Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 1
L'art. 6 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509, nel modificare l'art. 2 legge n. 118 del 1971 con l'aggiunta di un terzo comma e nel prevedere che, ai fini dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi gli ultrasessantacinquenni che abbiano "difficoltà persistenti" a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, consente a tali soggetti di essere annoverati fra gli aventi diritto all'indennità di accompagnamento alla sola condizione che abbiano non già l'impossibilità ma soltanto la persistente difficoltà di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la persistente difficoltà di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; ne' per gli stessi soggetti è richiesto il presupposto della totale inabilità, essendo inutile richiedere la totale inabilità al lavoro a soggetti che, per l'avvenuto raggiungimento dell'età pensionabile, non hanno necessità di espletare un'attività lavorativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
QU CI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 64/98 del Tribunale di SALERNO, depositata il 19/01/98 R.G.N. 617/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CI IA con ricorso depositato in data 6 maggio 1994 conveniva in giudizio davanti al Pretore di Salerno il Ministero dell'Interno al fine di conseguire l'indennità di accompagnamento. Il Pretore adito, dopo avere disposto consulenza tecnica, rigettava la domanda.
La IA proponeva appello denunciando l'erroneità del parere espresso dal C.T.U. e condiviso dal Pretore, deducendo che erano state sottovalutate alcune infermità e che era stata omessa la valutazione di altre (carcinoma invasivo in regione vulvare) successivamente sopraggiunte.
Con sentenza in data 18 novembre 1997/19 gennaio 1998 il Tribunale di Salerno, disposta nuova consulenza tecnica, in accoglimento dell'appello, riconosceva all'interessata il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal 1^ gennaio 199 e condannava il Ministero a corrisponderla.
Compensava le spese del giudizio.
Il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione con unico articolato motivo.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero ricorrente censura il parere espresso dal consulente tecnico nominato dal Tribunale e da questo condiviso osservando che detto C.T.U. aveva ritenuto che l'interessata non era in condizioni di deambulare autonomamente soltanto perché non era in grado di salire e scendere le scale, attraversare le strade o percorrere terreni non perfettamente asfaltati.
Avrebbe dovuto, invece, tener conto del fatto che l'art. 6 del d.lvo n. 509 del 1988 aveva introdotto, in via interpretativa, una nuova definizione di invalidità civile per gli ultrasessantacinquenni, nel senso che per essi bisognava tener conto delle difficoltà nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della fascia di età considerata.
Risulterebbe, pertanto, evidente, secondo il Ministero, che, avuto riguardo alle fasce estreme di età e avuto riguardo alla particolare situazione evolutiva in atto, non potesse ritenersi automaticamente la sussistenza di uno stato invalidante pur nella impossibilità di compiere alcuni atti.
In tali casi, conclude il Ministero, bisognerebbe preliminarmente accertare quanto è dovuto al parametro medio riconducibile a quella fascia di età e quanto allo stato abnorme di minorazione indotta da fatti morbosi che alterino tale parametro. Il ricorso è infondato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che ai mutilati e agli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche congenite, acquisite o anche a carattere progressivo e che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbisognano di un'assistenza continua, in quanto non sono in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, viene concessa l'indennità di accompagnamento.
Primo presupposto per la concessione del beneficio assistenziale in questione è costituito, perciò, dal fatto che il richiedente sia un invalido civile totalmente inabile al lavoro.
Tale presupposto, anche se sussistente, non è, però, sufficiente per il riconoscimento del diritto alla indennità. È, altresì, necessario che l'invalido civile totalmente inabile, o non sia in condizione di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che non sia in condizioni di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, avendo per questo bisogno di un'assistenza continua, essendo irrilevante, che egli non si trovi cumulativamente in entrambe le condizioni di impossibilità perché possa fruire del beneficio.
