Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/02/2026, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6821 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di -OMISSIS-zia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 03.04.2025, recante Informazione Antimafia Interdittiva e diniego di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori ex art.30 c.6 D.L n.189/16 (L. conv. n.229/16) a -OMISSIS- S.r.l., disposto dalla Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno, la nota di accompagno di pari data, i seguenti atti ivi citati, non conosciuti, 2) Nota della D.I.A. Napoli n.-OMISSIS-del 19.11.24, ove occorra; 3) Nota Prefettura di Caserta n.-OMISSIS- del 6.11.24, con gli allegati la Nota prefettizia Caserta prot.-OMISSIS- del 27.11.23; Verbale Gruppo Interforze del 28.06.24; Nota GDF Caserta n.-OMISSIS-del 26.02.24; Nota Prefettura di Caserta n-OMISSIS-del 11.07.24; Verbale Audizione del 29.07.24; Verbale G.I. del 13.09.24;3) Nota Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 21.02.25 con gli allegati Rapporto informativo Questura -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 6.02.25; Rapporto Informativo Commissariato PS Casal Di Principe n.-OMISSIS- dell’8.02.25 rimesso da Questura -OMISSIS- con nota prot. -OMISSIS- del 10.02.25; Rapporto Informativo G.d.F. prot. -OMISSIS-/2025 del 30.01.25 e -OMISSIS- del 20.02.25; - Rapporto informativo del Nucleo P.E.F. della G.d.F. di Campobasso prot-OMISSIS- del 12.02.25; Rapporto informativo dei C.C. Comando Provinciale -OMISSIS- n-OMISSIS-“p” dell’11.02.25; - rapporto Informativo della DIA di Bari prot.-OMISSIS- del 19.02.25, ove occorra; 4) Nota della Prefettura di -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 21.02.25 e allegato Rapporto informativo C.C. Comando Provinciale Caserta prot.-OMISSIS- del 21.02.25; 5) Nota Prefettura -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 10.03.25 e, come indicato nel provvedimento interdittivo in oggetto, allegato Verbale G.I. del 13.09.24; 6) Informativa del N.E. di G.d.F. di Caserta, ivi non meglio indicata,circa i controlli di C.C. di Ospedaletto d’Alpino e I.L. su cantiere in -OMISSIS-; 7) “dettagliate” verifiche della G.d.F., Comando Provinciale di -OMISSIS-, su compensi di -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- ( non meglio specificate a punto 4 pag.10) da -OMISSIS-S.r.l. e da -OMISSIS- s.r.l. ; tutti gli atti conseguenti e presupposti, conosciuti e non.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-S.R.L. il 17\9\2025:
per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. CE NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS- srl impugna il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 3.04.2025, recante informazione interdittiva e diniego di iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori ex art.30 c.6 D.L n.189/16, chiedendone la sospensione interinale.
A seguito dell’istanza di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori proposta dalla società -OMISSIS- -OMISSIS-srl il 14 febbraio 2024, l’Amministrazione ha avviato la relativa istruttoria antimafia richiedendo le informazioni alla Direzione Investigativa Antimafia e alla Prefettura di Caserta, al tempo territorialmente competente per le verifiche.
Il procedimento antimafia è stato particolarmente articolato a seguito dei ravvicinati ed improvvisi trasferimenti della sede legale dell’impresa in questione, che hanno comportato il coinvolgimento, in un arco temporale ristretto, delle Prefetture di Caserta e di -OMISSIS-, delle Forze di Polizia delle due province, nonché dei Centri Operativi della Direzione Investigativa Antimafia di Bari e di Napoli.
Dagli elementi informativi complessivamente acquisiti è emerso secondo l’Amministrazione che la -OMISSIS- srl è sottoposta alla sfera di influenza dei fratelli -OMISSIS-, in particolare di -OMISSIS- -OMISSIS-, proprietario e amministratore della -OMISSIS-srls, già destinataria delle informazioni antimafia interdittive della Prefettura di Napoli del 21.09.2021 e del 27.11.2023 e della Prefettura di Caserta del 15.10.2024.
