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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 326/2025 RG avente ad oggetto: « retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato ZANARELLO Parte_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/02/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio le resistenti chiedendo «IN VIA
PRINCIPALE 1. CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa- la società
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante “pro CP_2 P.IVA_1
tempore” con sede legale a Venezia -30175- (VE), alla via delle Industrie 18 al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di euro €. 7.397,24 (diconsi euro settemilatrecentonovantasette/24) (a titolo di retribuzione, straordinari,
Tfr, spettanze di fine rapporto) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 2.
1 ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società (P.IVA. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante “pro tempore” con sede in Trieste, via Genova n. 1 e per l'effetto 3. CONDANNARE la società (P.IVA. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante “pro tempore” con sede in Trieste, via
Genova n. 1 ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al
PAGAMENTO a favore del ricorrente della somma di € 7.397,24 (diconsi euro settemilatrecentonovantasette/24) per le ragioni di cui in narrativa – - retribuzione, straordinari, Tfr spettanze di fine rapporto-oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO 4. Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
5. Con condanna alla regolarizzazione contributiva»
Nel costituirsi ha contestato le pretese del ricorrente Controparte_1
e concluso « accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. nel caso di specie e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'assoluta carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto asserito dal ricorrente di percepire le somme come richieste in via solidale a anche quali differenze retributive per CP_1
l'asserita prestazione di lavoro in orario c.d. straordinario ed, altresì, la carenza di legittimazione passiva di a rispondere ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 di CP_1
crediti non aventi natura strettamente retributiva quali le indennità per permessi, festività e ferie non goduti e, per l'effetto, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di Con reiezione CP_1
delle istanze istruttorie riferite a . CP_1
pur raggiunta da notifica non si è costituita e ne è stata Controparte_2
dichiarata la contumacia. Nei confronti della stessa in data odierna il GL ha dichiarato l'interruzione del processo essendo risultata la società sottoposta a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Venezia con sentenza 48/25 del 19/3/25.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi addotti da parte ricorrente e dall'interrogatorio libero di quest'ultima.
2 *** *** ***
1. Il ricorrente espone: di essere stato assunto in data 12/07/2023 di con un rapporto di lavoro a tempo determinato e scadenza al Controparte_2
31/08/2022, inquadrato come operaio mansione TUBISTA NAVALE e livello D1 del CCNL Metalmeccanica Industria, con sede di lavoro contrattualmente fissata dentro il cantiere navale di RG (VE) ove la datrice aveva Controparte_1
una sede operativa con un ufficio con linee telefoniche e postazioni internet;
il rapporto di lavoro veniva prorogato fino al 11/07/2023, trasformato il 12/07/2023
a tempo indeterminato e contemporaneamente risultava cessato in data
11/07/2023; di essere stato nuovamente riassunto in data 04/09/2023 con contratto di lavoro a tempo determinato e scadenza al 31/08/2024; di avere rassegnato le dimissioni in data 31/12/2024; di essere rimasto creditore delle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2024, parte della 13 ma 2024, delle festività lavorate, del TFR e delle spettanze di fine rapporto ( ferie e permessi non goduti) nonché il lavoro straordinario svolto, tenuto conto dell'orario dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 17.00 con un'ora di pausa ( quindi 9 ore al giorno x 5 gg); di aver sempre lavorato nell'ambito dell'appalto tra la propria datrice e nel cantiere di Porto RG ed agisce ai sensi Controparte_1
dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e art. 1676 c.c.
2. contesta i fatti esposti dal ricorrente e le pretese Controparte_1
dallo stesso avanzate, evidenziando di avere, nel periodo per cui è causa, conferito l'Ordine di appalto n. DC00F017 datato 12 aprile 2023 relativo all'allestimento della costruzione navale C. 6300 alla società CP_2
consegnandole l' area lavori in data 5 luglio 2023 ( doc. 1) e l'Ordine di appalto n.
006300V00M relativo all'allestimento della costruzione navale C. 6300 alla società consegnandole l' area lavori in data 17 novembre 2023 ( CP_3
doc. 2); che ha utilizzato la società come propria sub CP_3 CP_2
appaltatrice per l'esecuzione di tale ordine;
che la società a inviato in CP_2
data 25 ottobre 2023 la richiesta di permesso di ingresso delle proprie maestranze presso lo stabilimento di RG ( doc. 3) ed CP_1
ugualmente società ha inviato in data 17 aprile 2024 la richiesta di CP_3
3 permesso di ingresso delle maestranze di presso lo stabilimento CP_2
di RG ( doc. 4). CP_1
PROVA DEL RAPPORTO DI AV e DELL'IMPIEGO NELL'APPALTO
3. Deve ritenersi provata la sussistenza del rapporto di lavoro con per il periodo, con la qualifiche indicate in ricorso alla luce della Controparte_2
documentazione prodotta dal ricorrente ( buste paga, contratti di lavoro, proroghe, modello Unilav dimissioni, CUD).
