Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
In materia di appello avverso ordinanze su misure cautelari reali, i termini in cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l'art. 310 cod. proc. pen., cui fa riferimento l'art. 322-bis cod. proc. pen., non richiama il disposto del quinto, nono e decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità` giudiziaria procedente entro il giorno successivo alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del provvedimento cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/2015, n. 44013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44013 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
440 1 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.21773 Saverio Felice Mannino - Presidente - CC 24/09/2015- Silvio Amoresano R.G.N. 15435/2015 Chiara Graziosi Relatore - Aldo Aceto - Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CI AU, nato a [...] il 09/1071958, avverso l'ordinanza del 02/10/2014 del Tribunale del riesame di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con dissequestro dell'immobile. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. AU CI ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 02/10/2014 del Tribunale di L'Aquila (dep. il 17/10/2014) che, accogliendo l'appello cautelare del PM, ha disposto il sequestro preventivo di un manufatto sito nel Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi che, secondo l'imputazione provvisoria, senza permesso di costruire è stato trasformato da abitazione in circolo ricreativo. ཀ : | 1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., violazione degli artt. 324, comma 7, 309, comma 10, e 179, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.. Deduce, al riguardo, che: a) l'appello era stato depositato in Cancelleria il 16/08/2014; b) all'udienza del 02/10/2014 ci si avvedeva che il PM non aveva depositato la richiesta di sequestro, l'ordinanza di rigetto del G.i.p., il capo di imputazione provvisorio;
c) il Collegio, presieduto dal dott. Novello, preso atto dell'eccezione difensiva secondo la quale il PM non aveva depositato tempestivamente gli atti, aveva rinviato l'udienza al 16/10/2014; d) il 16/10/2014 il Collegio era presieduto dal dott. Riviezzo. Eccepisce in diritto che: a) il provvedimento impugnato è inefficace per violazione di entrambi i termini previsti dall'art. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen.; b) l'ordinanza impugnata è in ogni caso nulla per violazione del principio di immutabilità del giudice.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 23-ter e 44, d.P.R. 6 ottobre 2001, n. 380, e deduce, al riguardo, che la diversa destinazione d'uso impressa all'immobile non comporta la modifica della categoria funzionale "residenziale e turistico-ricettiva" di cui all'art. 23-ter, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
3.Il primo motivo è totalmente infondato.
3.1.L'appello cautelare reale è disciplinato, nei suoi presupposti e nelle sue scansioni procedurali, dall'art. 322-bis, cod. proc. pen., non dal successivo art. 324 che riguarda il diverso procedimento di riesame.
3.2.L'art. 322-bis, cod. proc. pen. richiama, a fini procedurali, il precedente : art. 310 che, a sua volta, non prevede l'applicabilità dell'art. 309, commi 5, 9 e 10, stesso codice. Ne consegue che, in assenza di espressa previsione, i termini che scandiscono l'appello cautelare non sono perentori e la loro violazione non inibisce l'ulteriore prosieguo della procedura, né priva il Tribunale del potere di decidere. Sicché ove il pubblico ministero non trasmetta gli atti entro il giorno successivo alla richiesta o il Tribunale non decida nel termine di 20 giorni dalla ricezione degli atti, l'ordinanza adottata è comunque efficace (Sez. 2, n. 2596 del 03/06/1992, Scrugli, Rv. 190817; Sez. 1, n. 804 del 24/02/1993, Musumeci, Rv. 194394; Sez. 3, n. 2137 del 07/07/1998, Leotta, Rv. 211826; Sez. 1n. 3630 del 17/05/2000, Bogdan, Rv. 216176).
3.3.Non sussiste, inoltre, l'eccepita violazione dell'art. 525, cod. proc. pen.. 2 3.4.Da tempo questa Suprema Corte ha riconosciuto che il principio dell'immutabilità del giudice, poiché espressione di un principio generale, si estende anche alle decisioni assunte con ordinanza all'esito di udienza camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2685 del 16/05/1994, Garcia, Rv. 199209; Sez. 6, n. 408 del 31/01/1997, Lania, Rv. 208117; Sez. 1, n. 25806 del 12/06/2007, Labroca, Rv. 237369; Sez. 3, n. 43803 del 29/10/2008, Marcucci, Rv. 241501; Sez. 4, n. 38122 del 13/05/2014, Valenti, Rv. 261405). Tale principio comporta che alla deliberazione concorrano i medesimi giudici che hanno trattato il procedimento camerale cautelare che, nel caso in esame, si è esaurito nella discussione orale dinanzi al medesimo Collegio che ha emesso la decisione impugnata.
