Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 4176
CASS
Sentenza 29 gennaio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Per norma incriminatrice si intende la norma che definisce la struttura essenziale e circostanziale del reato, comprese le fonti extrapenali che contribuiscono ad integrare la fattispecie penale.Pertanto qualsiasi modifica delle fonti integratrici comporta un mutamento della norma incriminatrice, mutamento che è disciplinato dai principi stabiliti dall'art. 2 cod.pen. (Fattispecie in tema di liberalizzazione del prezzo di vendita del pane operato con la delibera CIPE del 3 agosto 1993,che ha così modificato il contenuto precettivo dell'art. 14 del D.Lgs.C.P.S.15 settembre 1947 n.896, che punisce gli esercenti che pongono in vendita merci a prezzi superiori a quelli stabiliti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/1998, n. 4176
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4176
    Data del deposito : 29 gennaio 1998

    Testo completo