Sentenza 15 luglio 2016
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed, in particolare, le acquisizioni probatorie, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo. Ne consegue che il giudice il quale decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, non può non essere lo stesso che delibera la sentenza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa senza procedere alla rinnovazione e nonostante l'opposizione della difesa, all'esito di un dibattimento, in cui il Collegio che aveva raccolto le conclusioni dei periti era mutato nella sua composizione rispetto a quello che aveva ammesso la prova, disposto la perizia e conferito l'incarico).
Commentario • 1
- 1. La rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice: unRaffaele Muzzica · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. L'obbligo di rinnovazione dibattimentale: nobili ideali, distorsioni nella prassi. – La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento della persona fisica del giudice, allorquando le parti non prestino il consenso all'utilizzabilità mediante lettura delle prove dichiarative precedentemente assunte, è considerata, a partire dal famoso arresto delle Sezioni Unite, sent. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, poi confermato dalla giurisprudenza successiva, un necessario quanto insostituibile meccanismo di conformità del processo penale ai canoni dell'oralità e dell'immediatezza, in ragione dei quali il giudice che delibera la sentenza deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2016, n. 48765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48765 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2016 |
Testo completo
48 7 6 5 / 1 6 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/07/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.1654/2016 Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE SALVATORE DOVERE Dott. N. 22164 2016 Dott. UGO BELLINI - Consigliere - - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI LE N. IL 20/05/1977 avverso la sentenza n. 2772/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 14/01/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. Delhaye che ha concluso per il zijn;
Udito, per la parte civile, l'Avv Uditifdifensore Avv. folia Ceru mara chake checia l'area 7 жить , 8 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello Genova ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Chiavari nei confronti di IN HE, giudicato responsabile della morte di EL GH e pertanto condannato alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. La Corte distrettuale ha infatti mantenuta ferma ogni statuizione del primo giudice, salvo quelle attinenti all'azione civile, stante la revoca della costituzione.
2. L'accertamento condotto nei giudizi di merito può essere compendiato, quanto agli aspetti non in discussione, nel modo che segue. Il 27.8.2008 EL GH veniva sottoposta ad intervento chirurgico presso la clinica 'Villa Azzurra Hospital' di Rapallo per la risoluzione di un'ernia espulsa tra l'ultima vertebra lombare (L5) e la prima sacrale (S1). L'operazione veniva eseguita DAIN (quale primo chirurgo, coadiuvato da LI Paolo, secondo chirurgo) e nel corso dello stesso veniva prodotta una lesione della quarta arteria lombare destra, che determinava una emorragia che conduceva a morte la paziente. Il Tribunale, facendo propria ricostruzione LLaccaduto operata dal consulente tecnico del P.M., perveniva al giudizio di responsabilità LLIN (mentre assolveva il LI) ritenendo che lo stesso avesse errato nell'esecuzione LLintervento sia per essere intervenuto in L4-L5 piuttosto che nella sede corretta, sia per aver eseguito una manovra scorretta, ovvero per aver spinto lo strumento operatorio troppo in profondità e così sollecitato il legamento longitudinale anteriore e l'aderente vaso sanguigno, cagionando la rottura di quest'ultimo. La Corte di Appello, dal canto suo, reputava necessaria l'esecuzione di una perizia collegiale e sulla scorta LLaccertamento condotto a mezzo degli esperti perveniva alla conferma del giudizio di responsabilità ma su presupposti significativamente differenti. Da un canto ribadiva la ricostruzione LLaccaduto emersa già dal giudizio di primo grado: l'IN era intervenuto in L4-L5 invece che in L5-S1 ed aveva procurato la rottura della IV arteria lombare destra, con conseguente emorragia che in breve tempo aveva condotto a morte la GH. Riteneva quindi fosse rimasta priva di riscontro la tesi difensiva, per la quale l'imponente versamento ematico rinvenuto nella cavità addominale (circa 1800 cc.) era riconducibile alle manovre rianimatorie resesi necessarie a seguito di shock anafilattico. Dall'altro, ha preliminarmente ritenuto, sulla scorta delle indicazioni peritali, che la rottura della IV arteria rappresentasse una complicanza accidentale non imputabile a colpa del chirurgo;
che l'errore nella individuazione della sede 2 H LLintervento non avesse avuto rilievo causale rispetto all'evento, poiché la manovra sarebbe stata identica anche operando nel corretto sito;
che un intervento diretto a rimuovere il versamento ematico non avrebbe avuto sicure probabilità di positivo esito. Quindi ha identificato quale profilo di colpa causalmente efficiente, l'aver eseguito un intervento diverso da quello consentito dalla paziente.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Daniele Carra.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 525 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza impugnata, per essere stata diversa la composizione del collegio giudicante che ha raccolto le conclusioni dei periti in sede dibattimentale e pronunciato la condanna rispetto a quella del collegio che aveva deliberato l'espletamento della perizia, conferito l'incarico, formulato i quesiti. Tanto, pur in presenza di esplicita opposizione da parte della difesa alla utilizzazione LLattività istruttoria svolta dal Collegio poi mutato nella sua composizione.
