Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 05004 / 0 2 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 13018/99 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Cron. 16733 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO,' in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
1 ricorrente
contro
SI AN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE RINALDI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 4746 avverso la sentenza n. 492/99 del Tribunale di -1- CATANIA, depositata il 23/02/99 R.G.N. 4575/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Catania, in parziale riforma dell'appellata sentenza del Pretore della stessa sede in data 16 dicembre 1996, accertava e dichiarava per quel che qui interessa - il diritto di - NA LL all'indennità di accompagnamento, condannando il Ministero dell'interno alla relativa erogazione dal 1° aprile 1998 (oltre rivalutazione ad interessi), in base al rilievo che dalla consulenza medico- - legale espletata nello stesso grado del giudizio – la LL risulta affetta da - "infermità che la rendono totalmente inabile al lavoro e versa nella necessità di essere assistita costantemente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Avverso la sentenza d'appello, il Ministero soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.1.Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 1.18/80, 2 I. 118/71, 6 d.lg.vo 509/88) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza - impugnata per avere ritenuto sufficiente, ai fini dell'indennità di accompagnamento, la sussistenza di "difficoltà persistenti" - quale si evince dalla relazione del c.t.u. (al di là di quanto affermato nelle conclusioni) -- mentre per gli invalidi ultrasessantacinquenni, come nella specie, era necessario accertare se quelle "difficoltà" fossero da considerarsi "non naturali con riferimento alla fascia d'età considerata". Il motivo non é fondato 1 1.2.1 requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento - previsti dalla disciplina applicabile, ratione temporis, alla dedotta fattispecie (art. 1 1.21 novembre 1988, n.508, che ha modificato le leggi 28 marzo 1968, n.406 e 11 febbraio 1980, n.18, istitutive della stessa indennità) sono, per - quel che qui interessa, la "inabilità totale" - sostituita (ai sensi dell'art. 6 del D.Leg.vo 23 novembre 1988 n. 509) dalle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età" per i soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano della capacità e dell'attività lavorativa - nonché l'"impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure, alternativamente, l'incapacità di "compiere gli atti quotidiani della vita (senza) un'assistenza continua" (vedi, per tutte, Cass.n. 8402, 8009, 4904/2001). La sentenza impugnata ha accertato i prospettati requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento - uniformandosi alla relazione del c.t.u. — senza discostarsi dai principi di diritto enunciati. Non merita, quindi, le - censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso. Parimenti infondati, tuttavia, sono gli altri motivi, che l'Amministrazione soccombente propone in subordine.
2.1.Con il secondo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 75, 83 c.p.c.) nonché nullità della sentenza e vizio di motivazione (art. 360, n.3, 4 e 5, c.p.c.) — si censura, in subordine, la per sentenza impugnata non avere rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto personalmente dalla parte, sebbene affetta da "incapacità assoluta", con la conseguenza che l'intero procedimento é da ritenersi nullo o inesistente. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 34, 295 c.p.c.) nonché nullità della sentenza e vizio di motivazione (art. 360, n.3, 4 e 5, c.p.c.) - si censura, in subordine, la sentenza 2 impugnata per avere risolto incidenter tantum una questione di status concernente la capacità d'intendere e di volere della LL - che avrebbe dovuto formare oggetto di autonomo procedimento (ai sensi degli art.712 e seguenti c.p.c.). Anche i motivi di ricorso in esame come é stato anticipato - sono infondati.
2.2.L'incapacità naturale é priva di qualsiasi rilevanza nel processo - senza che ne risultino violati principi, disposizioni o norme della costituzione (vedi Corte cost. 19 novembre 1992, n.468) - in quanto "l'ordinamento giuridico già appresta, ed é opportuno che ne predisponga di sempre più efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, anche quando tale condizione non sia stata ancora giudizialmente accertata come idonea a determinare l'interdizione o l'inabilitazioe" (quale la tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la D richiesta di provvedimenti cautelari in casi d'urgenza, che - come sottolinea la stessa Corte costituzionale - l'ordinamento giudiziario (art.73 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) attribuisce al pubblico ministero, che, peraltro, può intervenire (ai sensi dell'art. 70, ultimo comma, c.p.c.) "nel processo nel quale l'incapace, non ancora interdetto o inabilitato, sia parte"). -Infatti "sono capaci di stare in giudizio" – a norma dell'art.75, primo comma, c.p.c. "le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere". Tale disposizione é di "stretta interpretazione" - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.5152/99, 10425/94) - e, come tale, va interpretata nel senso che la prevista capacità processuale ne risulta esclusa soltanto per i soggetti legalmente privati della capacità d'agire con sentenza d'interdizione o d'inabilitaziõe o a seguito della nomina di tutore o di curatore provvisorio, nel corso dei giudizi rispettivi, non già per i soggetti colpiti da incapacità naturale. 3 Ne risulta assicurata, così, la "garanzia di difesa" (art.24 cost.) che - come ha sottolineato la stessa Corte costituzionale (nella sentenza n.468/92, cit.) - 03 Comprende, per quel che qui interessa, anche il "diritto" dell'incapace naturale "di non essere privato della capacità processuale se non mediante un giudizio Cui é previsto l'esame dell'infermo di mente (ord.n.41/88 della stessa Corte Cost.) e nel quale lo stesso può compiere tutti gli atti del procedimento (art. 716 OCH". Beraltro ne risulta apprestata - per quanto si é detto - un'adeguata tutela dello stesso incapace naturale. La sentenza impugnata - che non ha attribuito rilievo all'asserita incapacità naturale dell'attuale resistente - non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il secondo motivo di ricorso. Parimenti infondato é il terzo motivo.
2.3.L'accertamento di "affezioni psichiche" - come di quelle "fisiche" é strumentale, nel presente giudizio, soltanto al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, fatto valere dall'attuale resistente. Esula, pertanto, la questione pregiudiziale di stato - prospettata con il terzo motivo di ricorso che sia necessario decidere con autorità di giudicato (ai- sensi dell'art. 34 c.p.c.).
3.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese 837 .oltre del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro. euro 1.500 (millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001, 20 Miles༢། Il Consigliere estensore Presidente 4