Sentenza 28 aprile 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale nei confronti dei successori a titolo universale o particolare di persona deceduta, il limite di cinque anni dal decesso previsto dall'art. 18, comma terzo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, entro il quale la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta contro il successore, si riferisce solo al caso in cui detta richiesta attinge i beni da quest'ultimo effettivamente acquisiti "iure successionis", in relazione alla pericolosità sociale del "de cuius", ma non anche al caso in cui essa attinge i beni al medesimo già trasferiti dal "de cuius", in relazione ad una pericolosità sociale propria dell'avente causa per l'attribuzione - in prima persona, quale concorrente necessario - di fatti rilevanti ex art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356.
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- 1. Penale Diritto e ProceduraRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 dicembre 2023
Contributi citati AIELLO, Spunti di riflessione in ordine alla tutela dei terzi nel c.d. Codice antimafia, in D. pen. cont., 11-4-2014; AULETTA, Misure reali di prevenzione antimafia e procedure esecutive individuali e concorsuali, in Il Fallimentarista, Giuffré, 8 maggio 2017; BONGIORNO, Tecniche di tutela dei creditori nel sistema delle leggi antimafia, in Rivista diritto e processo, I, 1998; BRESCIA, Sintesi dei rapporti tra sequestri penali e procedura fallimentare secondo il codice antimafia, in Il Fallimentarista, Giuffré, 14 giugno 2022; CASSANO, Impresa illecita ed impresa mafiosa. La sospensione temporanea dei beni prevista dagli artt. 3-quater e 3 quinquies della legge n. …
Leggi di più… - 2. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021
Prefazione – Soggetti destinatari – Titolarità della proposta – Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto – Indagini patrimoniali – Sequestro – Esecuzione del sequestro – Esecuzione del sequestro – Provvedimenti d'urgenza – Procedimento applicativo (parziale rinvio) – Confisca (parziale rinvio) – Sequestro e confisca per equivalente – Intestazione fittizia – Le impugnazioni – Revocazione della confisca – Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale – Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali – Cauzione. Garanzie reali – Confisca della cauzione – L'amministrazione giudiziaria dei beni personali – L'amministrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2017, n. 27431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27431 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2017 |
Testo completo
27431-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GIOVANNI DIOTALLEVI - Presidente - Sent. n. 959 sez. MARGHERITA TADDEI CC - 28/04/2017 -Relatore - R.G.N. 38849/2016ANDREA NO NO IP FA DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di AP LI, n. a Borgetto (PA) il 20/11/1943, rappresentato e assistito dall'avv. Giuseppe Oddo e dall'avv. Salvino Mondello, avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, n. 34/2014, in data 13/04/2016, con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte avverso i decreti di sequestro rispettivamente resi in data 24/03/2014 e in data 12/02/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria di replica presentata in data 18/01/2017 nell'interesse di LI AP;
letta l'ulteriore memoria presentata in data 21/04/2017 nell'interesse di LI AP;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Delia Cardia che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta altresì la memoria del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Delia Cardia in data 16/03/2017. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con atto in data 25/09/2014, LI AP chiedeva la restituzione dei beni nella propria titolarità attinti dal sequestro disposto dal Tribunale di Palermo con decreto in data 24/03/2014. 2. Con provvedimento del 04/12/2014 il Tribunale, qualificata la richiesta come atto di opposizione, ne disponeva il rigetto.
3. LI AP proponeva ricorso per cassazione che, con sentenza n. 579/2016 in data 16/12/2015, in accoglimento dello stesso, annullava con rinvio il provvedimento impugnato.
4. Con successivo atto in data 12/02/2016, LI AP ha chiesto dichiararsi improcedibile la proposta del pubblico ministero in data 24/12/2014, in ragione della quale era stato emesso il successivo decreto di sequestro del 12/02/2015 nonché di disporsi la restituzione dei propri beni oggetto di tale ultima cautela.
5. Con ordinanza in data 13/04/2016, il Tribunale di Palermo, rigettava le opposizioni proposte nell'interesse di LI AP.
6. Avverso detto provvedimento, LI AP, tramite difensori, propone ricorso per cassazione per lamentare: -la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. nonché dell'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con riferimento al rigetto dell'opposizione avverso il decreto di sequestro di prevenzione del 24/03/2014 (primo motivo); -la violazione dell'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con riferimento al rigetto dell'opposizione avverso il decreto di sequestro di prevenzione del 12/02/2015; l'improcedibilità dell'azione di prevenzione in base alla quale è stato disposto tale ulteriore sequestro per decorso del termine quinquennale (secondo motivo); -la violazione dell'art. 4, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011, con riferimento al rigetto dell'opposizione avverso decreto di sequestro di prevenzione del 12/02/2015 (terzo motivo).