3.5.Non comporta infatti violazione del principio il fatto che il precedente Collegio diversamente composto abbia solo disposto il rinvio dell'udienza ad altra data senza nemmeno iniziare la discussione dell'appello, né il fatto che la decisione sia stata adottata da un diverso Collegio dinanzi al quale la procedura sia stata interamente rinnovata (si vedano, sul punto, Sez. 6, n. 408 del 31/01/1997, cit.; Sez. 3, n. 14755 del 02/03/2004, Di Fusco, Rv. 228529; Sez. 6, n. 4489 del 29/11/1995, Cave, Rv. 203785; Sez. 1, n. 4927 del 17712/1991, Ciacci, Rv. 188906).
3.6.Il ricorrente eccepisce che l'ordinanza impugnata reca in calce la data del 02/10/2014, ma appare evidente, sulla scorta delle stesse deduzioni difensive (secondo le quali il 02/10/2014 si dispose il rinvio puro e semplice del processo), che si tratta di un errore materiale perché la decisione è stata effettivamente presa dal Collegio del 16/10/2014 con deposito dell'atto il successivo 17 ottobre.
4.Il secondo motivo è generico e totalmente infondato.
4.1. Non è in contestazione la trasformazione (con opere) dell'abitazione in locale destinato a circolo ricreativo.
4.2.Lo stesso ricorrente precisa che il Comune di Villa S. Lucia prevede, nel suo strumento urbanistico, un'unica categoria funzionale, quella originaria di cui alla lettera a), che prevede il solo centro storico>>.
4.3.A norma dell'art. 10, d.P.R. n. 380 del 2001, sono espressamente subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale aprile 1968, n. 1444, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
4.4.Il ricorrente eccepisce però che non v'è stata alcuna modifica di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 23-ter, d.P.R. n. 380 del 2001 (inserito dall'art. 17, comma 1, lett. n, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con 3 modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) poiché l'immobile è stato destinato ad attività turistico-ricettiva, funzionalmente compatibile con quella residenziale.
4.5.Il rilievo è generico e del tutto infondato.
4.6.Va innanzitutto premesso che, secondo la legislazione regionale abruzzese, deve essere esclusa la collocazione dei "circoli ricreativi" nell'ambito delle strutture turistico-ricettive extra-alberghiere, secondo la classificazione che ne fa l'art. 1, legge Reg. Abruzzo n. 75 del 28 aprile 1995. 4.7.Il ricorrente, dal canto suo, a fronte di un possibile utilizzo a fini commerciali del "circolo ricreativo", pur espressamente indicato dal Tribunale del riesame a fondamento della sua decisione, non ne chiarisce affatto la forma giuridica, non descrive in cosa consisterebbe l'attività che in esso si dovrebbe svolgere, non adduce alcunché sulla conformità della nuova destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Villa Santa Maria, limitandosi apoditticamente a rivendicare una pretesa destinazione turistica dell'opera.
4.8.Ferma l'insuperabilità dei rilievi sopra indicati, osserva in ogni caso il Collegio che, anche a voler astrattamente ritenere fondate le deduzioni fattuali del ricorrente circa la vocazione "turistica" del circolo, in sede di conversione del decreto legge n. 133 cit., la lettera a) dell'art. 23-ter (che inizialmente accorpava in un'unica categoria funzionale la destinazione residenziale e quella turistico- ricettiva), è stata modificata, collocando nella successiva lettera a-bis) la destinazione turistico-ricettiva, resa funzionalmente autonoma rispetto a quella residenziale.
4.9.L'art. 23-ter, cit., recita infatti:
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale (...)>>.
4.10.Trattandosi pertanto di intervento espressamente previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 380 del 2001, tra quelli soggetti a permesso di costruire, il relativo titolo edilizio non può essere costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui al successivo art. 22, d.P.R. cit., in base al quale i lavori sono stati effettuati.
4.11.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle 4 ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Saverio Felice Mannino Neos Aceh Верамиби DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 NOV 2015 IL IL CANCELL DE RE Luana Mariani 5