Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2010, n. 2737
CASS
Sentenza 21 dicembre 2010

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Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell'intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. (Nella concreta fattispecie, si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l'attività aziendale).

Commentario1

  • 1Quando il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all'art. 648-ter cod. pen. può riguardare una intera società e il relativo…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 aprile 2021

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 648-ter) Il fatto Con decreto il GIP del Tribunale di Pisa, ad integrazione di precedenti sequestri, disponeva il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 321 comma 2 cod. proc. pen. e 648 quater comma 2 cod. pen., di ulteriori automezzi intestati ad un terzo interessato perché ritenuti nella disponibilità dell'indagato insieme ad altre persone per associazione a delinquere finalizzata al contrabbando e all'evasione d'imposta (perpetrati mediante miscelazione non autorizzata di prodotti oleosi) e autoriciclaggio. Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame il legale rappresentante della terza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2010, n. 2737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2737
Data del deposito : 21 dicembre 2010

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