6.1. Con riferimento al primo motivo, lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non avendo il Tribunale rispettato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte che aveva circoscritto l'ambito di applicazione dell'art. 18 d.lgs. n. 159/2011 agli eredi e successori a titolo particolare come individuato dal codice civile senza alcuna interpretazione analogica che ricomprendesse anche l'erede "di fatto": principio che avrebbe dovuto indurre il Tribunale alla restituzione dei beni sollecitata con l'opposizione di LI AP, beni di cui questi era già titolare e non entrati, quindi, nella successione del padre CE. 2 6.2. Con riferimento al secondo motivo, e segnatamente all'ulteriore sequestro dei beni operato nella procedura
contro
LI AP, la cui pericolosità sociale era connessa alla qualità di intestatario fittizio dei beni stessi in realtà nella disponibilità del defunto genitore, assume il ricorrente che il rigetto dell'opposizione si pone in contrasto con l'art. 18 del d.lgs. n. 159/2011, in quanto inconciliabili appaiono le qualità presupposte dalle due procedure: in ogni caso, dal compendio sequestrato andrebbero esclusi i beni ereditati dalla madre LL EL e per gli altri beni comunque ereditati dal padre, una volta ritenuto intestatario fittizio, la relativa proposta sarebbe stata avanzata tardivamente.
6.3. Con riferimento al terzo motivo, evidenzia il ricorrente come il presupposto della pericolosità qualificata di LI AP, ossia la commissione del reato di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356/1992, è stato introdotto con il D.L. 23/05/2008, n. 92, convertito in L. 15/07/2009, n. 94, mentre i beni sequestrati erano stati acquisiti in data anteriore, quando ancora neppure la condotta di intestazione fittizia era penalmente sanzionata, in contrasto con il principio di irretroattività in materia penale e con un'eccessiva dilatazione del contrario principio per le misure di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
2. Il decreto di sequestro del 24/03/2014. Il ricorrente LI AP ha addotto di essere titolare iure proprio delle partecipazioni nelle società Villa Heloise s.r.l., Cipedil s.r.l., C.R.C. s.c. a r.l., Val di Suro s.c. a r.l., Gei Generali Imprese s.r.l. e Rafil s.r.l., evidenziando di aver acquisito la titolarità delle quote delle società suindicate in epoca anteriore rispetto a quella in cui si colloca il fatto per il quale il padre, CE AP, ha riportato condanna;
ha addotto inoltre di essere titolare nella qualità di erede della madre LL EL (e non anche del padre), di alcune delle quote delle medesime società nonché di diritti reali immobiliari su res attinte dal sequestro in parola, a lui devoluti unitamente ai propri germani.
3. Il decreto di sequestro del 12/02/2015. Il ricorrente LI AP ha chiesto di dichiararsi improcedibile la proposta del pubblico ministero in data 24/12/2014, in ragione della quale è stato emesso il successivo decreto di sequestro 12/02/2015, nonché la restituzione dei propri beni oggetto di tale ultima cautela. 3 A tal fine, ha assunto che, alla luce della sentenza n. 579 del 16/12/2015 emessa dalla Suprema Corte in relazione al decreto di sequestro di cui al precedente punto 2., il decreto di sequestro 12/02/2015 sia stato reso in mancanza dei presupposti di legge, atteso che i cespiti de quibus avrebbero potuto costituire oggetto di procedimenti di prevenzione nei confronti di LI AP, erede di CE AP, solo nel termine di anni cinque dal decesso di quest'ultimo.
4. Infondato è il primo motivo.
4.1. Con sentenza n. 12621 del 22/12/2016, dep. il 16/03/2017 (ric. De Angelis e altri), le Sezioni Unite della Suprema Corte, dopo aver evidenziato come lo scopo perseguito dal legislatore vada individuato nell'intento di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non venga fornita una dimostrazione di lecita acquisizione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604), scopo che la Corte costituzionale ha ritenuto in linea con il quadro dei principi delineato dalla Costituzione (cfr., sentt. n. 21 e n. 216 del 2012) ha riconosciuto come la qualità di successore non precluda la possibilità di far valere il proprio autonomo diritto sul bene oggetto della proposta di confisca.
4.2. Ciò premesso -riconosce il Supremo Collegio come le nozioni di «erede» e di «successore a titolo universale o particolare>>, cui fa riferimento l'art. 18, commi 2 e 3, d. lgs. n. 159 del 2011, sono quelle proprie del codice civile, senza alcuna possibilità di dare rilievo all'anomala figura di erede o successore "di fatto". Invero, pur se le norme lasciano affiorare talune divergenze lessicali nella formulazione delle previsioni (vedi, comma 2 dell'art. 18, in cui si parla di eredi o aventi causa del soggetto proposto per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e comma 3 dell'art. 18, inerente i successori a titolo universale o particolare), il riferimento alla disciplina del codice civile consente di individuare con certezza tali figure, poiché se la nozione di successore a titolo universale integra quella dell'erede che subentra nella totalità del patrimonio de cuius, ovvero in una sua quota, la connessa definizione di successore a titolo particolare sta ad indicare la posizione di colui che subentra in uno o più diritti specificamente individuati dal de cuius (il legatario), in parziale sovrapposizione con la più ampia area semantica della nozione di "aventi causa", che fa riferimento al coinvolgimento anche di terzi intestatari di beni loro trasferiti in vita dal proposto. V'è quindi consapevole richiamo a termini ed istituti che trovano la loro disciplina in ambito civilistico, con conseguente esclusione di interpretazioni di tipo 4 analogico.
4.3. Peraltro, le medesime Sezioni Unite ricordano come le finalità e l'ampia estensione dei contenuti dell'azione di prevenzione patrimoniale finalizzata al recupero di beni la cui illecita disponibilità da parte del de cuius prosegua a qualsiasi titolo, dunque anche nei termini di una "signoria di fatto" nei successori a titolo universale o particolare, ovvero nei terzi interessati ex art. 23 d. lgs. cit. non presuppongono, ai fini della - materiale apprensione, il preventivo transito temporaneo dei beni all'interno del patrimonio ereditario, né possono subire limitazioni di ordine soggettivo sul piano della instaurazione del contraddittorio, non essendovi alcun rapporto di necessaria identificazione tra i destinatari formali dell'azione (i successori del soggetto indiziato di pericolosità) e i titolari dei diritti sui beni aggredibili nel procedimento di prevenzione (da coinvolgere nel contraddittorio come parti eventuali): conclusione - quest'ultima - che non può che prendere le mosse dall'ampia nozione di disponibilità "a qualsiasi titolo" del bene impiegata negli artt. 24, comma 1 e 20, comma 1 d. Igs. cit., e dal presupposto che i beni nella disponibilità del soggetto pericoloso al momento del decesso, in quanto tali, presentano uno stigma tendenzialmente indissolubile e indipendente dalla persistenza in vita del soggetto potenziale destinatario della misura patrimoniale.
4.4. Analoghe limitazioni alla proponibilità dell'azione devono escludersi anche con riferimento all'esigenza di un preventivo obbligo giudiziale dalla legge non contemplato di declaratoria della nullità dell'atto dispositivo ai fini della validità della misura ablativa, potendosi compiere detto accertamento anche in via incidentale. L'art. 26, comma 1, d. Igs. cit., nel recepire il tenore letterale dell'abrogata disposizione di cui all'art.
2-ter della legge n. 575 del 1965, per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, stabilisce, con una formulazione "aperta", comprensiva di ogni atto che realizzi il concreto risultato di una volontaria attribuzione del bene al fine di eluderne l'apprensione statale, che «quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione». In realtà ritengono le Sezioni Unite alla disposizione dell'art. 26 cit. è - - attribuibile una valenza meramente esplicativa, ossia di formale ricognizione "esterna", dell'effetto di acquisizione al patrimonio dello Stato che la confisca, ove disposta nel rispetto del contraddittorio con i terzi interessati, è per sé stessa in grado di produrre. 5 4.5. Appare chiaro pertanto come la confisca di prevenzione possa riguardare non solo i beni caduti in successione ma anche i beni che erano nella disponibilità del de cuius pericoloso, ma fittiziamente intestati e trasferiti a terzi (a prescindere dalla dichiarazione di nullità degli atti di disposizione ex art. 26 d. Igs. cit.).
