Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4904
CASS
Sentenza 3 aprile 2001

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L'art. 6 D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509, nel modificare l'art. 2 legge n. 118 del 1971 con l'aggiunta di un terzo comma e nel prevedere che, ai fini dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi gli ultrasessantacinquenni che abbiano "difficoltà persistenti" a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, consente a tali soggetti di essere annoverati fra gli aventi diritto all'indennità di accompagnamento alla sola condizione che abbiano non già l'impossibilità ma soltanto la persistente difficoltà di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o la persistente difficoltà di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; ne' per gli stessi soggetti è richiesto il presupposto della totale inabilità, essendo inutile richiedere la totale inabilità al lavoro a soggetti che, per l'avvenuto raggiungimento dell'età pensionabile, non hanno necessità di espletare un'attività lavorativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4904
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4904
    Data del deposito : 3 aprile 2001

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