Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2001, n. 9217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9217 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
I A D 0 3 S , 1 S 3 . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 D P E 7 D A 8 T I S S O N 1 E P PUBBLICA I TALIANA S E A I G A A G D O E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T L E 9217/01 T T T I S A R N I I E SUPREMA D I CAS SAZIONE OGGETTO: CORTE L G S L D E E E R Q D SEZIONI UNITE CIVILI R.G .4938/00 Composta dagli Ill. Sigg. Presidente di Sez.- Cron. 21136 Dott. Manfredo Gross. Primo Presidente ff. di Rep. Ud. 22.2.2001Francesco Amirante Presidente di Sez. "T - "Y Giovanni Prestipino Consigliere Rel. #1 Paolo Vittoria "1 " Giovanni Paolini TF "1 Alessandro Criscuolo 11 - - "1 Roberto Preden Miani Canevari "1 Fabrizio વા ન "T Roberto Triola 11 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Largo Temistocle Solera n. 7/10, presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Pirocchi, che unitamente agli Avv. Maria Rita Surano ed Elena Savasta 10 rappresenta e difende per procura уг speciale in calce al ricorso. Ricorrente
contro
LI ID.
- Intimato -
in relazione al giudizio pendente davanti al Tribunale di NO in funzione di giudice del lavoro R.G.n. 7100/99. Udita nell'udienza del 22.2.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Francesco Pirocchi per il ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona dell'Avvocato Generale Cascio, che ha concluso per laLo Dott. Giovanni della giurisdizione del giudice dichiarazione amministrativo. Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 23 novembre 1999 ID LI ha convenuto davanti al Tribunale di NO in funzione di giudice del lavoro il Comune della stessa città, del quale era dipendente e, premesso che per il periodo 1.1.1996-29.10.1997 (durante il quale egli era stato addetto al Settore cultura quale responsabile dell'Ufficio esteri) gli era stata attribuita, a titolo di premio incentivante la 2 produttività, la somma di L. 13.149.015, inferiore a quella effettivamente dovutagli, e premesso altresì che i suoi ricorsi, diretti ad ottenere la somma ad altro complessiva di L. 24.563.565 riconosciuta impiegato di pari qualifica, erano stati disattesi con decisioni emesse il 12 ottobre 1998 dal Direttore del Settore cultura e il 29 marzo 1999 dal Direttore centrale, ha chiesto, previa occorrendo ammissione di prova testimoniale, che l'ente convenuto fosse condannato a corrispondergli l'ulteriore somma di L. 11.414.550, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Prima ancora di costituirsi in giudizio il Comune di NO ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Il LI non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Sostiene il ricorrente che il LI ha dedotto in giudizio una questione "che concerne in effetti istituti giuridici diversi da quello inerente il premio incentivante" e che attiene, in ogni caso, ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 45, diciassettesimo comma, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, 3 deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso è fondato. èDa queste Sezioni Unite stato affermato il principio secondo cui, a seguito della recente riforma relativa ai rapporti di lavoro subordinato instaurati con le pubbliche amministrazioni, il riparto della giurisdizione fra il giudice amministrativo e il giudice ordinario Va effettuato in base al criterio 45, temporale stabilito dall'art. diciassettesimo comma, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e, a tale scopo, deve farsi riferimento non già ad atto giuridico o al un momento in cui è stata istaurata la controversia, bensì al periodo di tempo in cui si sono verificati i fatti materiali e le circostanze poste a base della pretesa dedotta in giudizio ammenoché la lesione del diritto del lavoratore non sia stata determinata da uno specifico atto provvedimentale o negoziale costituente la causa esclusiva ed efficiente della suddetta lesione (Cass. Sez. Un. 20 novembre 1999 n. 808, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2000 n. 505, Cass. Sez. Un. 9 agosto 2000 n. 553, Cass. Sez. Un. 7 novembre 2000 n. 1154, Cass. Sez. Un. 27 novembre 2000 n. 1214). Nel caso in esame, come risulta dalle ragioni esposte nell'atto introduttivo del giudizio depositato 4 nella cancelleria del Tribunale di NO (e senza che, ovviamente, in questa sede possa darsi rilievo secondo cui la pretesa del all'assunto del Comune, LI concerne in effetti un istituto giuridico diverso dal premio di produttività), il lavoratore ha chiesto la (maggior) liquidazione di un emolumento inerente agli anni 1996-1997. La questione riguarda, quindi, un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, con la conseguenza che, come bene afferma il Comune di NO, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Giusti motivi sussistono per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio davanti al Tribunale di NO e di questa ulteriore fase del processo.
P. Q. M.
Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2001 Il Consigliere estensore:Mio afin, min Il Presidente: и ■ Collaboratore di Cancellerte 5 Depositato in Cancelleria 6 LUG. 2001 Roma,, li IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Dillere