Dette interdittive erano fondate sui rapporti intrattenuti dai fratelli -OMISSIS- con -OMISSIS-, soggetto molto vicino alla criminalità organizzata di matrice camorrista a causa dei suoi collegamenti e cointeressenze con esponenti apicali della camorra casertana.
La -OMISSIS-, in un primo momento ammessa al controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. 159/2011, è stata successivamente destinataria di un provvedimento di revoca della misura da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere attesa “l’impossibilità di considerare la -OMISSIS-una società “nuova” rispetto alle società formate in passato dai fratelli -OMISSIS- con soggetti legati alla criminalità organizzata, già sottoposte a informazioni antimafia”.
Nel provvedimento di revoca della misura del controllo giudiziario, il Tribunale evidenziava “numerosi rapporti di collaborazione professionale tra -OMISSIS- -OMISSIS-, la moglie -OMISSIS- e le società riconducibili a -OMISSIS- -OMISSIS-”, tra le quali anche la -OMISSIS- srl.
I successivi approfondimenti istruttori svolti dalla Struttura ministeriale hanno confermato i sistematici ed attuali rapporti tra la -OMISSIS- ed i fratelli -OMISSIS-, le loro mogli, nonché le altre società loro immediatamente riconducibili (-OMISSIS-Srls,-OMISSIS- Srl, -OMISSIS- Srl).
Inoltre, è emerso, riferisce ancora l’Amministrazione, che sia l’amministratore -OMISSIS- -OMISSIS-, che il direttore tecnico, -OMISSIS- -OMISSIS-, in pendenza dei propri incarichi presso la -OMISSIS- -OMISSIS- srl, hanno percepito redditi direttamente dalla -OMISSIS- srls di -OMISSIS- -OMISSIS- e dalla -OMISSIS- srl di -OMISSIS--OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- -OMISSIS-; inoltre, ad avvalorare la tesi del Ministero della riconducibilità dell’impresa alla diretta gestione dei fratelli -OMISSIS- ha contribuito l’esito di due accessi ispettivi, eseguiti in data 07/09/2021 e 15/09/2021dai Carabinieri di Ospedaletto d’Alpino e dall’Ispettorato del Lavoro, presso un cantiere edile dove operava la -OMISSIS- srl, in cui sono stati trovati entrambi i fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, privi formalmente di titolo che giustificasse la loro presenza.
Alla luce degli elementi sopra sinteticamente riportati, l’Amministrazione ha adottato nei confronti della -OMISSIS- srl, in data 03 aprile 2025, l’informazione antimafia interdittiva oggetto dell’odierno ricorso.
La Prefettura di -OMISSIS- ha emesso un provvedimento di analogo contenuto.
Con l’atto introduttivo del giudizio-OMISSIS- -OMISSIS- srl impugna il provvedimento interdittivo e deduce i seguenti motivi di ricorso:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.3-7-10 BIS L. N.241/90; ART.84 COMMI 3-4, ART.92 C.2 BIS D.LGS. N.159/’11; ART.30 D.L.N.189/2016, CONV.L. N.229/2016-CARENZA MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - TRAVISAMENTO PRESUPPOSTI.
- CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3-7 L.N.241/90, ARTT.84 C.3-4,92 C.2BIS,94BIS D.LGS. N.159/’11, ART.30 D.L.N.189/16(CONV.L.229/16); MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA CARENTI – TRAVISAMENTO DI FATTI E DI PRESUPPOSTI.
Con atto di motivi aggiunti inoltre deduce:
-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3-7L.N.241/90--84 C.3-4 ART.91-92D.LGS. N.159/’11- ART.30 D.L. N.189/2016, CONV. L. N.229/2016-ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE CARENTI SU NOTA DIA BARI DEL 19.02.25– NOTA P.S. DEL 10.02.25–NOTE G.D.F. DEL 31.01.25 E DEL 12.02.25.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.3-7L.N.241/90 - ART.84C.3-4 ART.91-92D.LGS. N.159/’11- ART. 30 D.L.N.189/16, CONV.L.N.229/16. CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE SU NOTA DELLA G.D.F. DEL 26.02.24.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3-7 L.N.241/90- ART.84 C.3-4 ART.91-92D.LGS. N.159/’11- ART.30 D.L.N.189/16, CONV.L.N.229/16.TRAVISAMENTO E ANALISI CARENTI DI NOTA C.C. DI ISERNIA DEL 11.02.25, NOTA QUESTURA DI ISERNIA DEL 6.02.25.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3-7 L.N.241/90 - MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA CARENTI – ARTT.84 COMMI 3-492, C.2BIS-94BIS D.LGS. N.159/’11-ART.30 D.L.N.189/16, CONV.L.229/16 - TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – SVIAMENTO.
