Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1997, n. 2414
CASS
Sentenza 17 dicembre 1997

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In tema di istruzione dibattimentale, nel caso di rinnovata assunzione delle prove per mutamento della composizione del collegio giudicante, può legittimamente darsi lettura, ai sensi del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen., senza procedere a nuove audizioni e senza il consenso della difesa, dei verbali degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 480, secondo comma cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a lettura delle dichiarazioni rese dalla parte civile nel dibattimento di fronte a collegio diversamente composto da quello che aveva deliberato la sentenza).

Il disposto di cui al secondo comma dell'art. 539 cod. proc. pen., che consente la condanna dell'imputato al pagamento di una provvisionale, è applicabile anche al danno non patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/1997, n. 2414
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2414
    Data del deposito : 17 dicembre 1997

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