Sentenza 10 giugno 2002
Massime • 1
La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi del secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti (anche in termini di completamento del momento valutativo della fonte di prova) possano essere condotti. L'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all'ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2002, n. 25234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25234 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 10/06/2002
1. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2314
3. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - N. 012818/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC IA N. IL 04/09/1966;
avverso ORDINANZA del 28/01/2002 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito il dif. Avv. Carlo Taormina che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 28/1/2002 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice dell'appello ex art. 310 C.P.P., ha rigettato l'impugnazione proposta nell'interesse di MI CA ed ha quindi confermato il provvedimento 27/12/2001 con il quale il GIP del medesimo Tribunale aveva disposto, ai sensi dell'art. 305 comma 2 C.P.P., la proroga dei termini di custodia cautelare nei confronti del CA, indagato per l'omicidio di OS IN avvenuto in Torricella il 29/12/2000.
Il Tribunale ha - in via preliminare - sottolineato come la valutazione della compatibilità dello status libertatis dell'indagato con lo svolgimento degli indicati accertamenti di particolare complessità ancora in corso non rientrasse tra i presupposti per la concedibilità della proroga, fra essi rientrando solo la permanenza, con carattere di gravità, di taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 C.P.P. nonché la necessità degli accertamenti stessi.
Quanto alla ricorrenza del primo presupposto il Tribunale ha condiviso il giudizio prognostico del GIP ed ha, in particolare, ritenuto sussistenti nella specie grave pericolo di inquinamento probatorio e concreto pericolo di fuga, sottolineando al riguardo da un lato la personalità e l'alta pericolosità del CA (che era in grado di influire sul coindagato NI IN, sulla moglie, sui familiari suoi e della vittima in relazione a quanto dagli stessi già dichiarato ed al loro futuro comportamento processuale), dall'altro la elevata sanzione prevista per il reato addebitato nonché la verosimile disponibilità da parte dell'indagato (o di persone a lui collegate) di notevoli somme di denaro e la possibilità di usufruire del supporto di terzi.
Quanto al secondo presupposto il Tribunale ha ritenuto la necessità (non derivante da colpevoli ritardi o negligenze del P.M.) di completare od effettuare gli accertamenti di una certa complessità riguardanti la verifica del tipo e grado di coinvolgimento dello IN nell'omicidio IN, la verifica documentale dell'esistenza e natura del movente collegato a fattori economici, la valutazione delle numerose intercettazioni ambientali;
ha in proposito rilevato la complessità di tali indagini, la loro conferenza e l'impossibilità di esaurirle entro il termine usuale di durata previsto per la custodia cautelare, sottolineando peraltro come l'apprezzamento sulla congruità e complessità degli accertamenti non dovesse oltrepassare la soglia di una mera delibazione.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagato per manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla asserita ricorrenza dei presupposti legittimanti la proroga. Hanno sottolineato in via preliminare la eccezionalità dell'istituto e la necessità per la sua applicazione della contestuale ricorrenza di gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità nonché della indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare al fine di procedere agli stessi. Pertanto, non ricorrendo certamente nella specie tale ultimo presupposto e sottolineato inoltre come nei confronti dello IN si procedesse a piede libero, i difensori ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Nell'unico motivo del ricorso i difensori del CA denunziano l'illogicità della motivazione con la quale il Tribunale avrebbe argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per disporre la proroga di cui all'art. 305 comma 2 C.P.P. e la violazione della predetta disposizione alla quale siffatto incongruo argomentare avrebbe condotto.
In particolare, ad avviso del ricorrente, sarebbe del tutto illogico ipotizzare una radicale incompatibilità dello status libertatis del CA con le esigenze di approfondire il grado di coinvolgimento dello IN nell'omicidio del IN, di valutare ed elaborare la massa delle acquisite intercettazioni ambientali in carcere e di procedere ad ulteriori analisi documentali e contabili, e ciò a tacere della impossibilità di ricomprendere attività valutative nell'ambito degli accertamenti particolarmente complessi ai quali soltanto può correlarsi la proroga in discorso. Il motivo è parzialmente fondato.
Giova premettere che questa Corte, allontanandosi dal risalente indirizzo delineatosi all'indomani della entrata in vigore dell'art.305 comma 2 C.P.P. (indirizzo invocato dalla ordinanza impugnata), ha ripetutamente sottolineato che la proroga della custodia cautelare in discorso è istituto di carattere eccezionale, ammesso al simultaneo ricorrere delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità e della indispensabilità della protrazione della custodia al fine di procedere a tali accertamenti (cfr. Cass. Sez. 5^ sent. n. 1005100 e Sez. 1^ sent. n. 9578/01; cfr. anche Cass. Sez. 5^ sent. n. 4671/98 e sez. 1^ sent. n. 5747/98). Giova anche rammentare che il nesso di necessaria correlazione causale tra nuove complesse indagini e mantenimento dello status captivitatis non si qualifica per la oggettiva innovatività delle indagini disponende (come sostenuto dal ricorrente) ma solo per la indiscutibile complessità delle stesse, anche in termini di completamento del momento valutativo della loro formazione, come pur affermato da questa Corte con riguardo alla esigenza, richiamata anche dalla impugnata ordinanza, di valutare una considerevole massa di intercettazioni in carcere (cfr. Cass. Sez. 6^ sent. n. 790/99). Orbene, rammentati tali principi di diritto - che il Collegio ritiene di condividere pienamente - è agevole rilevare che, se da quello afferente la possibilità di concedere la proroga anche per le mere esigenze di valutazione il Tribunale non si è affatto discostato, esattamente includendo tali esigenze tra le indagini complesse di cui alla norma, non parimenti osservato è il disposto di legge con riguardo alla richiamata esigenza di pronunziare sulla indispensabilità del mantenimento della custodia al fine di espletare le indagini elencate.
La diversa, errata, opinione del Tribunale, per la quale non sarebbe affatto necessaria la correlazione causale tra gravi esigenze custodiali e natura degli accertamenti da compiere, ma sol imposta la necessità di questi in presenza delle prime, ha importato la denunziata violazione della norma e la conseguente omissione di alcuna indagine sulla sussistenza del detto nesso di indispensabilità.
Il Tribunale ha infatti enunciato (pag. 5 punti a-b-c) gli accertamenti richiesti dal P.M., ne ha motivatamente valutato la complessità e rilevanza ma, coerentemente alle esposte premesse, ha totalmente omesso alcuna argomentazione sulla indispensabilità - per l'espletamento di ciascuna indagine - della permanente misura custodiale del CA, al di fuori della apodittica affermazione per la quale sarebbe opportuno "...che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell'indagato, sul quale grava un pesante pericolo di inquinamento probatorio e di fuga". Accolto, pertanto, il ricorso ed annullata in parte qua l'impugnata ordinanza, devesi provvedere al rinvio al Tribunale di Taranto perché proceda a nuovo esame dell'appello 7.1.2002 del CA applicando gli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Taranto.
Dispone trasmettersi - a cura della Cancelleria - copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2002