Si è costituita l’amministrazione con la difesa erariale che insiste per il rigetto del gravame.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
DIRITTO
1.- Il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti che di seguito si espongono.
2.- Sono fondate in particolare le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
3.- Col primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione artt.3- 7-10 bis L. n.241/90; art. 84 commi 3-4, art.92 c.2 bis D.Lgs. n.159/11; art.30 D.L.n.189/2016, conv. L. n.229/2016 - carenza motivazione e di istruttoria - travisamento presupposti”. In particolare richiama la normativa speciale che disciplina l’attività dell’Amministrazione ed il ruolo del Gruppo Interforze Centrale, incardinato presso il Servizio Centrale della Direzione Polizia Criminale del Dipartimento del Ministero dell’Interno.
Ritiene parte ricorrente che la Struttura del Ministero ha assunto l’informativa interdittiva impugnata senza aver coinvolto in alcun modo detto organo, recependo in toto, e in modo acritico, le valutazioni del G.I.C. presso la Prefettura di Caserta e presso la Prefettura di -OMISSIS-.
3.1.- Il motivo si palesa generico ed è pertanto inammissibile.
In ogni caso, contrariamente a quanto ritiene parte ricorrente, l’Amministrazione riferisce che il G.I.C. non viene interessato per ogni istruttoria avviata sul conto di società richiedenti l’iscrizione in Anagrafe antimafia, ma soltanto quando l’Amministrazione valuta opportuno svolgere approfondimenti specifici, mirate attività info-investigative o analisi di intelligence amministrativa ad ampio spettro.
4.- Anche la censura di violazione del contraddittorio endoprocedimentale non ha fondamento.
Occorre anzitutto evidenziare che l’articolata istruttoria di verifica delle informazioni antimafia è stata arricchita da una complessa fase, curata dalla Prefettura di Caserta, in cui la società ricorrente è stata messa al corrente di tutto il materiale informativo a disposizione dell’Amministrazione, ha prodotto una corposa documentazione e richiesto l’audizione personale.
Risulta infatti che, in esito alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del procedimento antimafia, la Prefettura di Caserta in data 11.07.2024 ha notificato alla -OMISSIS- srl il preavviso di adozione di provvedimento sfavorevole, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di iscrizione nella White List.
In sede di audizione personale, tenutasi in data 29.07.2024, il legale rappresentante della società ha anche manifestato la disponibilità a sottoporsi all’applicazione della misura di prevenzione collaborativa, ai sensi dell’art. 94 bis D. Lgs. 159/2011. Le controdeduzioni difensive formulate dalla -OMISSIS- srl in sede di contraddittorio sono state valutate e non sono state tuttavia considerate sufficienti per l’Amministrazione ad escludere il rischio di condizionamento mafioso, in ragione della persistenza di un intreccio di cointeressenze di natura economico-patrimoniale e di rapporti interpersonali, in un consolidato contesto di criminalità organizzata.
La difesa erariale evidenzia altresì che successivamente al momento di confronto con l’Amministrazione, che ha anticipato alla società i motivi ostativi al rilascio della certificazione antimafia, la -OMISSIS- non ha posto in essere alcun comportamento o azione utile alla rivalutazione in senso favorevole del giudizio prognostico di permeabilità mafiosa.
Il motivo relativo alla violazione del diritto della -OMISSIS- srl al contraddittorio ex att. 92 co.2 bis D.L. 159/2011 è pertanto infondato.
5.- Occorre procedere con l’esame dei restanti motivi, che sono fondati nei limiti che si espongono.
