Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2015, n. 21537
CASS
Sentenza 24 marzo 2015

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L'obbligo d'acquisizione del consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna del medico per le lesioni gravi occorse alla paziente dovute anche all'omessa acquisizione del consenso informato, in mancando il quale egli aveva modificato la metodica d'intervento originariamente concordata senza poter tenere conto delle patologie della paziente).

Commentari2

  • 1Mancanza consenso informato: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 giugno 2021

  • 2Responsabilità medica, la mancanza del consenso informato non fonda la colpaAccesso limitato
    Roberto Bartoli · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/03/2015, n. 21537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21537
Data del deposito : 24 marzo 2015

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