Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 2
In tema di istruzione dibattimentale, nel caso di rinnovata assunzione delle prove per mutamento della composizione del collegio giudicante, può legittimamente darsi lettura, ai sensi del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen., senza procedere a nuove audizioni e senza il consenso della difesa, dei verbali degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 480, secondo comma cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a lettura delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel dibattimento di fronte a collegio diversamente composto da quello che aveva deliberato la sentenza).
Il disposto di cui al secondo comma dell'art. 539 cod. proc. pen., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, è applicabile anche al danno non patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1997, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 17/12/97
1. Dott. Nicola MARVULLI Consigliere SENTENZA
2. " Guido IETTI " N. 1764
3. " IO CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. " MA LL " N. 40538/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) DI MA n. 11.8.1941 a Lecce;
2) SA RI n. 14.8.1953 a Roma;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 14 luglio 1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. IETTI.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi, per la parte civile, l'Avv. G. Nicolaj del foro di Roma e l'avv. A. Manna del foro di Roma
Udito il difensore avv. L. Di Majo del foro di Roma
Fatto e diritto
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del primo giudice (che condannava NE MA, SA RI e SE EN - con le attenuanti generiche equivalenti, i benefici di legge e le statuizioni a favore della parte civile - alle pene di giustizia, perché colpevoli, gli ultimi due di concorso in diffamazione aggravata a mezzo della stampa, in data 18 giugno 1990, nei confronti di LT BE, ed il primo di omesso controllo quale direttore responsabile del giornale), ha ravvisato la colpevolezza degli imputati pure in riferimento ad altro articolo del 4 giugno 1990, con i conseguenti aumenti delle pene, la continuazione fra i reati di diffamazione, e le ulteriori statuizioni civili.
I giudici del merito hanno ritenuto che SA RI, in concorso di SE EN, non ricorrente, redigeva due articoli - pubblicati sul quotidiano "Il Messaggero" dei giorni 4 e 18 giugno 1990 - nei quali veniva offesa la reputazione dell'LT, mediante l'attribuzione di fatti determinati (responsabilità per diversi reati, comportamento scorretto nelle trattative per una produzione cinematografica, uso di sostanze stupefacenti o similari, scarsa professionalità come regista). Mentre DI MA veniva condannato per il correlato resto previsto degli articoli 47, 595 C.P., 13 e 21 legge sulla stampa, in quanto aveva omesso di svolgere il controllo sulla pubblicazione, in qualità di direttore responsabile del giornale. DI MA e SA RI hanno proposto ricorso. Il primo, in particolare, denuncia:
a) la violazione dell'articolo 525 c.p.p., perché la rinnovazione del dibattimento, a seguito della mutata composizione del Collegio, avveniva mediante la lettura della deposizione resa, in precedenza, da LT BE, senza procedere a nuova audizione e senza il consenso della difesa;
b) la inammissibilità dell'appello della parte civile (con conseguente nullità della condanna, nei suoi confronti, per il delitto di cui all'articolo 57 C.P., in relazione all'articolo del 4 giugno 1990) in quanto l'articolo 577 c.p.p. prevede tale impugnazione soltanto per i reati di ingiuria e di diffamazione;
c) la inosservanza della legge penale e carenze della motivazione, in riferimento alla ravvisata sussistenza del reato di diffamazione, e alla esclusione dell'esimente del diritto di cronaca;
d) la inosservanza della legge e la mancanza di motivazione, in ordine alla provvisionale, assegnata alla parte civile, per danno non patrimoniale.
A sua volta, SA RI deduce:
e) la inosservanza della legge e carenze motivazionali "anche in relazione alla mancata valutazione di fatti comprovati dall'istruttoria dibattimentale";
f) la violazione della legge penale, per il diniego dell'esimente del diritto di cronaca.