6.- Ritiene la ricorrente, con censure che possono essere considerate tra loro connesse se non identiche sia nell’atto introduttivo che nei motivi aggiunti, che erra l’Amministrazione nel ritenere che le risultanze istruttorie riportate nel provvedimento interdittivo conducano con un sufficiente grado di probabilità a valutazioni di segno opposto, comprovanti l’ingerenza criminale in -OMISSIS- srl.
Censura quindi il difetto di istruttoria e di motivazione con riguardo alle disposizioni di legge che delineano il quadro normativo di riferimento, nonché in ordine alle diverse note depositate in atti dalle Forze di Polizia che escludono contatti di -OMISSIS- con soggetti esposti nella criminalità organizzata.
6.1.- Afferma invece l’amministrazione con la difesa erariale che:
- nel provvedimento di revoca della misura ex art. 34 bis nei confronti della -OMISSIS- dell’11.10.2023, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rilevato profili di connessione tra la famiglia -OMISSIS- e altre società a loro sostanzialmente riconducibili, tra le quali veniva espressamente indicata -OMISSIS- srl.;
-riguardo all’attività lavorativa nella -OMISSIS- -OMISSIS- della sig.ra -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- -OMISSIS-, è stato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’atto di revoca della misura di cui all’art. 34 bis. D.lgs. 159/2011, a rilevare l’incongruità dell’ammontare dei redditi percepiti rispetto alle competenze professionali;
-nel provvedimento di revoca il Tribunale ha altresì evidenziato “numerosi rapporti di collaborazione professionale tra -OMISSIS- -OMISSIS-, la moglie -OMISSIS- e le società riconducibili a -OMISSIS- -OMISSIS-” e la società ricorrente;
- nella fattispecie concreta, la valutazione sulla esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa è fondata su plurimi elementi di fatto inscritti in un quadro complessivo all’interno del quale ogni singolo dato acquista valenza nella sua connessione con gli altri e la cui molteplicità converge in una univoca medesima direzione di fondato rischio di permeabilità alle infiltrazioni della criminalità organizzata;
-gli approfondimenti relativi all’analisi dei flussi contabili hanno confermato sistematici, consistenti ed attuali rapporti tra la -OMISSIS- e i fratelli -OMISSIS-, le loro mogli, nonché con le società loro immediatamente riconducibili -OMISSIS-Srls, -OMISSIS--OMISSIS- Srl, -OMISSIS- srl,-OMISSIS-.
L’Amministrazione ha altresì dedotto che le cointeressenze economiche con società oggetto di attenzione dell’autorità di ps costituiscono la trama di un tessuto complesso in cui si inseriscono i seguenti ulteriori elementi:
a) l’episodica, ma significativa, relazione di natura economica con la società -OMISSIS-. srl, il cui amministratore, -OMISSIS-, è stato condannato per associazione a delinquere di tipo mafioso;
b) la circostanza - acclarata da parte dei Carabinieri di Ospedaletto d’Alpino (AV) e dell’Ispettorato del Lavoro - che i fratelli -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati trovati in cantieri edili dove operava la società -OMISSIS- srl, pur in assenza di qualsiasi titolo formale che giustificasse, in quella sede, la loro presenza;
c) il fatto che -OMISSIS-, durante l’esercizio dei loro incarichi rispettivamente di amministratore e di direttore tecnico della -OMISSIS- srl, lavoravano contestualmente per la -OMISSIS-srls di -OMISSIS- -OMISSIS- e per la -OMISSIS- srl di-OMISSIS--OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- -OMISSIS-;
d) le riscontrate plurime frequentazioni di -OMISSIS- con soggetti con precedenti rilevanti sotto il profilo antimafia.
6.2- Rileva il Collegio che le pur molteplici argomentazioni esposte dall’Amministrazione resistente tuttavia attengono nella forma e nella sostanza a società diverse dalla -OMISSIS- srl. Inoltre il provvedimento interdittivo non tiene in considerazione le note, depositate in atti, delle Forze di Polizia fin dal 2024, che perlopiù non registrano ragioni ostative alla iscrizione della società ricorrente in White list.
