Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 1
La proroga dei termini di custodia cautelare è un istituto di carattere eccezionale, subordinato alla permanenza di esigenze cautelari, connotate dal requisito della gravità, ed alla necessità di effettuare o completare accertamenti non esauribili nei termini ordinari data la loro particolare complessità. Tra le attività investigative di particolare complessità vanno comprese anche le eventuali attività valutative e quelle dirette a rendere utilizzabili, nella successiva fase dibattimentale, i risultati delle indagini svolte. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la proroga dei termini di custodia cautelare, che era stata concessa in relazione all'espletamento di una rogatoria all'estero finalizzata ad acquisire documenti - in conformità della normativa vigente - da utilizzare in giudizio, a nulla rilevando la presenza, nel fascicolo del pubblico ministero, di copia della medesima documentazione richiesta all'autorità giudiziaria straniera).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2003, n. 28268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28268 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Francesco Romano Presidente
1. Dott. Francesco Serpico Consigliere
2. Dott. Nicola Milo Consigliere
3. Dott. Carlo Piccininni Consigliere
4. Dott. Giorgio Colla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS GI nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 11/7/2002. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Piccininni;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza del 12/7/2002 il Tribunale di Palermo, pronunciando sull'appello di GI IS indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90, confermava il provvedimento con il quale il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo aveva disposto nei suoi confronti la proroga dei termini di custodia cautelare per la durata di sei mesi, a far data dal 14/6/2002.
In particolare il Tribunale aveva ritenuto che ricorressero i presupposti per procedere nel senso indicato, in ragione della ravvisata impossibilità di definire la valutazione degli atti nei termini ordinari, attesa la mancata definizione della rogatoria internazionale in corso di espletamento, mentre le esigenze cautelari potevano essere convenientemente individuate nella gravità dei fatti, nella personalità del soggetto, nella pericolosità sociale dell'associazione.
Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il IS, il quale denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il fatto che non era stato indicato quale fosse nel concreto il rischio di inquinamento probatorio, che gli accertamenti in corso non potevano essere definiti particolarmente complessi posto che gli atti da acquisire erano stati già trasmessi in copia, che vi era stata colpevole inerzia da parte del P.M., che aveva lasciato decorrere tre mesi prima di inviare nuova richiesta per la loro rinnovazione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale infatti, dopo aver correttamente premesso che la proroga dei termini è subordinata alla permanenza di esigenze cautelari connotate dal requisito della gravità e alla necessità di effettuare o completare accertamenti non esauribili nei termini ordinari per la loro complessità, ha ritenuto, sul primo punto, che le modalità dei fatti, oltre che la personalità del soggetto quale nel concreto desunta dai fattivi e reiterati comportamenti realizzati in esecuzione di risoluzioni caratterizzate da rilevante durata e complessità, fossero sintomatici di un reale pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, pericolo affiancato da quello di inquinamento probatorio per effetto dell'ampia rete di relazioni instaurate con altri soggetti inseriti nel medesimo contesto in cui egli aveva precedentemente operato, e aggravato dalla pericolosità sociale dell'associazione oltre che dalle modalità in cui si sono manifestati i comportamenti delittuosi ascritti all'imputato; sul secondo aspetto il collegio ha poi rilevato che non è stato possibile definire gli accertamenti necessari nei termini ordinari perché l'autorità giudiziaria inglese, alla quale era stata richiesta rogatoria internazionale, non aveva ancora provveduto alla trasmissione degli atti. Si tratta, com'è evidente, di valutazione condivisibile nelle premesse di carattere generale e correttamente formulata in punto di fatto, poiché aderente ai riscontri emersi ed elaborata con criteri di ragionevolezza immuni da vizi logici, circostanza che la rende insindacabile in questa sede di legittimità.
Nè appaiono rilevanti in senso contrario gli altri due elementi evidenziati dal ricorrente, consistenti nel fatto che la documentazione sarebbe stata già in possesso, sia pure in copia, dell'autorità rogante, e che il P.M. avrebbe operato con ritardo sulla richiesta di rinnovazione.
In proposito va infatti considerato che nel concetto di inesauribilità degli accertamenti da effettuare o completare rientrano anche le eventuali attività valutative, nonché quelle dirette a rendere utilizzabili nella successiva fase dibattimentale i risultati delle indagini svolte. Sotto questo riflesso è evidente che l'espletamento della rogatoria era finalizzata a tale scopo, non essendo in alcun modo utilizzabile la documentazione precedentemente inviata poiché non acquisita in conformità della normativa vigente.
Anche l'altro profilo di censura cui si è fatto cenno appare infine privo di pregio in quanto l'arco di tempo trascorso prima della restituzione degli atti al P.M. (10/10/2001-7/1/2002), apprezzato avendo riguardo alla delicatezza ed alla articolazione del procedimento in oggetto oltre che all'entità dei carichi notoriamente gravanti sugli uffici di Procura, non appare tale da far ritenere colpevolmente inerte l'autorità rogante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'1 LUGLIO 2003.