Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa, non anche con riferimento ad esigenze che riflettono la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 40315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40315 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/10/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1226
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021729/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
AT LI N. IL 27/03/1977;
avverso SENTENZA del 05/04/2006 TRIBUNALE di VELLETRI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 5 aprile 2006 il giudice monocratico del Tribunale di Velletri, a seguito di rito abbreviato, ha assolto perché il fatto non costituisce reato il cittadino del bangladesh BA AL dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi trattenuto nel territorio italiano in violazione dell'ordine di lasciarlo entro cinque giorni impartitogli dal Questore di Roma.
L'imputato era stato tratto in arresto in Marino in data 24.2.2006 in quanto trovato in territorio nazionale nonostante il provvedimento di espulsione del Prefetto ed il successivo ordine scritto impartitogli dal Questore di Roma in data 18.11.2005. Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero motivi idonei a giustificare la mancata ottemperanza dell'imputato al provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza poiché versava in condizioni tali da non potere acquistare il biglietto aereo per il viaggio di ritorno al proprio paese, come dallo stesso dichiarato, considerato che dal verbale di arresto non risultava che avesse un lavoro. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, lamentando con unico motivo la erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, poiché il riconoscimento di un giustificato motivo di inottemperanza, in ipotesi di mancanza di mezzi economici o di documenti per l'espatrio, richiedeva non soltanto la effettiva ricorrenza di tali circostanze, ma anche l'ulteriore condizione che detta situazione di fatto non fosse frutto di volontaria condotta dell'agente, il che doveva essere accertato dal giudice facendo ricorso ai propri poteri ufficiosi, non essendo all'uopo sufficiente la mera affermazione dell'imputato, anche alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 5/2004. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente si duole che il giudice di merito abbia ritenuto che la difficoltà per l'imputato di reperire i mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine, alla sola stregua delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di convalida dell'arresto, potesse costituire giustificato motivo di inadempimento dell'obbligo scaturente dal provvedimento del Questore, tale da scriminare la inosservanza del precetto contenuto nella norma di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, più volte citata.
La Corte Costituzionale, davanti alla quale è stata censurata la norma suddetta in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 Cost. sotto il profilo della indeterminatezza della clausola "senza giustificato motivo", ha dichiarato infondata la questione, rilevando che la clausola in questione, se pure non può, senza risultare pleonastica, essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazione ostative di particolare pregnanza, che incidono sulla stessa possibilità soggettiva od oggettiva di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa, ma non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del "migrante economico", sebbene espressive di istanze in sè e per sè pienamente legittime (v. Corte Cost. n. 5/2004). Spetta quindi al giudice stabilire in concreto il significato da attribuire alla clausola "senza giustificato motivo" mediante una operazione interpretativa non esorbitante dai suoi compiti ordinari, attraverso la individuazione della esistenza delle ragioni legittimanti la inosservanza del precetto, alla stregua del potere - dovere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di tali ragioni ovvero attraverso la verifica dei motivi non conosciuti o non conoscibili da parte del giudicante, che il destinatario del precetto avrà l'onere di allegare. Nella individuazioni di tali ragioni il giudicante deve comunque attenersi ai canoni interpretativi collegati alla finalità della incriminazione ed al quadro normativo in cui essa si innesta, non potendo invece arbitrariamente apprezzare quale "giustificato motivo" un elemento di per sè privo di spessore ed oltretutto neppure verificato da parte del giudice quale, in ipotesi, la difficoltà per il migrante clandestino di reperire una occupazione stabile ovvero di reperire altrimenti i mezzi per sopravvivere. La disponibilità di mezzi economici occorrenti per l'adempimento dell'obbligo del Questore di lasciare il territorio dello stato italiano non è infatti logicamente collegata al reperimento di un lavoro stabile o non stabile, potendo derivare da qualsiasi attività e per converso la difficoltà per il clandestino di reperire un lavoro stabile regolare, costituendo una condizione tipica della sua posizione, non è idonea ad integrare un "giustificato motivo" dell'inadempimento dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, apparendo tale obbligo privo di significato giuridico qualora fosse sufficiente allegare la mancanza di un lavoro stabile ovvero di mezzi economici - che è propria di tutti i clandestini - per disattenderlo.
Come rilevato dal ricorrente, il giudice di merito ha quindi erroneamente applicato la legge penale avendo individuato come motivo idoneo a giustificare la inosservanza del precetto penale di cui si tratta una situazione di per sè indifferente in relazione alle finalità della incriminazione ed al quadro normativo in cui si inserisce che è diretto a provocare l'allontanamento degli stranieri clandestini dal territorio nazionale tutte le volte che ciò non sia impossibile o pericoloso per il migrante.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. d), per erronea applicazione della legge penale con riguardo alla individuazione delle circostanze fattuali che possono integrare il giustificato motivo di inottemperanza dell'ordine del Questore. A norma dell'art. 627 c.p.p., comma 3, il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: la sussistenza o meno del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, aggiunto dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art.13, comma 1, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva o oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa;
non anche con riferimento ad esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante economico clandestino quali la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o non stabili. A tale proposito l'imputato ha l'onere di allegare le situazioni ostative non conosciute o non conoscibili dal giudicante e quest'ultimo quello di verificarne la effettiva sussistenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2006