Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2019, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
00017-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 3474/2019 FRANCESCA MORELLI -UP 21/11/2019 ROSSELLA CATENA R.G.N. 10384/2019GRAZIA MICCOLI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore - SCARLINI MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EV SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 settembre 2018, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva ritenuto IS QU colpevole del delitto ascrittole ai sensi degli artt. 110, 624, 625 nn. 4, 5 e 7 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
1.1. In risposta ai motivi di appello, la Corte territoriale osservava che: - la condotta di sottrazione dei beni per 891,50 euro era stata concertata da sei giovani donne;
fra esse, il ruolo assunto dall'imputata era stato quello di distrarre le due cassiere, chiedendo loro informazioni, in modo da consentire alle complici di attraversare la linea delle casse ed uscire dal supermercato;
sussisteva pertanto la contestata circostanza aggravante della destrezza;
per la giurisprudenza della Cassazione l'applicazione ai beni sottratti delle placche antitaccheggio non consente di escludere l'aggravante della esposizione degli stessi alla pubblica fede;
la pena inflitta era congrua (e non vi era motivo di appello sulla sua misura).
2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante dell'art. 625 n. 4 cod. pen.. Non vi era infatti prova che la prevenuta avesse creato un diversivo per distrarre le commesse del negozio piuttosto che essersi limitata, con la complice (non appellante), ad approfittare di un momento di loro distrazione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 625 n. 7 cod. pen.. I beni sottratti erano muniti delle apposite placche antitaccheggio così che non era possibile considerarli esposti alla pubblica fede.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il difetto di motivazione in riferimento alla misura della pena, non trattato dalla Corte nonostante fosse stato formulato il motivo a pagina 4 dell'atto di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputata è inammissibile.
1. Il primo motivo, sulla configurabilità dell'aggravante della destrezza, è versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità dal 1 quale esula la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, aveva rilevato come la condotta della prevenuta finalizzata a distrarre le - cassiere e le sorveglianti, così da consentire alle sue complici di attraversare la linea delle casse con la refurtiva - concretasse proprio quella particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res" che configura la riconosciuta aggravante (da ultimo, Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, Rv. 274018).
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato alla luce del prevalente orientamento di questa Corte secondo il quale integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede (ex plurimis Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, dep. 03/05/2017, Monachino, Rv. 269923), condividendone, questo Collegio, l'esposta ragione, il fatto che l'apparecchio applicato alla merce esposta non consenta il costante monitoraggio della merce, ma sia destinato soltanto ad avvisare - qualora non sia stato disperso, come è ordinariamente dato di rilevare - il passaggio della linea delle casse.
3. Il terzo motivo, sulla misura della pena, è inammissibile perché questa Corte ha sempre affermato (da ultimo: Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. Nel caso di specie, la censura, mossa nell'atto di appello, relativa alla misura della pena era priva di ogni concreta argomentazione e pertanto inammissibile.
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, delia somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 novembre 2019. Il Presidente Il Consigliere estensore Fra Morelli Enrico Vittorio Stanislao Scarlini DEPOSPAM IN CALLLORIA IL FUNZIONARIO GIUDITTARIO 3