Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
L'alloggio realizzato dall'istituto autonomo delle case popolari (IACP), conserva la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario, cui non abbia ancora fatto seguito il definitivo trasferimento della proprietà. Ne deriva che, in tale situazione, l'eventuale invasione ad opera di terzi dell'alloggio medesimo è perseguibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 639 bis c.p.
Commentario • 1
- 1. Rave abusivo, quando c'è l'aggravante delle più persone? (Cass. 43120/16).https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 agosto 2020
L'aggravante dell'aver commesso il reato di occupazione di immobili in più di 5 persone richiede che le più persone concorrenti agiscano riunite, nel senso che esse siano simultaneamente presenti sul luogo del delitto e che unitamente impieghino la loro azione per la consumazione del delitto stesso: la ratio della circostanza aggravante, infatti, è quella di reprimere con un più aspro trattamento sanzionatorio quelle condotte collettive rispetto alle quali, proprio in ragione del numero delle persone che vi prendono parte, la difesa privata è più ardua. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (ud. 28/06/2016) 12-10-2016, n. 43120 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2002, n. 10796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10796 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - del 25/01/2002
1. Dott. ANTONIO MORGIGNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SECONDO CARMENINI - Consigliere - N. 486
3. Dott. LUIGI FENU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 20471/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di LI OS, n. in Agrigento il 10.4.1968 avverso la sentenza in data 21.2.2001, del GIP del Tribunale di Agrigento
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita la relazione del Cons. Dott. CARMENINI
Udita la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio
OSSERVA
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agrigento richiedeva l'emissione di decreto penale di condanna a carico di OR SA per il delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p., perché invadeva l'alloggio popolare dell'ente IACP, sito in Agrigento via Kennedy n. 130, al fine di occuparlo e di trarne profitto (in Agrigento dal 24.4.2000 con condotta permanente). Il GIP dello stesso Tribunale, con sentenza del 21.2.2001, emessa ai sensi dell'art. 129 C.P., dichiarava non doversi procedere nei confronti dalla OR "perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela".
Il giudicante riteneva, invero, che l'alloggio popolare risultava assegnato a tale AJ NC, al quale spettava, quindi il diritto di querela, mentre la querela stessa era stata presentata dalla di lui sorella, AJ IU, non legittimata. Ricorre per cassazione il P.M. istante, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
in particolare dell'art.639 bis c.p., che prevede la procedibilità di ufficio nel caso in cui il reato previsto dall'art. 633 c.p. sia commesso su edificio pubblico o destinato ad uso pubblico.
Il ricorso è fondato nei sensi di seguito indicati.
Va premesso che, secondo l'assunto del ricorrente, si tratta di alloggio popolare di proprietà dell'IACP e che, secondo gli accertamenti del GIP, tale alloggio è stato assegnato ad un privato. Ciò posto, il GIP sembra ritenere che l'alloggio di edilizia popolare, una volta assegnato, perda le sue caratteristiche di edificio pubblico, o destinato ad uso pubblico, ed esclusivo titolare di ogni diritto, anche di tutela, diventi il soggetto assegnatario. L'assunto non è corretto.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che la dizione dell'art.639 bis c.p., "edifici pubblici o destinati ad uso pubblico", deve essere correlata tanto all'appartenenza in proprietà, quanto alla destinazione del bene, come si ricava dall'uso della particella disgiuntiva o (v. Cass. 10.6.1998, Carafassi).
Nel caso di specie l'appartamento in questione risulta essere sia di proprietà dell'IACP, quindi appartenente ad un ente pubblico, sia destinato ad uso pubblico. Proprio l'edilizia popolare, invero, è un esempio tipico di bene destinato ad uso pubblico, essendo indirizzato al soddisfacimento di finalità di prevalente interesse pubblico, quali il primario diritto al godimento di un alloggio da parte di categorie di persone meno agiate, o, comunque, aventi particolari requisiti.
L'assegnazione dell'alloggio, lungi dal far perdere queste caratteristiche, costituisce la naturale esplicazione del potere dell'ente pubblico, rivolto proprio al perseguimento delle sue finalità di cura di interessi collettivi (soltanto in caso di trasferimento definitivo di proprietà, senza più vincoli per il privato, ne' potestà per la P.A., possono verificarsi le condizioni per la perdita dei profili pubblicistici dell'immobile). Si realizza, quindi, sotto il profilo del diritto penale, una forma di tutela duplice: quella dell'ente pubblico a non vedere disattesi i criteri di assegnazione, attraverso soluzioni di fatto e contra legem, quella dell'assegnatario a vedere tutelato il diritto di godere dell'immobile.
L'una forma di tutela non esclude l'altra, come può ricavarsi anche dalla giurisprudenza relativa al caso inverso, la quale ha affermato che la norma dellfart.633 c.p., se comprende nella sua tutela non solo la proprietà, ma anche il possesso dei terreni o edifici, ciò non significa che essa non sia volta a salvaguardare anche la posizione di colui che, essendo titolare del diritto di godimento, ne sia di fatto privato dall'altrui occupazione arbitraria o comunque senza titolo (v. Cass. Sez. 2^, sent. 8228/1996, ud. Pubblica del 18.4.1996).
In tema di individuazione del soggetto offeso dal reato, ossia di colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto, va detto che possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno identificati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico tutelato (v. Cass. Sez. 2^ sent. 2869/99 ud. p. 27.1.1999 RV 212766). Così delineati i profili di diritto che governano la materia, deve concludersi che il giudicante ha errato nel ritenere la sussistenza di una condizione di improcedibilità dell'azione penale, trattandosi di un reato perseguibile di ufficio ex art. 639 bis c.p., in presenza di un edificio pubblico o destinato ad uso pubblico. Queste considerazioni comportano l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Agrigento, il quale nel nuovo giudizio si atterrà ai principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Agrigento per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2002