TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/02/2026, n. 3303
TAR
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Collegio rileva che l'Amministrazione non ha preso in considerazione tutte le risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento, in particolare le note delle Forze di Polizia che non registravano ragioni ostative alla iscrizione della società ricorrente. Pertanto, il provvedimento è annullato per difetto di istruttoria e motivazione.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    Il motivo è infondato poiché risulta che la società è stata messa al corrente del materiale informativo, ha prodotto documentazione, richiesto audizione personale e formulato controdeduzioni difensive, sebbene queste non siano state ritenute sufficienti dall'Amministrazione.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento del provvedimento principale

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento degli atti conseguenti.

  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione su specifiche note informative

    Il Collegio rileva che l'Amministrazione non ha preso in considerazione tutte le risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento, in particolare le note delle Forze di Polizia che non registravano ragioni ostative alla iscrizione della società ricorrente. Pertanto, il provvedimento è annullato per difetto di istruttoria e motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/02/2026, n. 3303
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3303
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo