Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
4 1 O 7 ) L 3 . L E O N C B , A 1 E P 9 E 9 I N 1 D - O I E Z 1 Reg. 02 001 /02 7152/1999 Udienza del 12 dicembre 2001. - A C 1 I R 2 T . D S L I U Bagamento lavori condominiali I G 2 E G R E A 6 N D . 4 T E . T S T I N T ( E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R S A E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE frou 4881Егои SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ROSARIO DEL JULIO Consigliere Dott. CARLO CIOFFI Consigliere Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LO CE, elettivamente domiciliato in Roma, via Clitunno n. 51, presso l'avv. Andrea Martire, che lo difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
RN PE, titolare dell'Impresa Architettura Domus;
intimato - avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli in data 23 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
17152/1999 - ZZ / NA. 1633/01 Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 14 gennaio 1999 EN ZZ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Napoli in favore di SE NA, titolare di impresa edile, per l'importo di £. 448.000 costituente la quota a suo carico per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel fabbricato condominiale di via Cesare Rossaroll n. 77/E di Napoli. Il NA, costituitosi, resisteva all'opposizione, ed il giudice di pace, con sentenza in data 23 aprile 1999, pur revocando il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente al pagamento della somma portata dal decreto stesso, con र्ड compensazione delle spese del giudizio, rilevando che l'assemblea condominiale del 21 gennaio 1997 aveva deliberato l'esecuzione dei lavori di manutenzione in questione, e che in base al relativo contratto il NA, che aveva rinunziato al principio di solidarietà per l'obbligazione di pagamento a carico del condominio, si era impegnato ad agire direttamente nei confronti dei condomini morosi. Tuttavia dalla documentazione prodotta dal NA a corredo del ricorso per il d.i. non risultava la preventiva messa in mora del debitore, per cui difettava una condizione per l'emissione del decreto. Nel merito rilevava poi il giudice di pace che nel giudizio di opposizione a d.i. il giudice, oltre a valutare la legittimità del decreto, deve anche accertare, al momento della decisione, la sussistenza ed i limiti dell'obbligazione vantata dal creditore. Lo ZZ aveva in proposito eccepito la mancata notificazione, presso il suo domicilio di Via Costantinopoli n. 30, dell'avviso di convocazione E 17152/1999- ZZ / NA. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 per l'assemblea del 21 gennaio 1997, come pure del verbale di detta assemblea, cui egli non aveva partecipato, ma essendo le delibere delle assemblee condominiali obbligatorie per tutti i condomini, sino a quando le stesse non siano state dichiarate nulle o annullate dal giudice dinanzi al quale siano state impugnate, l'opponente era tenuto al pagamento della somma richiestagli. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza lo ZZ, in base a due motivi di ricorso. Il NA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione o falsa applicazione di non precisate norme di diritto il ricorrente sostiene che il giudice di pace, una volta revocato il decreto ingiuntivo opposto, non avrebbe potuto condannarlo al pagamento di alcuna чт о somma, poiché detta revoca rende privo di qualsiasi efficacia giuridica il titolo posto a fondamento del decreto. Con il secondo motivo, denunziando la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1137 c.c., il ricorrente sostiene che tale norma si riferisce alle impugnazioni delle delibere assembleari e non alla validità della costituzione della assemblea stessa e delle relative delibere e, quindi, presuppone la validità della costituzione della assemblea. I due motivi, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente e dichiarati entrambi inammissibili. Occorre infatti considerare che la giurisprudenza formatasi dopo l'introduzione nel nostro ordinamento processuale della figura del giudice di pace, ha rilevato che nelle cause il cui valore non ecceda £. 2.000.000, le quali a norma - come novellato dalla legge 21 novembre 1991 n. 374 - dell'art. 113 c.p.c. 17152/1999 - ZZ / NA. " Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 4 devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di norme processuali o costituzionali, oppure di norme comunitarie di rango superiore alle norme ordinarie, mentre non può ritenersi sussistere il limite del rispetto delle norme ordinarie e neppure l'ulteriore limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento i quali, benché possano sembrare di rango superiore alle norme scritte, in realtà derivano, attraverso successive astrazioni, dalla ratio di un complesso omogeneo di norme, tanto vero che è la modifica di queste ultime a determinare un mutamento dei primi e non viceversa. In altri termini è stato rilevato che il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa o sostitutiva, fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali e quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Alla stregua di tali principi risulta quindi evidente l'inammissibilità di entrambi i motivi posti a base del ricorso in esame, poiché con essi si lamenta la violazione di norme ordinarie di legge, per cui il ricorso deve essere rigettato. Non avendo il NA svolto attività difensiva nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
17152/1999 - ZZ NA. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 105 rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2001. logo Minggis est. Урковни IL CANCELLIERE CL Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 12 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1. La 228 LLO BO .374 E E 1, N E) N ZIO 1-11-199 C EGISTRA I PA D 2 E L. R IC DA 39 D IU TE E 6 G ESEN . 4 E TT T.N R (IS A 17152/1999- ZZ NA. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio.