Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
La qualifica di incaricato di pubblico servizio, agli effetti della legge penale, va riconosciuta al dipendente dell'azienda sanitaria locale, perché la privatizzazione del rapporto di impiego e della disciplina di alcuni settori di attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale, col conseguente ricorso a strumenti privatistici per l'espletamento delle funzioni, non ne elimina la rilevanza pubblica, determinata dalle oggettive finalità di tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse collettivo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2005, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 11/11/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1719
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 30268/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO UI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà di Salerno del 16/05/2005;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Carmenini;
lette le conclusioni del P.G., Dr. CESQUI Elisabetta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data 21 aprile 2005 emetteva ordinanza di applicazione di misure cautelari a carico di numerose persone, in relazione ad una articolata contestazione accusatoria per due associazioni per delinquere finalizzate, l'una, alla commissione di una serie di delitti di falso, truffa e abusi di ufficio per l'aggiudicazione del servizio di trasporto infermi in emergenza in favore di talune associazioni di volontariato nel territorio di competenza dell'ASL SAI di Nocera Inferiore;
l'altra, alla commissione di una pluralità di delitti di falso ideologico e truffa in danno dell'ASL SAI attraverso la sistematica falsificazione dei cartellini marcatempo. I fatti erano contestati come commessi in Nocera Inferiore a far data dall'anno 2001 e con condotta tuttora perdurante.
Per quanto riguarda in particolare il presente procedimento, il Gip disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di PO LU, a cui farebbero capo entrambe le distinte societas sceleris.
In sostanza al LU e a altri soggetti veniva contestato di avere promosso ed organizzato più gruppi associati, finalizzati alla commissione di svariati delitti di truffa, falso, turbativa e abuso di ufficio in danno dell'ASL, avvalendosi di compiacenti funzionare dell'azienda ospedaliere. Il meccanismo truffaldino si fondava sulla simulazione assoluta dell'esistenza, in capo alle associazioni di volontariato favorite, delle condizioni richieste dalla normativa per la partecipazione e, conseguentemente, per l'aggiudicazione della gara;
nonché sulla successiva verifica, solo apparente, del possesso dei requisiti previsti dal bando da parte del responsabile del servizio emergenza territoriale ovvero da parte dei suoi incaricati i quali, contravvenendo alle disposizioni del bando, non procedevano alla revoca delle convenzioni con l'ASL nei confronti delle associazioni sprovviste dei requisiti minimi richiesti. Il profitto illecito degli agenti ed il conseguente danno economico dell'Erario erano rappresentati dalle somme di danaro - in misura tendenzialmente fissa - che le associazioni di volontariato percepivano a titolo di corrispettivo per lo svolgimento del servizio con grave nocumento finanziario per le casse dell'ente territoriale e, quindi, dello Stato.
Il tribunale della libertà di Salerno rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del PO e confermava il provvedimento custodiale.
Avverso detta ordinanza del tribunale salernitano, deliberata il 16.5.2005, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo nove motivi.
1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e): mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie contestata al capo a) della rubrica dell'ordinanza cautelare. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 479 C.P..
Alla base della tesi difensiva sta sostanzialmente l'assunto che non vi sarebbe stata nessuna immutatio veri nel fatto contestato come falso ai sensi dell'art. 479 C.P., sia in relazione alla motorizzazione del gommone, sia in relazione al ciclomotore medicale, in quanto le omesse attestazioni non erano contrattualmente richieste;
per altro l'addebito costituirebbe una modificazione del fatto contestato.
2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e): inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 353 e 326 C.P.) e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e mancanza nonché manifesta illogicità della motivazione circa la fattispecie contestata al capo b) della rubrica dell'ordinanza cautelare.
La difesa si duole che il G.I.P. e successivamente il tribunale del riesame abbiano erroneamente ritenuto che un filone d'indagine fosse costituito dalla verifica della regolarità della procedura ad evidenza pubblica, laddove la normativa di settore aveva privatizzato il rapporto di pubblico impiego.
3. Col terzo motivo si assume che i predetti vizi di violazione di legge e di mancanza di motivazione investono anche il capo e) della rubrica, che - ad avviso del ricorrente - opera ancora una volta un riferimento specifico a "bandi di gara" in sostanziale disapplicazione di tutta la normativa del settore.
4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e): mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie contestata al capo i) . Violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera b) in relazione agli artt. 110 e 479 c.p.. L'errore del tribunale consisterebbe soprattutto nel non avere fornito nessuna motivazione circa il collegamento concorsuale del PO con gli autori materiali del fatto.
5. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e): omessa motivazione e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie contestata al capo L) della rubrica dell'ordinanza cautelare. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera b) in relazione agli artt. 110 e 479 c.p..
Il ricorrente espone che con il detto capo viene contestato al dott. LU di avere protocollato, in concorso con RD AL la nota (redatta dal dott. Cesareo) relativa alla verifica dei mezzi di soccorso dell'associazione di volontariato Misericordia di Pagani apponendovi falsamente la data ed un numero di protocollo del 14 giugno 2004, benché detta nota fosse stata redatta e consegnata soltanto in data 15 giugno 2004.
Sostiene che quando l'attuale indagato venne informato della circostanza relativa al protocollo la relativa supposta attività delittuosa si era già interamente consumata.
6. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e): inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la fattispecie contestata al capo R2).
Il ricorrente esplica l'assunto del tribunale, secondo cui "in tema di partecipazione al reato di associazione per delinquere, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica dal momento che la prova della esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta, per lo più, dall'esame di insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa del vincolo associativo e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa". Si duole che il tribunale, facendo uso di tali principi abbia correttamente escluso i gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza di una seconda associazione per delinquere contestata al dott. LU al capo Q2) e finalizzata alla consumazione dei reati di falso dei cartellini marcatempo e conseguente truffa in ordine alle presenze in ufficio, mentre, non altrettanto correttamente, ha ritenuto sussistenti gli elementi strutturali tipici dell'art. 416 c.p. in relazione alla contestazione sub R2) riguardante "il servizio trasporto infermi alla Misericordia".
7 Con questo motivo si censura la riconosciuta sussistenza del reato associativo pur in difetto dei suoi requisiti strutturali, in specie l'accordo criminoso ed il relativo programma.
8. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e): inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (L. 502 del 1992, mod. dalla L. 229 del 1999) e mancanza, nonché manifesta illogicità della motivazione circa la fattispecie contestata ai capi da Q a V1 della rubrica dell'ordinanza cautelare. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lettera b) in relazione agli artt. 110, 479 e 493 c.p.. La difesa sostiene che, essendo stato privatizzato il rapporto di impiego pubblico, nessun pregiudizio patrimoniale aveva subito la ASL, quanto alle presunte truffe contestate, perché al dott. LU veniva riconosciuto un orario di lavoro fisso, a prescindere dalla timbratura;
che, comunque, la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha comportato l'esclusione dall'area delle attività pubblicistiche di tutte le vicende inerenti alle modalità esecutive del rapporto di lavoro.
9. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e): mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e circa l'applicazione del principio di adeguatezza della misura irrogata con l'ordinanza cautelare.
Secondo la difesa manca una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge e il giudizio di pericolosità non poteva trarsi esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi contestati.
Il ricorso non è fondato;
i motivi esposti evocano in buona parte doglianze già rappresentate al tribunale della libertà; in particolare quelle riguardanti l'asserito difetto dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari in relazione a tutte le imputazioni per le quali risultava spedito il titolo cautelare;
nonché la ritenuta qualità di incaricato di pubblico servizio dell'indagato e tanto in ragione della sopravvenuta privatizzazione delle ASL la cui attività è disciplinata dalle regole di diritto privato. Ciò posto deve subito osservarsi che la dettagliata ed estesa esposizione dei motivi di ricorso effettuata dall'interessato poggia su alcune questioni di base, risolte le quali vengono consequenzialmente risolte le varie doglianze.
