Sentenza 17 gennaio 2002
Massime • 1
Per l'imposizione di servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità (art. 108 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775), che costituisce una condizione dell'azione (così che deve ritenersene sufficiente la sopravvenienza, purché prima della decisione), sussiste indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa, in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 136, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MASTRANGELO, difeso dall'avvocato DOMENICO GARERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 18934/99 proposto da:
ENEL SPA, in persona del Capo della Divisione e legale rappresentante pro tempore Dott. IODICE Renato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che lo difende unitamente all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
SI LF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 95/99 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 02/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato Pierfilippo COLETTI, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 14.5.1992 FO MO conveniva in giudizio l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, esponendo che tale Ente sul fondo di sua proprietà aveva realizzato un elettrodotto con percorrenza di ml.120 posizionato sii due basi di appoggio tipo C.A.C.. Aggiungeva, inoltre che, nel mese di marzo 1987, alcuni dipendenti dell'EL avevano abusivamente operato il taglio di sette querce di circa 80 cm di diametro di tronco.
Chiedeva quindi che l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica venisse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'illegittima occupazione del fondo.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, il quale contestava la pretesa dell'attore esponendo che l'impianto realizzato era stato approvato dal Ministero dell'industria e del Commercio con decreto n. 1370/71 del 10.10.1973, che aveva dichiarato la pubblica utilità dell'opera e che, solo per (difficoltà di natura burocratica, noti era stato portato a compimento l'iter amministrativo finalizzato all'asservimento definitivo della superficie di terreno interessato. Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale, ai sensi degli art. 1032 e 1056 c.c. e 119 e ss. T.U. 11.12.33 n. 1775 per la costituzione di servitù coattiva di elettrodotto sul fondo dell'attore ed offriva, quale equo indennizzo, per il taglio delle sette querce la somma di L 1.200.000, quantificata sulla scorta dei criteri di cui all'art. 23 del citato T.U.
Il pretore, con sentenza in data 31.7.1996, accoglieva la domanda attorea, condannando l'Ente convenuto al pagamento della somma di L.
2.289.000 a titolo di risarcimento per i danni subiti in conseguenza dell'illecita occupazione e rigettava la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la costituzione della servitù. Avverso detta sentenza, veniva proposto appello dall'EL che censurava la decisione di primo grado laddove si era ritenuto che mancasse un valido provvedimento amministrativo idoneo a costituire una servitù coattiva di elettrodotto 'e lamentava il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale. Contestava, inoltre, la determinazione dei danni come effettuata dal Pretore. Il MO si costituiva in giudizio, sostenendo l'infondatezza delle tesi esposte da controparte e proponendo appello incidentale in ordine alla quantificazione dei danni, che dovevano essere determinati nella misura di L. 3.945.600.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza in data 22.12.1998/2.4.1999, in accoglimento dell'appello principale, dichiarava costituita la servitu' di elettrodotto, respingendo l'appello incidentale.
Si osservava al riguardo, previa ricostruzione della giurisprudenza di legittimità al riguardo, che con riguardo all'ipotesi in cui sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e queste siano state anche autorizzate dalla competente autorità amministrativa, ma non si sia completato l'Iter amministrativo mediante l'emanazione del prescritto provvedimento ablatorio, risultava nella specie effettuata quella comparazione tra l'interesse pubblico e quello privato coinvolto nella vicenda amministrativa, per cui l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera era stato previamente ritenuto prevalente sull'interesse privato da parte della pubblica amministrazione. Pertanto l'azione della pubblica amministrazione consistente nella messa in opera dell'elettrodotto non poteva più qualificarsi come mero comportamento materiale abusivo.
Peraltro, i principi di diritto relativi al fenomeno dell'accessione invertita fiori potevano trovare applicazione in materia di servitù di elettrodotto,- ne deriva che il comportamento della pubblica amministrazione permane nella sua illiceità durante tutto il tempo in cui si è protratta l'occupazione.
L'inapplicabilità dei principi dell'accessione invertita, come sopra evidenziata, non escludeva, peraltro, che, ove l'elettrodotto sia stato autorizzato dalla pubblica amministrazione e vi sia stata espressa domanda giudiziale, la servitù di elettrodotto potesse essere costituita a mezzo della sentenza del giudice. In punto di fatto andava puntualizzato che in ordine alla linea elettrica di cui e causa l'Ente aveva prodotto copia del D.M. n. 1370/71 del 10.10.1973 con cui il Ministero dell'Industria e del Commercio autorizzava in via definitiva l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica all'impianto ed all'esercizio della linea in questione, che veniva dichiarata di pubblica utilità. Nell'allegata convenzione per la realizzazione delle opere si stabiliva, inoltre, che i lavori dovevano essere condotti a termine entro 24 mesi dalla data del decreto ministeriale del piano particolareggiato. A tali provvedimenti autorizzatori non faceva seguito fatto di costituzione della servitù di elettrodotto, ne' in via negoziale, ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziale.
Pertanto sussistevano gli estremi per accogliere la domanda di costituzione coattiva della servitù di elettrodotto in riferimento alla linea autorizzata, in via definitiva, con il decreto del Ministro dell'Industria per il Commercio e per l'Artigianato del 10.10.1973.
L'Indennità di servitù di elettrodotto doveva essere determinata solo in relazione alle parti di terreno effettivamente asservite, li Consulente tecnico aveva ritenuto, nel determinare detta indennità ai sensi dell'art. 123 e ss. T.U. n. 1175 del 1933, che il terreno potesse essere considerato di natura agricola e che, noti essendo stato possibile accertare quali fossero, all'epoca, le reali condizioni agronomiche del fondo, si era considerato il medesimo in condizioni similari a quelli contigui.
Il Collegio riteneva condivisibile la valutazione del Consulente in ordine alla natura agricola del terreno e congrua la relativa stima - pari a L.
2.000 al metro quadro - effettuata anche in base alle indagini di mercato svolte in ordine ai terreni adiacenti a quello di cui è causa, valutazione condivisa anche dal consulente tecnico di parte.
L'art.123 T.U. n. 1775 del 1933 stabilisce che al proprietario del fondo è dovuta una indennità corrispondente al valore totale del bene in relazione alle aree occupate da opere stabili, mentre per l'arca in cui si proiettano i conduttori, deve essere corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito. Pertanto detti a indennità, accettandosi le conclusioni cui era pervenuto il Consulente, doveva essere determinata in complessive L.689.000, in ragione di L. 96.000 per quanto attiene alla parte di suolo occupata dai sostegni - pari a 48 mq - ed in ragione di L. 456.000 per l'area di proiezione dei conduttori di cui L. 96 000 per la svalutazione dell'area di transito. La residua somma pari a L.
1.137.000 era da imputarsi al danno delle colture durante i lavori. A tale somma doveva essere aggiunta quella relativa al risarcimento dei danni prodotti durante la costruzione della linea, essendo stato accertato, e non contestato dall'Ente, che durante la realizzazione della stessa fu operato il taglio di sette querce. Anche in questo caso la valutazione del consulente, che aveva determinato in L.
1.600.000 i danni subiti dal MO per il taglio delle querce, deve essere considerata congrua, anche perché era stata la stessa parte appellante ad offrire a controparte la somma di L.
1.200.000. Le superiori considerazioni consentivano di rigettare le doglianze avanzate da entrambe, le parti nei confronti della quantificazione dei danni effettuata dal consulente.