E’ in atti un elenco di comunicazioni e rapporti che depongono chiaramente in tal senso e che si possono così richiamare:
- si esclude la connivenza del direttore tecnico -OMISSIS- e di -OMISSIS- con organizzazioni criminali del territorio, anche con espresso riferimento ai loro prossimi congiunti (Nota Commissariato PS di Casal di Principe del 7.02.25);
-con riguardo ad -OMISSIS- srl con sede in -OMISSIS- sono stati esclusi elementi ostativi previsti dal d.lgs.159/2011 (Nota G.d.F. di -OMISSIS- del 31.01.25);
- si riepilogano attraverso un elenco di fatture i rapporti commerciali di-OMISSIS- -OMISSIS- con i fratelli -OMISSIS- e con la moglie del -OMISSIS- -OMISSIS- per il periodo- 2022-2024, tra cui solo una fattura viene elencata con riguardo al 2024, nonché con società collegate tra cui -OMISSIS- (Nota Guardia di Finanza di Caserta del 26.02.24), concludendo che rispetto a tutte le persone fisiche ivi menzionate “ non sono emersi, allo stato, elementi di rilievo ai fini della normativa antimafia”, che come tali siano ostativi al rinnovo della richiesta iscrizione in White list;
-detta ultima nota della GDF di Caserta richiama espressamente anche i conviventi dei fratelli -OMISSIS-.
7.- Devono essere altresì rilevate le seguenti circostanze:
-la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, moglie di -OMISSIS- -OMISSIS-, già “impiegata part-time alle dipendenze di -OMISSIS-fino al 7.2.2023”, non ha ricevuto “cospicui emolumenti”, bensì, sulla base di lettera di incarico, l’importo di Euro 20.000,00 per il periodo di 2 anni (24 mesi) corrispondenti a 833,33 euro mensili, per attività indicate come “elaborazione e trasmissione fatture elettroniche”, “contabilità interna”, “rapporti amministrativi”, perfettamente corrispondenti al tipo di attività da prestare, che l’amministrazione non ha contestato puntualmente;
-le fatture indicate nella comunicazione di cui al presente procedimento riguardano società del tutto diverse da -OMISSIS- s.r.l.;
-la difesa della ricorrente allega visure presso il Registro delle Imprese delle società citate nella comunicazione della Prefettura da cui non risultano legami con -OMISSIS- s.r.l.;
- dubbio e risalente nel tempo appare il riferimento nella comunicazione rivolta alla -OMISSIS- s.r.l. a “soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro, tra questi i fratelli -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-”, di cui si è constatata la presenza in cantieri della società istante.
7.1- Considerazioni sono necessarie in merito alle variazioni della sede legale della -OMISSIS- intervenute nell’arco di un certo spazio temporale.
La -OMISSIS- srl, costituita il 07.08.2014, con sede legale a -OMISSIS-, ha trasferito la sede legale, prima ad -OMISSIS- (CE) l’11.09.2019, poi – nelle more del contraddittorio avviato l’11.07.2024 dalla Prefettura di Caserta, finalizzato all’adozione di una informazione antimafia interdittiva – a -OMISSIS- il 24.10.2024 e, subito dopo, ad -OMISSIS-, il 22.11.2024.
Sul punto la difesa erariale sottolinea l’incongruenza degli spostamenti di sede nell’ottica di una ordinaria e razionale gestione aziendale; rammenta che consolidata giurisprudenza ha più volte affermato l'importanza del principio della stabilità della sede legale, per la necessità di garantire la conoscibilità e la certezza dei rapporti giuridici e per facilitare la comunicazione e la notifica dei documenti legali.
Ritiene quindi l’Amministrazione che non appaiono in altro modo spiegabili i trasferimenti della sede legale della -OMISSIS- - nelle forme e con le modalità anzidette - se non per ragioni legate a finalità meramente elusive della normativa antimafia; ribadisce la ferma convinzione che la “migrazione” della sede legale in pendenza della fase del contraddittorio procedimentale finalizzato all’adozione del provvedimento interdittivo antimafia, è stata una manovra volta ad arginare l’azione amministrativa di prevenzione del Ministero dell’Interno e permettere la continuità dell’attività lavorativa dell’azienda nel settore degli appalti pubblici.
7.2.- Ritiene invece il Collegio che, contrariamente a quanto esposto dall’Amministrazione, non appare logico e ragionevole dedurre da tali vicende della sede legale, peraltro rese pubbliche, ciò che l’amministrazione ha concluso.
