Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2002, n. 25234
CASS
Sentenza 10 giugno 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi del secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti (anche in termini di completamento del momento valutativo della fonte di prova) possano essere condotti. L'obbligo di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni comporta, quanto all'ultimo degli elementi indicati, che il giudice indichi espressamente le ragioni per le quali gli accertamenti devono essere condotti nel permanere della custodia cautelare dell'indagato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2002, n. 25234
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25234
    Data del deposito : 10 giugno 2002

    Testo completo