Il diritto all'indennità di cui al citato art. 1 non richiede, invece, fra le condizioni previste dalla legge per il suo riconoscimento, anche il mancato superamento, da parte del beneficiario, di una soglia minima di reddito, essendo tale necessità da escludere sulla base dell'analisi testuale del dato normativo, corroborato dall'esame dei lavori preparatori. Il perseguimento della finalità della norma, infatti, - come si evince dai lavori preparatori - è quello di scoraggiare il ricovero dell'invalido in una casa di cura, a prescindere dalle sue condizioni economiche, al fine di sollevare lo Stato da un onere ancor più gravoso. (v. Cass. Sez. Un. 30.10.1992 n. 1184). In relazione a tale finalità, diversa da quella prevista per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità e, perciò, cumulabile con tali provvidenze o con qualsiasi altra prevista ai fini assistenziali o previdenziali (v. sentenza n. 346 del 14 giugno 1989 della Corte Costituzionale), va interpretato l'art. 6 del decreto legislativo 23 novembre 1988 n. 509. La norma, modificando l'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118 con l'aggiunta di un terzo comma, dispone che, ai fini dell'indennità di accompagnamento (e dell'assistenza sanitaria), si considerano mutilati e invalidi gli ultrasessantacinquenni che abbiano "difficoltà persistenti" a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
La disposizione in questione non configura un'autonoma attribuzione dell'indennità di accompagnamento del tutto avulsa dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, nel senso che per gli ultrasessantacinquenni si possa prescindere dal criterio di valutazione connesso alla facoltà di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Non si può, tuttavia, negare - contrariamente a quanto sembra di opinare Cass.
3.2.1993 n. 1399 - che il citato art. 6 del d.l.vo n. 509 del 1988 ha sostituito il termine "impossibilità" con la locuzione "persistenti difficoltà" e che tale sostituzione, anche sulla base del tenore letterale del citato art. 6, ha escluso per gli ultrasessantacinquenni il presupposto della totale inabilità ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Dal punto di vista della "ratio legis" si è ritenuto che fosse inutile richiedere la totale inabilità al lavoro a soggetti che, per l'avvenuto raggiungimento dell'età pensionabile, non hanno necessità di espletare un'attività lavorativa.
Non solo: ma, sempre contrariamente a quanto sembra che opini questa Corte con la citata sentenza n. 931 del 3.2.1999, l'art. 6 citato ha fatto venir meno, per gli ultrasessantacinquenni, ai fini dell'indennità di accompagnamento, l'ulteriore requisito dell'impossibilità assoluta di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e ha richiesto, invece, ai detti fini, soltanto la "persistente difficoltà" in luogo della assoluta impossibilità. La locuzione "persistente difficoltà", anche secondo il significato letterale delle parole, contiene, infatti, ai fini del requisito richiesto per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, un'eccezione più ampia di aventi diritto rispetto a quella prevista dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980. Essa consente agli ultrasettantacinquenni di essere annoverati tra gli aventi diritto alla indennità di accompagnamento alla sola condizione che abbiano non già l'impossibilità ma soltanto la persistente difficoltà di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la persistente difficoltà di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Alla luce di tali premesse, perciò, correttamente il consulente tecnico nominato dal Tribunale aveva ritenuto CI IA, ultranovantenne, non in condizioni di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, pur potendo deambulare dentro la propria stanza in quanto avente persistenti difficoltà di attraversare le strade, di salire o scendere le scale o di percorrere strade non asfaltate senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Del pari correttamente il Tribunale, senza violare ne' l'art. 1 della legge n. 18 del 1980 ne' l'art. 6 del d.l.vo n. 509 del 1988
nè senza incorrere in vizio di motivazione, aveva affermato, condividendo il parere del C.T.U. da esso nominato e richiamando tale parere (che rientra, perciò, "per relationem" anche esso nella motivazione della sentenza impugnata), che a CI IA spettasse l'indennità di accompagnamento sia sulla base delle infermità riscontrare dal primo consulente e sia sulla base di quelle accertate soltanto dal consulente nominato dallo stesso Tribunale, in quanto sopraggiunte dopo la pronuncia della sentenza pretorile (in particolare con riferimento al carcinoma invasivo vulvare di natura maligna asportato chirurgicamente con postumi ritenuti invalidanti).
Il proposto ricorso, va, pertanto, rigettato.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non essendosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001