Si tratta di vicende che non sono consonanti rispetto alle citate note delle Forze di Polizia; tantomeno l’amministrazione ha ipotizzato che ragioni produttive possano avere determinato tali spostamenti, che invece vengono configurate nella prospettiva opposta come circostanze significative di un intento elusivo dei controlli dell’amministrazione se ed in quanto rapportate ad accertate ingerenze criminali esterne.
Il dato di fatto non appare da solo significativo, atteso inoltre che all’evidenza i plurimi spostamenti della sede dell’impresa alcun esito possono avere in termini di effettiva elusione dei controlli antimafia svolti dalle diverse Prefetture competenti per territorio.
8.- Ritiene ancora il Collegio che le risultanze istruttorie dedotte da ultimo (punti 6.2. e 7.) non sono state oggetto di attenta ed adeguata valutazione da parte dell’Amministrazione.
Infatti si deve rilevare che le varie note - richiamate nel precedente punto 6.2. - degli organismi di polizia non sono state nemmeno riportate nelle premesse del provvedimento impugnato, là dove vengono indicati gli atti presi in considerazione dall’autorità competente che hanno portato alla valutazione negativa a carico della società ricorrente.
Ed invero, tali risultanze evidenziano “un quadro” contraddittorio e, comunque, oggetto di valutazione affinché possa ricavarsi una qualificata e concreta sussistenza di pericolo di infiltrazione mafiosa nei confronti della società -OMISSIS- S.r.l.” atteso che, sebbene detto quadro sia composto da plurimi elementi costitutivi dell’attuale rischio di condizionamento criminale a carico di società diverse da-OMISSIS- -OMISSIS- srl alla luce di vari elementi (relazioni della GDF, valutazioni del Gruppo interforze, pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di revoca del controllo giudiziario a carico di -OMISSIS-, quale società a sua volta interdetta dalla Prefettura di Napoli, rapporti economici della famiglia e dei fratelli -OMISSIS- con società ritenute soggette a condizionamento criminale), non risulta tuttavia chiaro se -OMISSIS- srl sia irrimediabilmente esposta alla sfera di influenza dei fratelli -OMISSIS-, ed in particolare di -OMISSIS- -OMISSIS-, proprietario e amministratore della -OMISSIS-srls, sebbene destinataria delle informazioni antimafia interdittive della Prefettura di Napoli del 21.09.2021 e del 27.11.2023 e della Prefettura di Caserta del 15.10.2024;
9.- Ora, richiamando una ormai consolidata giurisprudenza (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2023, n. 5964; 22 maggio 2023, n. 5024; 27 dicembre 2019, n. 8882; 5 settembre 2019, n. 6105; 20 febbraio 2019, n. 1182) si deve ribadire che l’informativa interdittiva antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che, sebbene non richieda di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Tuttavia, in questo quadro, l’autorità competente deve valutare tutte le risultanze e le indicazioni fornite dai vari organismi di polizia, acquisiti a carico del soggetto interessato nel corso del procedimento anche se non negative; solo all’esito di una globale valutazione di tutte le evidenze, potrà fondare quel giudizio probabilistico capace di pronosticare, nel senso indicato dalla giurisprudenza richiamata, il rischio di infiltrazione mafiosa.
Nel caso di specie, l’autorità competente, alla luce di quanto sopra, non sembra aver preso in considerazione tutte le risultanze emerse nel corso del procedimento che, pertanto, dovranno essere valutate in sede di riedizione del potere.
10.- In conclusione, per quanto esposto, il Collegio accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti per difetto di istruttoria e di motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento interdittivo impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti adottati in conformità dall’Amministrazione resistente.
11.- Le spese di giudizio, attesa la complessità e la peculiarità della vicenda nonché il suo complesso sviluppo procedimentale, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 03.04.2025, recante informazione antimafia interdittiva e diniego di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori ex art.30 c.6 D.L n.189/16 (conv. nella legge n.229/16) a -OMISSIS- S.r.l., disposto dalla Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero dell’Interno, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e altri soggetti ivi menzionati.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 20 gennaio 2026 e 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CE NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE NE | AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.