3.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. perché l'ascrizione all'IN di aver cagionato la morte della GH per colpa consistita nell'aver eseguito l'intervento in L4-L5 in assenza di consenso della paziente non trova riscontro nella contestazione elevata con l'esercizio LLazione penale e neppure nella decisione del Tribunale. Lamenta, quindi, la violazione del diritto di difesa LLimputato.
3.3. Con un terzo motivo censura la decisione impugnata per vizio motivazionale, in relazione alle conclusioni peritali. Posto che queste escludevano ogni profilo di colpa LLIN o la rilevanza causale rispetto alla morte della paziente LLerrato comportamento del chirurgo, la Corte di Appello è pervenuta del tutto illogicamente all'affermazione di responsabilità di questi.
3.4. Con un quarto motivo si censura l'errata applicazione dei principi in tema di responsabilità medica, nesso causale e consenso informato. Dopo aver riproposto, in interlocuzione critica con le conclusioni peritali, la tesi difensiva della shock anafilattico, l'esponente rileva che la Corte di Appello ha fatto proprio un orientamento giurisprudenziale in materia di consenso informato superato dalla successiva elaborazione del tema e che non ha preso in considerazione l'applicazione LLart. 3 della legge n. 189/2012. 3.5. In data 27.6.2016 sono stati depositati 'Motivi nuovi ex art. 585, IV comma, c.p.p.' con i quali si chiede di dichiarare l'estinzione del reato per 3 prescrizione maturata dopo la celebrazione del giudizio di appello (ovvero il 27.3.2016). CONSIDERATO IN DIRITTO 4. In via preliminare va rilevato che il reato per cui si procede non è estinto. Va infatti tenuto conto di un periodo di sospensione del termine di prescrizione pari a quattro mesi e ventitre giorni, che posticipa il termine dal quale il reato è estinto al 19.7.2016. 5. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.
5.1. Nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene, invero, una diversità di interpretazioni a riguardo LLambito di applicazione del principio d'immutabilità del giudice, sancito DAart. 525 co. 2 cod. proc. pen.; per un primo esso riguarda lo svolgimento LLintera attività dibattimentale ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di eventuali questioni incidentali, la decisione di questioni interinali aventi specifica incidenza sui fatti da giudicare, sì da restarne esclusa solo l'adozione di provvedimenti ordinatori intesi ad assicurare l'ordinato svolgimento del processo, sforniti come tali di alcuna effettiva valenza in ordine all'adozione della decisione nel merito, come ad esempio i provvedimenti collegiali di sospensione o di rinvio del dibattimento (cfr. Sez. 4 n. 8411 LL8/5/1996, Buscioni, Rv. 206456; Sez. 1 n. 35669 del 17/1/2003, Prinzivalli, Rv. 226066; Sez. 1, n. 9769/2014, n.m.); e ritiene, di conseguenza, che il giudice che decide sulla richiesta delle prove, ammettendole o negandone l'ammissione, non può che essere il medesimo che andrà poi a deliberare la sentenza. Per opposto orientamento, invece, il principio della identità del Giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto all'assunzione della stessa risulta rispettato nel caso in cui il Giudice d'appello acquisisca e valuti prove documentali di cui sia stata disposta l'acquisizione in precedenza dal medesimo organo collegiale diversamente composto. Coloro che propugnano tale interpretazione assumono che le prove documentali, quali prove precostituite, possono essere acquisite indipendentemente dalla preventiva adozione di un formale provvedimento di rinnovazione parziale del dibattimento e di acquisizione delle stesse, sicché deve considerarsi irrilevante il provvedimento di acquisizione in precedenza disposto dallo stesso organo giudicante diversamente composto" (v. Cass. Sez. 6 10 luglio 2000 n. 9446 e Cass. Sez. 2 28 febbraio 2007 n. 16626). Il principio tuttavia è stato esteso anche alle prove non precostituite, sulla considerazione che dottrina e giurisprudenza sono sostanzialmente unanimi nell'interpretare restrittivamente la nozione di dibattimento, a cui l'art. 525 c.p.p., comma 2, collega il principio di immutabilità del Giudice. La ratio evidente della norma, si osserva, è il nesso istruzione- decisione che fonda il principio di immutabilità del Giudice, come corollario dei principi di oralità e immediatezza che governano il processo penale. In questo senso, è necessario che il Giudice che decide sia lo stesso che abbia partecipato all'assunzione della prova in dibattimento nel contraddittorio fra le parti;
ma non è necessario che sia lo stesso Giudice che abbia disposto l'acquisizione della prova, poi assunta in udienza successiva. Restano, quindi, fuori dalla nozione di dibattimento rilevante ai fini del principio di immutabilità, tutti quei momenti meramente processuali dai quali esuli un contenuto istruttorio. In altri termini, il principio di immutabilità esige soltanto che a decidere sia lo stesso Giudice che abbia presieduto alla istruttoria (Cass. Sez. 3 25 settembre 2008 n. 42509; Sez. 5, Sentenza n. 1759 del 04/10/2011 dep. 17/01/2012, Della Bona, Rv. 251727, alla quale si è richiamata la Corte di Appello nel respingere l'eccezione difensiva). Si è invece concordi in ordine al fatto che, qualora si proceda a rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio, si deve altresì tenere conto LLatteggiamento tenuto dalle parti, occorrendo indagare se esse, rese edotte di tale mutata composizione collegiale, abbiano о meno rappresentato il proprio dissenso, ovvero se abbiano verbalizzato la loro non perfetta condivisione, ovvero se abbiano almeno fatto presente l'opportunità di far luogo ad una rivisitazione della precedente fase dibattimentale, si che la mancanza di specifiche iniziative delle parti in tal senso può valere come tacito ed implicito loro consenso, equiparabile ad un consenso esplicito (cfr. Sez. 6 n. 18615 del 16/4/2013, Poloni, Rv. 254843).
5.2. Ad avviso di questo Collegio è da preferire la tesi che conclude per la violazione del principio di immutabilità del giudice ove quello che ammette la prova risulti diverso da quello che procede successivamente. Ciò in ragione del fatto che anche il provvedimento di ammissione della prova costituisce momento del processo di formazione dibattimentale della stessa. Nel caso che occupa, come rileva il ricorrente, la composizione del collegio giudicante che ebbe a raccogliere le conclusioni dei periti in sede dibattimentale a pronunciare la sentenza fu diversa rispetto a quella che deliberò e l'espletamento della perizia, conferì l'incarico e formulò i quesiti. Risulta altresì che la difesa LLimputato non consentì a mantener fermi gli incombenti già espletati. Sussiste pertanto nella specie un mutamento del collegio che determina la nullità della deliberazione ai sensi LLart. 525, co. 2 cod. proc. pen. e il conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Genova per nuovo giudizio.
5.3. L'accoglimento del motivo di ricorso in esame esimerebbe il Collegio dal trattare i restanti motivi, siccome evidentemente assorbiti. Tuttavia appare opportuno rimarcare che per la giurisprudenza di legittimità l'obbligo di acquisizione del consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo (Sez. 4, Sentenza n. 21537 del 24/03/2015 Ud. dep. 22/05/2015, Di Giulio, Rv. 263495). La motivazione resa dalla Corte di Appello di Genova fa perno sulla mancanza di consneso informato per l'individuazione della regola cautelare violata ma omette qualsiasi indicazione circa le circostanze fattuali che permettono, nel caso specifico, di affermare che la prescrizione all'acquisizione di un previo consenso informato aveva funzione cautelare.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Genova. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/7/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Maria Ciampi Salvatore Dovere Ay Depositata in Cancelleria Oggi, 17 NOV. 2016 Il Funzionano Giudiziario Patriz Ciorra 106