Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8055
CASS
Sentenza 24 luglio 1999

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Benché l'opponente ad ordinanza di ingiunzione di pagamento ex legge n. 689 del 1981 di una sanzione amministrativa (opposizione che non è regolata dal rito del lavoro) non possa modificare, di regola, la "causa petendi" fatta valere con l'atto d'opposizione e il giudice non possa rilevare d'ufficio gli eventuali vizi di nullità del provvedimento opposto o del procedimento ad esso sotteso ove non espressamente denunziati, è però possibile che l'opponente stesso - per il combinato disposto degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. (nel regime precedente alla riforma introdotta con la legge n. 353 del 1990) - modifichi la domanda, le eccezioni o le conclusioni precedentemente formulate o proponga nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/1999, n. 8055
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8055
    Data del deposito : 24 luglio 1999

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