La prima doglianza non è fondata. Invero il Tribunale poteva, ai sensi dell'articolo 511 n. 1 c.p.p., dare lettura (come è avvenuto) del verbale di udienza - svolta davanti al Collegio in diversa composizione - che conteneva l'esame della parte civile RT LT, trattandosi di atto inserito nel fascicolo del dibattimento di ottemperanza all'articolo 480 n. 2 del codice di rito. L'espressa previsione normativa assorbe ogni altra questione - senza incidenza nella fattispecie - e priva di qualsiasi rilievo l'opposizione della difesa dell'imputato alla lettura, comunque consentita;
mentre esclude l'inosservanza dell'articolo 525 n. 2 c.p.p., una volta che gli stessi giudici, davanti ai quali ha avuto luogo il mezzo istruttorio, hanno concorso alla deliberazione della sentenza. Invece deve essere accolta la censura sub b). Questo Supremo Collegio ha già affermato, con un principio qui ribadito, che l'articolo 577 c.p.p. non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica,
e quindi non è ammissibile, sulla sua scorta, l'impugnazione, della persona offesa costituita parte civile, di una sentenza avente a oggetto il reato di cui agli articoli 57 e 595 C.P., che integra una fattispecie autonoma rispetto ala semplice diffamazione. Ne consegue che deve essere annullata la sentenza della Corte territoriale, nei confronti di DI, in riferimento alla affermazione di responsabilità per l'articolo del 4 giugno 1990 (conseguente all'appello della parte civile), senza rinvio: siccome questa Corte può emettere i provvedimenti necessari - ai sensi dell'articolo 620 lett. 1) del codice di rito - mediante l'eliminazione del corrispondente aumento di pena, inflitto nella misura di lire diecimila di multa.
I motivi relativi alla violazione della legge e ai difetti motivazionali - riassunti sub c), e) f) - vengono esaminati congiuntamente.
Posto che il vizio del travisamento del fatto, sostenuto dalla ricorrente SA RI (in riferimento alla asserita carenza di valutazione di risultanze istruttorie, che avrebbero valenza dimostrativa della verifica delle notizie pubblicate) non è deducibile nella sede di legittimità, perché l'articolo 606 lett. e) del codice di rito limita il sindacato di questa Corte, nel senso che il vizio di mancanza e di illogicità manifesta della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, i rimanenti rilievi - oltre le inammissibili connotazioni fattuali o generiche - non hanno pregio. Infatti la sentenza di secondo, senza illogicità e con un apparato argomentativo congruo, ha spiegato la effettività delle offese alla reputazione dell'LT, nell'impostazione e nei contenuti dei due articoli, dove l'LT veniva indicato come regista professionalmente ingorvernabile e dalla condotta irresponsabile nella realizzazione di un film: che, in una riunione d'affari, profferiva un epiteto volgare (nei confronti di persona presente), trovandosi in stato di alterazione per aver forse fatto uso di droga o di sostanze simili, e veniva definito, da altro regista, come "un pallone gonfiato". Ed ha sottolineato il contesto particolarmente squilibrato e pregiudizievole, per la reputazione del regista, nel quale venivano riportate le notizie, inveritiere, o non verificate: onde la esclusione della giustificazione del diritto di cronaca, anche per la inosservanza del limite della continenza. In contrario, gli imputati sostengono la mancata contestazione della espressione "pallone gonfiato"; ma la Corte del merito ha spiegato che l'addebito si riferiva all'intero articolo, di cui è stato ravvisato il carattere diffamatorio. Inoltre, DI si duole della ritenuta offensività del titolo "LT in Tribunale per truffa": e, a questo riguardo, la sentenza sottolinea come "il fatto diffamatorio contestato va ben oltre il titolo", onde la questione rimane ultronea al ragionamento complessivo svolto. Nel resto, le censure sostengono una valutazione del merito diversa da quella operata nel provvedimento impugnato, o propongono un riesame delle emergenze processuali, così sviluppando rilievi, e postulando attività, che sono estranei al giudizio di cassazione. Nè, da ultimo, possono essere accolte le deduzioni in tema di provvisionale. La Corte di Appello, uniformandosi alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio, che viene confermata, ha ritenuto correttamente l'applicabilità del disposto dell'articolo 539, 2^ comma, c.p.p., anche al danno non patrimoniale (cfr. Corte di Cassazione 22 novembre 1989, Di Lellis); ed ha confermato la provvisionale di lire quarantamilioni, assegnata dal primo giudice alla parte civile. Infondata, pertanto, sotto questo aspetto, la censura è, nel resto, inammissibile, perché esplicata in punto di fatto e in termini apodittici e generici: mentre la sentenza ha individuato il pregiudizio morale nei fatti diffamatori riferiti ad un regista di rilievo internazionale, con accusa di essere "ingovernabile", truffatore e "pallone gonfiato", che confortavano anche la quantificazione della provvisionale.
SA RI deve essere condannata alle spese processuali, e entrambi i ricorrenti devono gli ulteriori oneri di fase alla parte civile, liquidati nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza, nei confronti di DI MA, limitatamente alla condanna penale per il reato previsto dall'articolo 57 C.P. e in riferimento all'articolo pubblicato il 4 giugno 1990, ed elimina la relativa pena di lire diecimila di multa. Rigetta, nel resto, il ricorso di DI MA.
Rigetta il ricorso di SA RI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso, in favore della parte civile delle spese del giudizio, liquidate in complessive lire 2.100.000-, di cui lire 100.000- per spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998