4.5.1. Sotto questo profilo, la semplice mancanza della qualità di erede non impedisce la valutazione della pericolosità dell'intestatario fittizio del bene ai fini dell'emissione a suo carico di una misura di prevenzione patrimoniale, ben potendosi apprezzare la finalità meramente elusiva che tale condotta di intestazione fittizia può in tal modo realizzare. Il bene viene pertanto colpito non solo se ricorrono gli ordinari presupposti dell'illecita provenienza, ma anche se è stato acquistato da persona che era, all'epoca, pericolosa. Il mero decorso del tempo, o comunque la cessazione della pericolosità del soggetto (ovvero, qualunque ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione), non possono avere l'effetto positivo di rendere lecito il possesso del bene da parte di colui che lo ha illecitamente acquisito o ne trae la conseguente utilità, sia pure di riflesso, quale successore a titolo universale o particolare.
4.5.2. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come il Tribunale, analizzando i vari cespiti, sia giunto alla conclusione di ritenere che tutte le società, al di là delle verificate intestazioni formali, siano state sempre unitariamente gestite da CE AP, soggetto di cui è stata accertata la pericolosità qualificata per i suoi legami con l'associazione mafiosa, e al medesimo riferibili sia le compagini societarie che i beni immobili intestati al coniuge LL EL, sfornita di autonoma capacità economica, con conseguente nullità degli atti di disposizione a prescindere dalla loro mancata declaratoria.
5. Infondati sono anche il secondo ed il terzo motivo trattabili congiuntamente a ragione delle reciproche interazioni.
5.1. Ferme le considerazioni espresse nel precedente paragrafo 4.5. (e conseguenti sottoparagrafi), evidenzia il Collegio come il Tribunale, in termini assolutamente condivisibili, dopo aver riconosciuto come l'art. 18, comma 3 d. lgs. n. 159/2011 consenta l'esercizio dell'azione di prevenzione nei confronti degli eredi del soggetto che avrebbe potuto essere destinatario della medesima azione solo nel termine ivi previsto, ha precisato come il "limite" in parola, ad evidente salvaguardia dell'affidamento dell'erede non socialmente pericoloso da un lato e della certezza dei rapporti giuridici dall'altro, si riferisca "al caso in cui con la 6 P proposta si intenda attingere il patrimonio del de cuius in relazione alla pericolosità di lui e non anche in relazione alla pericolosità dell'erede, il quale potrebbe aver ricevuto i beni iure hereditario senza rientrare tra i soggetti di cui all'art. 4 d. lgs. n. 159/2011 e senza aver manifestato qualsivoglia pericolosità".
5.2. Quanto precede, tuttavia, non vale allorquando (come avvenuto nel decreto del 12/02/2015) si valuti autonomamente la pericolosità di un soggetto (nella specie, LI AP), sul presupposto - non sindacabile in sede di legittimità in presenza di adeguata motivazione secondo i parametri di delibazione adottabili ai fini del provvedimento di sequestro di prevenzione che al medesimo debbano attribuirsi "in prima persona", e - non quale erede, fatti puniti ex art. 12 quinquies, comma 1 D.L. n. 306/1992, conv. dalla L. n. 356/1992. A tal fine, è utile osservare come il delitto previsto dall' art. 12 quinquies, comma 1 D.L. n. 306/1992, conv. dalla L. n. 356/1992, integri una fattispecie a concorso necessario idonea a sanzionare sia il fatto di chi attribuisce fittiziamente i beni ad altri, sia coloro che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (cfr., Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764; Sez. 5, n. 15489 del 26/02/2004, Iervolino ed altro, Rv. 229343). Sotto questo profilo, infatti, nessun rilievo può assumere che il ricorrente possa essersi reso intestatario fittizio di cespiti nell'effettiva titolarità del padre e non di terzi estranei e di cui non sarebbe potuto diventare erede, essendosi valutata a giustificazione del provvedimento- emesso una pericolosità in proprio dello stesso.
5.3. Va ricordato infine, in relazione al terzo motivo di censura, come le modifiche introdotte nell'art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen., attuativa del principio tempus regit actum (Sez. U, n. 4880/2015, cit., Rv. 262602).
6. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/04/2017. 7 Il Consigliere estensore Presidente Andrea Pellegrino Giovanni Diotattev DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 GIU. 2017 IL DICASS "CANCELLIERE DI Pianelli 0 8 0