Sentenza 4 giugno 2010
Massime • 1
La qualifica di incaricato di pubblico servizio va riconosciuta al dipendente di un'azienda sanitaria locale con mansioni di operatore tecnico addetto all'assistenza, che abbia un rapporto diretto e personale con il malato, in stretta collaborazione con l'attività svolta dal personale infermieristico. (Fattispecie in tema di peculato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/2010, n. 34359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34359 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2010 |
Testo completo
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M 34 359 /10 (nella pastific Cello орегатые ресия аваль 1179 all'assistenza) SENTENZA n.
REGISTRO GENERALE n. 8519/08
PUBBLICA UDIENZA DEL 4 GIUGNO 2010 21.9.2010
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Arturo Cortese - Presidente
1. Dott. Francesco Ippolito - Consigliere 2. Dott. Lina Matera - Consigliere 3. Dott. Domenico Carcano - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IA RA, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 23 ottobre 2007 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per la ricorrente l'avvocato Maurizio Vilona, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
1.- Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 16 aprile 2002 con cui il Tribunale di Siracusa aveva condannato
IA AG alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di peculato.
L'imputata, ausiliaria socio-sanitaria in servizio presso l'ospedale civile di
Lentini, era stata sorpresa a trasportare fuori dall'ospedale farmaci ed altro materiale ospedaliero.
-2. Contro questa sentenza l'imputata ha proposto personalmente ricorso per cassazione
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale non si sia pronunciato sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e ripropone l'eccezione di nullità degli atti del processo, già respinta dalla Corte d'appello.
Con altro motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della seconda richiesta di "patteggiamento”, sostenendo che tale omissione avrebbe determinato una nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 comma 1 lett. c)
c.p.p.; inoltre, con lo stesso motivo assume l'incompatibilità del giudice di primo grado, che non avrebbe potuto procedere al giudizio dopo avere qualificato il fatto come peculato e rigettata la richiesta di patteggiamento. In particolare, secondo la ricorrente il mancato provvedimento di rigetto della seconda richiesta di patteggiamento avrebbe impedito la possibilità stessa di ricusare il Tribunale, ledendo il suo diritto di difesa.
Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., anche in relazione alla collegata richiesta di derubricazione del reato.
Con il quarto motivo eccepisce la nullità della perquisizione e del conseguente sequestro effettuati dalla polizia giudiziaria, in quanto fondati su una denuncia anonima e, quindi, in violazione dell'art. 333 c.p.p.
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Con il quinto motivo la ricorrente assume la violazione degli artt. 257 comma
1, 324 e 354 c.p.p., in quanto il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, in esecuzione del decreto di perquisizione disposto dal pubblico ministero, non è mai stato convalidato.
Con il sesto motivo viene censurata la sentenza per vizio di motivazione. Si assume che l'imputata, la quale all'interno dell'ospedale era addetta a mansioni c.d. alberghiere, non ha mai avuto la disponibilità per ragione di servizio dei beni di cui si sarebbe appropriata, sicché la sua condotta non configura il reato di peculato, ma la meno grave appropriazione indebita aggravata, occasionata dalla semplice relazione d'ufficio, reato ormai prescritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.-
3.1. I primi tre motivi sono tutti manifestamente infondati, non trovando riscontro negli atti del processo.
Risulta che in data 24.5.1999 è stata presentata la prima richiesta di
"patteggiamento", respinta dal Tribunale che ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come peculato e non come abuso d'ufficio; segue una seconda richiesta di
"patteggiamento" presentata all'udienza del 2.12.1999, riferita sempre al reato di cui all'art. 323 c.p.; su questa richiesta il Tribunale non ha provveduto, rinviando all'udienza del 28.3.2000 su istanza dello stesso difensore in vista di una diversa richiesta di applicazione della pena su richiesta;
si arriva così all'udienza del
3.11.2000 in cui il Tribunale, interpellate le parti, ha ritenuto che l'unica posizione definibile con il patteggiamento fosse quella del coimputato AN AN, la cui posizione è stata separata;
a questo punto l'avvocato Vilona ha chiesto un ulteriore rinvio al fine di poter comunicare con la propria cliente per una eventuale riformulazione della istanza di patteggiamento in relazione al reato di peculato;
nelle successive udienze non è stata avanzata alcuna ulteriore richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.
3 Dall'esame dello svolgimento processuale appare evidente che non risponde al vero né che il giudice non si sia pronunciato sulla richiesta di patteggiamento, né che non abbia motivato il rigetto. Il mancato accoglimento della richiesta di applicazione concordata della pena è stato giustificato, peraltro in maniera del tutto esplicita, con riferimento all'erronea qualificazione del fatto come abuso d'ufficio, anziché come peculato. Il Tribunale ha operato il dovuto controllo previsto dall'art. 448 c.p.p. sulla qualificazione giuridica del fatto e, coerentemente, non ha ratificato l'accordo avente ad oggetto un reato che non corrispondeva al fatto contestato.