Determinata l'indennità da corrispondere, il Tribunale, poiché i valori indicati nella relazione del Consulente tecnico erano espressi alla data di redazione della relazione peritale, ossia al marzo 1995, rideterminava l'indennità medesima in moneta attuale, tenendo conto dell'inflazione monetaria che si era verificata durante il periodo intercorso tra la relazione peritale e la data della sentenza di appello, per cui, sulla scorta degli indici ISTAT, detta indennità doveva essere complessivamente determinata in L.22.600.000. Su tale somma erano dovuti gli interessi moratori al tasso legale dalla data della sentenza di appello fino al giorno dell'effettivo soddisfo. Avverso tale sentenza, il MO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi,- resiste con controricorso l'EL, che ha a sua volta proposto ricorso incidentale il condizionato, basato su un solo motivo.
Motivi della decisione
I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e anno pertanto riuniti a norma dell'art.335 cpc. Con il secondo motivo, che va esaminato per primo, in ragione della antecedenza logica, il MO si duole delle illegittimità della costituzione della servitù coattiva, in ragione della sopravvenuta inefficacia del decreto autorizzativo;
tale doglianza non ha fondamento.
Per vero, l'inefficacia del decreto, a prescindere dalla questione se la stessa si fosse verificata o meno, ha Il solo effetto di rendere improseguibile la procedura ablativa, ma non preclude la possibilità di chiedere la costituzione della servitù di elettrodotto con provvedimento del giudice, con valutazione non censurata dal MO, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di pubblica utilità vi fosse stata, cosa questa che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, consentiva la possibilità per l'EL di chiedere, in via riconvenzionale, come nella specie, la costituzione della relativa servitù con sentenza del giudice (v. Cass.2.4.1982, n. 2023). Tale motivo appare pertanto privo di pregio, a maggior ragione ove si ponga niente al fatto che per l'imposizione di servitù di elettrodotto con sentenza del giudice, il presupposto della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità deve ritenersi sussistente indipendentemente dal fatto che i termini fissati con l'autorizzazione stessa in connessione con la dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto siano scaduti, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine dell'improseguibilità del procedimento amministrativo d'imposizione della servitù medesima in via espropriativa (v. Cass. 18.7.1986, n. 4624). Il primo motivo del ricorso principale lamenta omessa applicazione dell'art. l23 R.D. 11.12.1933, n. 1775, ed omessa liquidazione degli interessi e della rivalutazione "per come previsto dalla legge", per ultrapetizione e violazione del principio della domanda. Si evidenzia al riguardo in primo luogo che la liquidazione degli interessi e la rivalutazione, operata dal primo giudice, non era stata oggetto "di gravame e di contestazione" nei motivi di appello della controparte.
Tale rilievo appare infondato in effetti, se è indubbio che l'EL impugnò la sentenza del Pretore anche sotto il profilo della liquidazione del danno, è pur vero che la riforma della sentenza relativamente alla costituzione di servitù coattiva comportava una diversa valutazione della quantificazione dell'indennizzo. Ciò posto, era in re ipsa che il giudice dell'appello fosse tenuto ad una quantificazione secondo parametri non coincidenti con quelli fatti propri dal Pretore, donde la infondatezza di tale doglianza. Quanto poi al profilo secondo cui avrebbe errato il Tribunale di Lamezia Terme nel far decorrere gli interessi moratori solo dalla sentenza, va rilevato che nella specie, i giudici di appello hanno ritenuto di monetizzare, al momento della pronuncia della sentenza, l'entità dell'indennizzo, così effettuando la richiesta rivalutazione comprensiva di interessi a quella data. Per ciò che attiene invece all'abbattimento delle querce, a prescindere da ogni riferimento all'epoca di tale evento ed alle cause che tanto hanno determinato, la attualizzazione del danno alla data della sentenza è stata evidentemente, seppure implicitamente, operata dal Tribunale ivi comprendendo anche l'incidenza degli interessi, come risulta implicitamente ma chiaramente dalla successiva statuizione circa la decorrenza degli stessi, donde la correttezza dell'operato dei giudici di appello.
Il primo motivo non può essere pertanto accolto.
Il ricorso principale deve essere pertanto respinto, tanto comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, dichiaratamente subordinato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria 17 gennaio 2002