Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
In materia di diritto d'autore, nell'individuazione della condotta tipica del reato di cui all'art. 171 ter lett. c) L. n. 633 del 1941, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 248 del 2000, l'espressione normativa "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del contrassegno della SIAE.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2005, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/12/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1445
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 016003/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL MA MO, N. IL 15/08/1979;
avverso SENTENZA del 22/12/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di El AN AD ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ricettazione ed introduzione in commercio di 120 musicassette, 15 compact disk e 2 videocassette abusivamente riprodotte (art. 81 cpv., art. 110 c.p., art. 648 c.p., comma 2; L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, modificato dal D.Lgs. 685 del 1994, art. 17, modificato dal D.Lgs. 15 marzo 1096, n. 204, commesso il
21/09/1998). Il giudice del merito ha irrogata la pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre pena accessoria e confisca di quanto in sequestro.
Deduce che la detenzione di oggetti privi di marchio SIAE non rientra nella fattispecie all'epoca prevista dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, lett. c, essendo sanzionata la sola vendita e non anche la detenzione finalizzata alla vendita, condotta introdotta solo successivamente con la L. n. 248 del 2000. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricettato ed alla prova di colpevole ignoranza di legge penale per un cittadino extracomunitario. Argomenta sussistere i presupposti dello stato di necessità considerato lo stato di indigenza del prevenuto. Lamenta che i precedenti penali non costituiscono causa di esclusione di concedibilità di sanzione sostitutiva L. n. 689 del 1981, ex art. 53. Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo di ricorso questa corte condivide la prevalente giurisprudenza da ultimo ribadita anche da questa sezione (Cass. 2^ 24/06/2005 n. 23769, ud. 4/05/2005, rv. 231517) secondo la quale l'espressione "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio i supporti privi del necessario contrassegno, trattandosi di condotte lessicamente assimilabili e di pari offensività perché dirette a trarre profitto dagli oggetti abusivamente riprodotti. Deve essere confermato il principio secondo il quale in materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dalla L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 171 ter, lett. c) introdotto dal D.Lgs. 6 novembre 1994 n. 685, art. 17 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE), la formula vende o noleggia deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno, atteso che già con la L. 29 luglio 1981 n. 406, art. 1, il momento consumativo del reato allora previsto dalla L. n. 633, art. 171, risultava anticipato configurandosi con la semplice detenzione a scopo di vendita. Nè può argomentarsi a contrario a seguito della abrogazione della citata L. n. 406 ad opera dello stesso decreto n. 685, artt. 1 e 2, in quanto il contenuto delle norme abrogate è stato trasfuso nel testo della legge fondamentale di settore (633 del 1941), attraverso un'attività di riformulazione e risistemazione organica della materia che non ha determinato alcuna "abolitio criminis". Il ricorso relativo all'elemento soggettivo dei delitti è infondato in quanto l'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito solo qualora sia inevitabile e quindi incolpevole, facendo venir meno l'elemento soggettivo del reato, mentre nel caso concreto non è stata accertata nessuna condizione di impossibilità di conoscenza di condizioni di fatti generalmente conosciuti da quanti abusivamente commerciano di questi prodotti venduti al di fuori dei leciti canali di distribuzione commerciale.
Inoltre l'esimente dello stato di necessita ricorre soltanto quando il fatto sia stato determinato dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona, non determinato dall'agente e non altrimenti evitabile, tale non essendo lo situazione di indigenza che il giudice di merito ha genericamente riconosciuto senza immediati riferimenti specifici con il non potere evitare gli accertati delitti.
Corretto il diniego di pena sostitutiva, provvedimento discrezionalmente e congruamente motivato con il riferimento del giudice del merito ai precedenti dell'imputato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006