento disciplinare conservativo nei confronti del cassiere, diretto responsabile delle infrazioni contestate;
la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità dei fatti;
la mancata valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nell'art. 109 ccnl. La TERCAS si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda. Espletate le prove testimoniali richieste ed acquisita copia del fascicolo del procedimento penale a carico del signor Di IE ed altri per i fatti per cui è causa, con sentenza del 9/14 ottobre 1997 il Pretore rigettava la domanda e compensava fra le parti le spese di causa. Il primo giudice ricordava i risultati della visita ispettiva compiuta il 7 maggio 1993 presso la filiale di Villa Lempa, nel corso della quale erano state rinvenute 58 cambiali per complessive lire 371.587.000, a carico di ER RI e di società da questo amministrate, scadute da diverso tempo e non protestate perché richiamate dopo la consegna al segretario comunale;
nonché due effetti pervenuti in ritardo alla dipendenza e non restituiti insoluti agli istituti cedenti, e 6 effetti in fotocopie non autenticate, con allegata copia del provvedimento di sequestro, già scontati da una società facente capo a ER RI e non rimborsati dalla stessa nonostante i solleciti, per un 4 importo di lire 20.033.950. Riteneva che il licenziamento fosse riconducibile all'art. 2119 c.c., oltre che alle norme contrattuali richiamate, per cui disattendeva la eccezione di nullità del codice disciplinare;
nel merito, ravvisava nei fatti addebitati e non contestati un comportamento gravemente lesivo del vincolo fiduciario, idoneo ad integrare giusta causa di licenziamento. L'appello del lavoratore, cui resisteva la banca, veniva rigettato dal Tribunale di Teramo con sentenza dell'8 luglio/25 agosto 1999. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, formulando due motivi di censura, illustrati con memoria, EN Di IE. Me La TERCAS, Cassa di risparmio della provincia di Teramo s.p.a, resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 2106 c.c., critica la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando le argomentazioni del primo giudice, ha disatteso la eccezione di nullità del codice disciplinare per il dedotto difetto di predeterminazione specifica delle mancanze e di precisa correlazione fra le stesse e le sanzioni applicabili. Assume che al lavoratore era stata contestata la violazione di specifiche norme tecniche ("essenziali disposizioni interne"), che andavano rese conoscibili mediante l'inserimento nel codice disciplinare e la conseguente affissione nel luogo di lavoro, altro essendo il dovere del lavoratore, specie se di qualifica elevata, di conoscere le disposizioni interne ed organizzative 5 I dell'impresa, ed altro il rilievo, in sede disciplinare, della loro violazione, che non può prescindere dall'unica forma di pubblicità prevista dall'art. 7 citato. Deduce che erroneamente il Tribunale ha superato la eccezione riconducendo i fatti contestati alla previsione di cui all'art. 2119 c.c. Rileva che questa Corte ha ritenuto inutile l'affissione delle norme disciplinari solo per i comportamenti lesivi dell'interesse dell'impresa, in quanto manifestamente contrari all'etica comune, ossia ai valori generalmente accettati dalla collettività; e la violazione di specifiche norme interne non può essere inquadrata in un comportamento manifestamente contrario all'etica comune. m Con il secondo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché vizio di motivazione. Ricordato che aveva, in via subordinata, sostenuto che il comportamento del lavoratore poteva tutt'al più integrare gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, deduce che il Tribunale ha erroneamente ravvisato una ipotesi di giusta causa (che determina la immediata improseguibilità del rapporto di lavoro), non tenendo conto che, per la sussistenza della stessa, non è sufficiente la gravità del fatto, ma occorre valutare la sua natura, le esigenze di organizzazione e la relativa disciplina, la sintomaticità del fatto, l'animus del lavoratore, la immediatezza della reazione. I giudici di secondo grado non hanno valutato, ad avviso del ricorrente, i motivi e l'intensità dell'elemento intenzionale, quest'ultimo espressamente escluso dal giudice penale;
il fatto che la condotta del lavoratore abbia costituito una isolata deviazione rispetto al comportamento normalmente tenuto per oltre 16 anni, nel corso dei quali mai aveva ricevuto una contestazione;
il fatto che il datore di lavoro era a conoscenza della gestione anomala che aveva sempre caratterizzato il rapporto con il cliente RI. Il giudizio valutativo sulla sussistenza della giusta causa doveva essere, inoltre, più attento anche perché il Tribunale aveva, di fatto, addebitato al Di IE soltanto la scorretta gestione dei titoli cambiari, riconoscendo la conoscenza della banca in ordine alle operazioni sui conti correnti e sui fidi. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, osserva il Collegio che il Tribunale ha ritenuto che l'art. 109 del contratto collettivo applicato al rapporto, nel richiamare le "norme di legge che regolano la materia", abbia inteso fare riferimento all'art. 2119 c.c. sul recesso in tronco. I giudici di appello hanno quindi richiamato la giurisprudenza di questa Corte, sul punto che la garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge, trattandosi di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale minimum etico (Cass., 27 marzo 1999 n. 2954). Osservato che tale principio di diritto era stato affermato in una fattispecie relativa al licenziamento disciplinare di un impiegato di un istituto bancario, il cui comportamento scorretto, nella gestione del rischio di 7 portafoglio relativamente ad un cliente, aveva portato ad oltre il raddoppio - -da due a più di quattro miliardi di lire l'esposizione preventivata con la concessione del fido, esponendo così la banca ad un enorme rischio, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso concreto, la contestazione di grave violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e fedeltà, insita nell'addebito di condotta pregiudizievole per gli interessi della banca, attuata mediante l'arbitrario richiamo di effetti per oltre lire 370.000.000, alcuni dei quali attestati falsamente come pagati, oltre che mediante l'autorizzazione di sconfinamenti dal conto corrente senza l'esistenza di disponibilità, concerne chiara violazione dei criteri dell'etica professionale della categoria di appartenenza dell'appellante, preposto a filiale e come tale investito di gravi responsabilità con riferimento ai rapporti con i clienti della stessa. Ed ha aggiunto che la conoscenza delle disposizioni interne era presupposta come obbligatoria da parte del dipendente in relazione alle funzioni da lui svolte, richiamando, anche su questo punto, l'orientamento di questa Corte (Cass., 27 giugno 1998 n. 6382). La motivazione è completa e corretta, e non ha violato né l'art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, né l'art. 2106 c.c., avendo ricondotto la fattispecie alla ipotesi di cui all'art. 2119 c.c., alla stregua delle richiamate decisioni di questa Corte. Con la sentenza n. 6382 del 1998 è stato, infatti, affermato che "per il soggetto preposto ad una filiale di un istituto di credito le regole dell'organizzazione aziendale equivalgono, quanto all'onere del lavoratore di conoscerle, alle norme di comune prudenza ed a quelle del codice penale, e quindi, ai fini della legittimità del procedimento irrogativo di un 8 licenziamento disciplinare, non è necessario indicarle nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di un'esplicita specificazione delle norme violate”. E con la citata sentenza n. 2954 del 27 marzo 1999 si è chiarito che "la garanzia, prevista dal comma 1 dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo prevista dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, Mey e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge trattandosi di infrazioni il cui divieto risiede nella coscienza sociale quale minimum etico"; e si è precisato che la grave violazione degli obblighi di diligenza, buona fede e fedeltà, riscontrata nella fattispecie, costituiva una chiara violazione dei criteri dell'etica professionale della categoria di appartenenza, così come intesa e richiesta dalla coscienza sociale. Alla luce di tale orientamento, ribadito con le decisioni n. 14615 del 10 novembre 2000, n. 14997 del 21 novembre 2000 e n. 10997 del 9 agosto 2001, il primo motivo di ricorso risulta infondato e va rigettato. Anche il secondo, subordinato motivo, non è meritevole di accoglimento. Nella giurisprudenza della Corte è consolidato il principio secondo cui, “in tema di licenziamento disciplinare, spetta unicamente al giudice del merito (e non può essere sindacata in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi) la valutazione della proporzionalità 9 tra fatti accertati e sanzione espulsiva inflitta" (V., fra le tante, Cass., 26 maggio 2001 n. 7193; 9 novembre 2000 n. 14552; 27 novembre 1999 n. 13299). Nella fattispecie in esame il Tribunale ha espressamente esaminato la richiesta subordinata (di "derubricazione" della destituzione a dispensa dall'impiego), osservando che l'inadempimento posto in essere dal Di IE (le cui conseguenze ha esaminato alle pagine 19 e 23 della sentenza), in considerazione della sua posizione apicale e del correlato alto grado di dicapacita Pra affidamento e corrispondenti obblighi di diligenza, oltre che di valutazione delle conseguenze a carico dell'azienda di un proprio comportamento inadempiente, si configurava di particolare gravità ed integrava la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.; mentre il notevole lasso temporale, durante il quale si erano protratte le condotte violative, costituiva elemento di valutazione negativa (e non un'attenuante), in ragione del ripetersi di queste, senza che si potesse presumere la tolleranza delle operazioni anomale effettuate dal reggente della filiale. La motivazione risulta congrua ed immune da vizi;
per cui la relativa valutazione si sottrae al sindacato di questa Corte, che non può tradursi in un sindacato di merito. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti della resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, della spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 10 euro1223 per spese ed in euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002. Il Presidente Il cons. estensore Каллий Curcie IL CANCELLIERE celleria 10 LUG. 2002 Cise forselle T O L L O , D I 11