4. In particolare, data l'obbligatorietà, penalmente sanzionata, del loro contenuto e della corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite sui libri-paga ed equipollenti (artt. 2 e 5 della legge 5 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, approntati sotto qualsiasi forma accolta dalla prassi aziendale per la documentazione e la quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti- paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati ( Cass. 364/1989, Conf. 1074/86, Conf.
5807/81), ed anche nei confronti del coobbligato determinano una presunzione di corrispondenza della realtà fattuale con quanto in esse attestato, che il coobbligato in solido può vincere con adeguate allegazioni.
5. Deve, altresì, ritenersi provato l'impiego del ricorrente nel subappalto con tra la propria datrice di lavoro e tra questa e CP_4 CP_1
e direttamente nell'appalto tra lla luce di quanto
[...] CP_2 CP_4
prodotto da (sui rapporti di appalto e subappalto), della sede di CP_1
lavoro indicata nelle comunicazioni Unilav, nelle buste paga e nei contratti di lavoro in Venezia Via delle Industrie 17/A e 18 e delle prove testimoniali che hanno confermato che il ricorrente ha sempre lavorato all'interno del cantiere i RG (vd. deposizioni testimoniali). CP_1
6. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di ulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi che CP_1
la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di CP_1
non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis Dunque. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è emerso nel presente giudizio – ed
è un dato acquisito da molti altri simili giudizi – come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima la CP_1
4 quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di CP_1
contestare specificamente la circostanza ma anche di offrire prova contraria.
7. Il ricorrente interrogato ha ribadito di avere sempre lavorato a
RG ed ha anche prodotto copia del tesserino utilizzato per accedere al cantiere.
AV STRAORDINARIO
8. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario nei termini di seguito indicati:
- SULTAN NATO A NJ GD ( teste) « ho lavorato alle dipendenze di dal 2018 al 2024, ho sempre lavorato in questo periodo CP_2
nel cantiere di RG, con mansioni di tubista. (…) i ricorrenti CP_1
presenti hanno lavorato anche loro per non ricordo con precisione i CP_2
periodi. e facevano i saldatori invece faceva il Per_1 Pt_1 Per_2
tubista, lavoravamo sempre in nave, lavoravamo sempre vicini, magari su ponti diversi. (…) abbiamo sempre lavorato per a RG anche i CP_1
ricorrenti. (…) il nostro orario era dalle 7:00 alle 17.00 con 1 ora di pausa, questo da lunedì a venerdì. Lavoravamo anche 1 o due sabati al mese dalle 7:00 alle
12:00. (…) confermo che è stata mandata via da a fine CP_2 CP_1
settembre 2024. Io ho lavorato fino a fine settembre 2024, i ricorrenti hanno lavorato qualche giorno in più. Io a fine settembre 2024 ho dato le dimissioni perché non mi pagavano, so che i ricorrenti sono rimasti ancora ma non so esattamente sino a quando. (…) anzi preciso che io sono andato via a fine settembre 2024 perché non venivo pagato, non so fino a quando ha CP_2
continuato a lavorare in (…) io sono andato via ma i ricorrenti CP_1
sono rimasti ancora, non so dire fino a quando. (…) ha lavorato Per_2
alle dipendenze di iù di 2 anni, più o meno un anno, e CP_2 Per_1 Pt_1
più di 2 anni. (…)»;
(teste) « ho lavorato per dal 2/3/2020 e fino al 2 Tes_1 CP_2
ottobre 2024, con mansioni di tubista, (…) in questo periodo in cui ho lavorato per ho sempre lavorato per e nel cantiere di RG. CP_2 CP_1
(…) i ricorrenti hanno lavorato anche loro per da quanto ricordo CP_2
ha lavorato due anni, anche e circa un anno. Per_2 Pt_1 CP_5
5 (…) facevamo tutti lo stesso orario: da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora di pausa, il sabato dalle 7:00 alle 12:00. (…) ADR: i ricorrenti hanno lasciato il lavoro dopo di me. (…) mi pare che abbia continuato a CP_2
lavorare sino alla fine del 2024, sino a dicembre 2024, anzi sono sicuro. (…) il titolare della ra sulla carta SI che era la moglie di era lui CP_2 Per_3
che consideravamo il capo, controllava tutti. (…) non lavora più Per_3
dentro da voci ho sentito che dovrebbe lavorare a Chioggia. Il GL CP_1
dà atto che dalla visura camerale risulta amministratore Controparte_6
delegato e presidente del CDA;
dà altresì atto che il teste esibisce Persona_4
foglio con i gruppi di lavoratori (…)»;
- interrogato il ricorrente ha ugualmente riferito « ho lavorato per per 2 anni e 8 o 9 mesi, dal 12 luglio 2022 ho sempre lavorato per CP_2
sino al 31 dicembre 2024, o meglio a dicembre 2024 ho lavorato solo 2 CP_2
giorni e poi ho aspettato casa perché era da ottobre che non venivo pagato. Poi ho dato le dimissioni. (…) ho svolto mansioni di saldatore mi occupavo di grandi saldature. (…) il mio orario di lavoro era dalle 7:00 alle 17:00 con un'ora di pausa da lunedì a venerdì. (…) Questi orari che ho detto erano proprio l'orario effettivo. (….) ad agosto 2023 ho lavorato. (…) nel periodo in cui ho lavorato per o sempre lavorato per el cantiere di RG»». CP_2 CP_1
9. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice ( Cass. L., 16150 del
19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
10. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è comunque stato provato lo svolgimento sistematico di un orario di almeno 9 ore dal lunedì a venerdì, dalle 7:00 alle
17:00 con un'ora di pausa pranzo (non è stato richiesto il sabato).