Sotto il profilo penalistico deve considerarsi che il servizio sanitario si ispira a due principi cardine, sanciti dalle relative leggi organiche (v. D.Lgs. 502 del 1992; 229 del 1999; 168 del 2000):
la tutela della salute, oltre che diritto fondamentale dell'individuo, è vista anche come "interesse della collettività" ed è garantita, appunto, dal Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e degli altri enti;
i livelli essenziali e uniformi di assistenza sono assicurati attraverso risorse pubbliche. Ne consegue che anche se talune di queste funzioni si svolgono col mezzo di strumenti privatistici, tuttavia la rilevanza pubblica atta a qualificare, sotto il profilo penale, determinate tipologie di reati deve rinvenirsi tutte le volte che - come nel caso di specie - si attuino proprio le oggettive finalità di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo e dell'interesse collettivo. È stato, quindi, ripetutamente affermato, ad esempio, che in tema di falsità ideologica, configura il reato di cui all'art. 479 c.p. la falsa attestazione di aver prestato servizio compiuta dal dipendente di un'azienda sanitaria locale, attesa la funzione pubblica esercitata dall'imputato, non esclusa dal rapporto privatistico di lavoro, e in ragione del carattere di atti pubblici di tali documenti finalizzati anche a consentire il controllo sulle modalità in cui si esplica l'assistenza sanitaria, funzione essenziale - come si è detto - delio stato e della Regione (v. ex plurimis Cass. Sez. 5^ ANNO/NUMERO 2004/ 42245 RIVISTA 230111; arg. ex Cass. Sez. 6^ ANNO/NUMERO 2005/ 2969 RIVISTA 231474). Correttamente, quindi, il tribunale della libertà ha attribuito al PO la qualità di incaricato di pubblico di servizio ed ha qualificato, di conseguenza, i reati o le aggravanti in cui tale qualità ha rilevanza: tutte le relative doglianze del ricorrente sono destituite di fondamento.
Risolta questa tematica di base, le ulteriori doglianze, pur sotto profili di vizi di legittimità o di vizi motivazionali, attengono tutte alla ricostruzione dei fatti ed alla valenza delle emergenze probatorie.
Anche per esse la soluzione data dal giudice di merito è corretta. Al riguardo deve essere ricordato che in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" (v. art. 273 c.p.p.) non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. L'ordinanza, oggetto di censura, ha fatto buon uso di questo principio delineando in maniera precisa i fatti, quali emergono allo stato dal quadro probatorio, e ne ha fissato un profilo di rilevante gravità, desumibile dall'articolata serie di azioni. Si tratta di valutazioni logiche e giuridicamente coerenti che si sottraggono al sindacato di legittimità.
Ed invero coerentemente col principio affermato in tema di prova logica dei reati associativi (ricordato dallo stesso ricorrente), il tribunale ha escluso l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale volta a favorire il LU al fine di fare apparire la sua presenza in ufficio quando vi era una sua assenza arbitraria, ritenendo invece il concorso di persone nei vari reati specifici (falso e truffa);
altrettanto coerentemente ha affermato, per contro, l'esistenza (ovviamente ai fini del giudizio incidentale de libertate) di un'ipotesi associativa, ossia di un sodalizio criminoso finalizzato a favorire un'unica associazione di volontariato, nel quale l'indagata aveva un ruolo di indiscusso rilievo.
L'ordinanza oggetto della presente impugnazione individua gli elementi d'indagine (documenti, intercettazioni telefoniche ed ambientali ed altro) ed indica le condotte rilevanti sia ai fini dimostrativi dei vari reati-fine contestati, sia ai fini della ricostruzione dei dati relativi alla struttura associativa, compresa l'affectio sceleris.
Per altro tale ricostruzione dei fatti rende conto che le attività dell'indagato non erano successive o estranee alla realtà delittuosa, ma costituivano tasselli di una attività complessa ed organizzata, svolgentesi attraverso condotte collegate. Ciò posto non è d'uopo che questa Corte scenda nei dettagli del merito, essendo noto che l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito e che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Da questa situazione obbiettiva, infine, il giudice di merito ha argomentato per risalire alla situazione più strettamente attinente alla specifica misura adottata.
Riguardo alla misura cautelare adottata, la motivazione del provvedimento ha avuto particolare riguardo ad un complesso organico di elementi, da cui ha fatto emergere la necessità di elidere la probabile reiterazione di specifici fatti criminosi. Si tratta di una particolareggiata disamina delle varie condotte illecite poste in essere, del compito istituzionale dell'indagato e del coinvolgimento di altri soggetti.
Al riguardo la prevalente giurisprudenza, che merita di essere seguita, afferma che in tema di esigenze cautelari, fra i "comportamenti" o "atti" concreti sulla cui base deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad indagini o dell'imputato ai fini della verifica, a norma dell'art. 274 c.p.p., lett. c), del pericolo di reiterazione del reato, possono ricomprendersi anche le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla prima parte della medesima disposizione (v. Cass. Sez. 2^ ANNO/NUMERO 2000/ 726 Riv. 215403; conf. Asn 199600227 Riv. 203726 Conf. Asn 199602631 Riv. 205820 Conf. Asn 199602975 Riv. 205598 Conf. Asn 199606338 Riv. 203745).
Tutte le suestese considerazioni, che esauriscono la disamina di tutti i motivi di ricorso, ne comportano il rigetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006