Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
L'obbligo d'acquisizione del consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna del medico per le lesioni gravi occorse alla paziente dovute anche all'omessa acquisizione del consenso informato, in mancando il quale egli aveva modificato la metodica d'intervento originariamente concordata senza poter tenere conto delle patologie della paziente).
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- 1. Mancanza consenso informato: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 giugno 2021
- 2. Responsabilità medica, la mancanza del consenso informato non fonda la colpaAccesso limitatoRoberto Bartoli · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2015, n. 21537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21537 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
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