Del tutto infondata è anche la doglianza, contenuta nel secondo motivo, con cui la ricorrente, ipotizzando un'ipotesi di incompatibilità, lamenta di non aver potuto ricusare il Tribunale che aveva rigettato la richiesta di patteggiamento e dato una diversa qualificazione giuridica del fatto: invero, deve escludersi ogni causa di incompatibilità, come del resto ha recentemente stabilito la Corte costituzionale con sentenza n. 177 del 2010.
3.2.
-Del tutto infondati sono anche i due successivi motivi riguardanti l'avvenuta perquisizione e il conseguente sequestro.
Questo Collegio ritiene, conformandosi ad un consistente indirizzo
giurisprudenziale, che sebbene delle denunce anonime non possa farsi alcun uso processuale, tuttavia esse contengono elementi che possono essere sviluppati nell'attività di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca della notitia criminis da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, sicché sono legittimi la perquisizione ed il sequestro predisposti in base ad una notizia di natura anonima o di fonte confidenziale (Sez. III, 29 aprile 2004, n. 26847, Bettio). Ed è quanto accaduto nel caso di specie, in cui il pubblico ministero, in base ad una notizia proveniente da fonte confidenziale, secondo cui nella struttura ospedaliera di
Lentini si verificavano casi frequenti di sottrazione di beni di proprietà pubblica da parte del personale sanitario e amministrativo, ha disposto la perquisizione nei locali dell'ospedale civile di Lentini, prevedendo che la polizia giudiziaria
4 controllasse gli armadietti e le autovetture dei dipendenti, perquisizione che ha avuto esito positivo nei confronti di IA AG.
Allo stesso modo deve ritenersi infondato il motivo con cui la ricorrente lamenta la mancata convalida del sequestro.
Nel caso in cui il sequestro è operato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, la convalida è necessaria solo quando i beni sequestrati non sono indicati o determinati nel decreto del pubblico ministero (Sez. V, 17 ottobre
2008, n. 43282, Vistola); invece, nel caso in cui l'oggetto del sequestro non è rimesso alla valutazione discrezionale della polizia giudiziaria, ma risulta indicato dal pubblico ministero, non vi è necessità di alcuna convalida (Sez. III, 2 marzo
2010, n. 12390, C.). Nella specie ricorre questa seconda ipotesi, in quanto il decreto di perquisizione del pubblico ministero contiene un esplicito riferimento ai beni da porre sotto sequestro, individuandoli come quelli di proprietà dell'Azienda sanitaria locale.
3.3. Infine, deve ritenersi infondato anche l'ultimo motivo.
Questa Corte ha già avuto modo di riconoscere la qualifica di incaricati di pubblico servizio non solo agli infermieri, ma anche agli operatori tecnici addetti all'assistenza che hanno un rapporto di dipendenza con una struttura ospedaliera inserita in una a.s.l. e che abbiano un rapporto diretto con il malato (Sez. VI, 11 dicembre 1995, n. 2996, Preconia;
Sez. II, 11 novembre 2005, n. 769, Lupo).
Il profilo professionale dell'imputata è, infatti, proprio quello di “operatore tecnico addetto all'assistenza", nella cui posizione funzionale è previsto che non si occupi soltanto di "attività alberghiera”, come sostenuto nel ricorso, ma abbia un rapporto diretto e personale con il malato, dal momento che deve collaborare con l'infermiere all'igiene personale del paziente, al suo posizionamento e al mantenimento delle posizioni terapeutiche, deve inoltre provvedere all'accudimento del malato, comunicando all'infermiere quanto accaduto durante il suo lavoro e che abbia incidenza sull'assistito.
Si tratta di mansioni che non possono essere considerate meramente esecutive o d'ordine, in quanto strettamente inerenti all'assolvimento del servizio sanitario
5 nei confronti del paziente, sebbene in stretta collaborazione con il personale infermieristico.
La qualifica di incaricato di pubblico servizio impone anche di escludere che nella specie si sia trattato di una appropriazione indebita, sebbene aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p.: infatti, deve ritenersi che nel caso in esame l'impossessamento indebito di cose appartenenti all'amministrazione ospedaliera
è avvenuto per ragione di servizio, cioè in conseguenza delle specifiche competenze e funzioni svolte in qualità di operatrice tecnica addetta all'assistenza, dovendo escludersi che si sia trattato di possesso o affidamento meramente occasionale o comunque non collegato al servizio svolto, come sostenuto nel ricorso.
4. In conclusione, all'infondatezza dei motivi proporti consegue il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2010
Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelboчужой Arturo Cortese
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 SET. 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER!
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