6 11. Quanto alla cessazione lo stesso ricorrente ha riconosciuto di aver lavorato sino al 2/12/24 e poi di aver rassegnato le dimissioni dal 31/12/24.
DI OR
12. Dunque con la produzione delle buste paga, del CCNL, dei conteggi elaborati dal Sindacato e con la prova dello svolgimento di lavoro straordinario il ricorrente ha provato di andare creditore dei seguenti importi: euro 4.731,58 per mensilità, € 397,61 per festività, € 496,14 per 13esima, € 294,35 per ferie non godute, € 301,76 per permessi non goduti ed € 1031,67 per TFR e rivalutazione, €
99,40 + 44,73 per straordinario.
13. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
14. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_1
adempimento.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - EMOLUMENTI RIENTRANTI
NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
15. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212,
v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una
7 componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L., 10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR
(= Elemento Aggiuntivo della Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria,
TFR, elemento perequativo – avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
16. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
17. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto Pt_2
(Cass, Lav. 444/2019).
18. Anche il rimborso fiscale ha natura retributiva esonero IVS aumenta la retribuzione.
19. Con le limitazioni sopra riportate deve dunque essere CP_1
condannata a corrispondere quanto dovuto per le mensilità, TFR, 13esima, festività lavorata, straordinario.
RESPONSABILITA' EX ART. 1676 C.C.
20. Quanto all'azione ex art. 1676 c.c. tale garanzia copre tutte le pretese maturate dal lavoratore impiegato nell'appalto senza distinzione tra pretese aventi natura retributiva o risarcitoria e ciò fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui il lavoratore propone la domanda tuttavia la disposizione non trova applicazione al caso in esame per la parte di attività svolta nel subappalto tra e non essendovi CP_2 CP_3
stato un rapporto contrattuale diretto tra società datrice di lavoro e
8 ma avendo la prima lavorato in subappalto di Trova CP_1 CP_1
invece applicazione per la parte di lavori in cui a lavorato direttamente CP_2
per CP_1
21. Spetta a che ne ha la disponibilità, provare che al CP_1
momento della proposizione della domanda on aveva crediti nei suoi CP_2
confronti.
22. Deve dunque concludersi come in dispositivo.
ACCESSORI
23. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro € 5.200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che
è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (come riportati), della relativa serialità delle questioni trattate, aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
25. Il ricorrente è esente dal contributo unificato come da autodichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice ogni contraria istanza eccezione e difesa rigettata definitivamente pronunciando così provvede:
9 1) Accertato il rapporto di lavoro con e l'impiego del Controparte_2
ricorrente nel subappalto con a sua volta appaltatrice di CP_3
e nell0 appalto con come indicato in parte CP_1 Controparte_1
motiva, accertato il diritto del ricorrente ad € 4.731,58 per mensilità, € 397,61 per festività, € 496,14 per , € 294,35 per ferie non godute, € 301,76 per Pt_3
permessi non goduti ed € 1031,67 per TFR e rivalutazione, € 99,40 + 44,73 per straordinario, condanna quale responsabile in solido ex art. Controparte_1
29 d.lgs. 276/2003, a corrispondere al ricorrente le predette somme con esclusione delle indennità per ferie non godute e permessi non goduti, ed ex art. 1676 c.c. anche per detti importi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. C.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in € 2.700 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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